T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-10-2011, n. 7872 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti impugnano la nota con la quale l’Amministrazione resistente non ha accolto l’istanza di reinquadramento perequativo, "con conferimento della qualifica dirigenziale a far data dal 26 luglio 1996, con decorrenza economica dal 26 luglio 2002, ovvero, in via subordinata, a far data dal 3 agosto 2011 con conservazione delle mansioni espletate e del trattamento economico sinora goduto", dai medesimi presentata in data 22 settembre 2010;

Rilevato che – come ricordato dalla Regione Lazio – il Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi su questioni del tutto similari, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. sentenze nn. 6921, 6922, 6925, 6926 e 6955 del 2011);

Ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dall’orientamento assunto e che, pertanto, il ricorso vada dichiarato inammissibile, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario al quale i ricorrenti potranno rivolgersi ai sensi 11, comma 2, del c.p.amm.;

Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in Euro 1.000,00 a favore della Regione Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6076/2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti in solido, con successiva suddivisione interna in parti eguali, al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *