Cass. civ., sez. Unite 14-06-2006, n. 13689 GIURISDIZIONE CIVILE – Trasporto aereo internazionale – Controversie relative – Criteri di individuazione del giudice legittimato alla loro trattazione ai fini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.A. e M.A. convenivano davanti al giudice di pace di Salerno il rappresentante per l’Italia della Air New Zealand Limited per sentilo condannare al risarcimento dei danni, pari ad Euro. 1022,58, subiti per il ritardo di 5 ore nel viaggio aereo Napoli – Papeete, lungo la tratta Los Angeles-Papeete, viaggio effettuato con la suddetta Compagnia aerea, a seguito di n. 2 biglietti aerei acquistati presso l’agenzia "Momenti Viaggi" di Salerno.

Il giudice di pace, con sentenza depositata il 18.2.2002, ritenuta la propria competenza, condannava la parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di Euro 350,00.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione la parte convenuta. Non svolgevano attività difensiva gli intimati.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della convenzione di Varsavia del 12.10.1929, per l’unificazione di alcune regole in materia di trasporto aereo internazionale, nonchè l’omessa pronuncia e/o mancanza e/o carenza di motivazione sulle questione del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1 e 5. Assume la ricorrente che, pur avendo tempestivamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtù dell’art. 28 della convenzione di Varsavia, il giudice non si era pronunciato sul punto; che in Italia l’Air New Zealand non aveva alcun stabilimento, ma solo una Rappresentanza generale per l’Italia, in Roma; che l’Agenzia di viaggi in Salerno "Momenti Viaggi" aveva agito in qualità di agente IATA e non quale agente della Air New Zealand; che la sede principale dell’Azienda era in nuova Zelanda, mentre il luogo di destinazione del viaggio era Papeete (Polinesia); che, in ogni caso, ove anche si fosse ritenuto che la competenza giurisdizionale si fosse appartenuta al giudice italiano, questo non poteva essere quello di Salerno, ma quello di Roma, a norma del citato art. 28 della convenzione di Varsavia.

2.1. Ritiene questa Corte che vada affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Va, anzitutto, rilevato che nella fattispecie si tratta di trasporto aereo internazionale ai sensi dell’art. 1, n. 2 della convenzione di Varsavia del 12.10.1929, approvata con L. 19 maggio 1932, n. 841, modificata con il protocollo dell’Aja del 28.9.1955, reso esecutivo con L. 3 dicembre 1962, n. 1832.

3. La questione della giurisdizione va risolta alla luce di tale convenzione di Varsavia poichè essa è applicabile alla fattispecie, ratione temporis, nonostante che allo stato su tale convenzione "prevale" (ai sensi dell’art. 55) la "Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999, (che regola la giurisdizione all’art. 33), poichè quest’ultima è stata ratificata in Italia solo con L. 10 gennaio 2004, n. 12. 2.2. Va, poi, osservato, che nella fattispecie non può trovare applicazione la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 3, che fissa l’ambito della giurisdizione italiana, in quanto l’art. 2 della stessa legge statuisce che: "Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia". Anzi il comma 2 di detto articolo 2, statuisce che "Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme".

3.1. Passando ad esaminare i principi che regolano la giurisdizione, a norma della convenzione di Varsavia, e succ. mod., va osservato che non vi è una traduzione ufficiale in italiano della convenzione stessa e che l’art. 28, che fissa la giurisdizione, così statuisce:

"1. L’action en responsabilitè devra etre porteè, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des hautes parties contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siege principal de son efcploitation ou du lieu ou il possedè un etablissement par le soin duquel le contrat a ètè conclu, soit devant le tribunal dù lieu de destination. 2. La procedure sera reglee par la loi du tribunal saisi".

("1. L’azione di responsabilità dovrà essere promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di una delle Alte Parti contraenti sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività o del luogo ove questi possiede uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione. 2. La procedura è regolata dalla legge del tribunale adito").

Ne consegue che tre sono i criteri di collegamento della giurisdizione fissati da detta norma, a scelta dell’attore. Il primo criterio di collegamento è il domicilio del vettore (transporteur), che nella fattispecie è pacificamente la Nuova Zelanda.

Il terzo criterio di collegamento è costituito dal luogo di destinazione, che nella fattispecie è costituito dalla Polinesia.

I suddetti due criteri non sono, quindi, applicabili nella fattispecie.

3.2. Il secondo criterio di collegamento della giurisdizione a sua volta si distingue in due sottocriteri: la sede principale dell’attività imprenditoriale del vettore, che nella fattispecie ancora una volta è la Nuova Zelanda, e, la sede in cui il vettore possieda "un etablissement par le soin duquel le contrat a etè conclu".

In merito a quest’ultimo criterio di collegamento va, anzitutto, osservato che non può trattarsi semplicemente del luogo in cui il contratto è stato concluso, richiedendo la norma che il vettore abbia in quel luogo uno "stabilimento", ed in questo senso è anche uniforme la giurisprudenza internazionale che si è interessata della questione.

3.2. Va, tuttavia, osservato ai fini del criterio di collegamento che non è necessario che lo stabilimento (inteso nell’ampia accezione di struttura operativa) abbia poi provveduto attraverso la propria organizzazione interna alla stipula del contratto di trasporto.

Infatti la norma in questione non richiede che il vettore abbia uno stabilimento, "qui" ha concluso il contratto o "par lequel" è stato concluso il contratto, ma "par le soin duquel" è cioè "a cura del quale" il contratto è stato concluso.

In altri termini non è richiesto che lo stabilimento abbia concluso il contratto direttamente attraverso la propria struttura interna, ma è sufficiente che si sia intromesso in tale conclusione del contratto, sia pure avvalendosi di un’organizzazione esterna a lui legata contrattualmente. In questo senso, quindi, costituisce criterio di collegamento, ai fini della giurisdizione, anche il luogo in cui il vettore abbia uno stabilimento, che, sia pure avvalendosi dell’opera di soggetti, estranei ad esso, quale può essere un agente di viaggi, abbia concluso il contratto di trasporto, purchè l’attività di tale agente faccia pur sempre capo a tale stabilimento e non ad altra sede del vettore o addirittura ad altri soggetti.

3.3. La giurisprudenza di questa Corte ritiene che l’agenzia di viaggi, che effettui la vendita di biglietti di trasporto per il vettore, conclude con questi un contratto di appalto di servizi ed assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento del servizio collegate alla natura del contratto (Cass. 23/04/1997, n. 3504).

Ne consegue che nella fattispecie per potersi affermare la giurisdizione del giudice italiano era necessario che fosse provato che l’agenzia di viaggi, che aveva provveduto a vendere agli attori i biglietti di trasporto aereo, sita in Salerno, agiva sulla base un contratto, stipulato con la Rappresentanza italiana della compagnia Air New Zealand.

3.4. Nella fattispecie, anzitutto, tale fatto è contestato dalla convenuta che assume che l’agenzia agiva non come sua agente, ma come agente Iata, nè, in ogni caso, risulta alcun elemento dagli atti, da cui possa risultare che vi fosse un legame contrattuale tra la detta agenzia di viaggi e la Rappresentanza italiana della Air New Zealand, attuale convenuta.

4. Pertanto va dichiarato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, dichiarati adsorbiti i restanti motivi di ricorso, va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza.

Esistono giusti motivi, segnatamente la novità della questiona nei termini prospettati, per compensare tra le parti le spese processuali del giudizio di merito e di questo di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti i restanti. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e di questo di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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