Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 23-09-2011, n. 34533

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti B.R. e G.G. impugnano per cassazione l’ordinanza di cui in epigrafe, che ne ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza del 21.003.2011 con cui il GIP di Napoli aveva applicato loro la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione all’associazione di stampo camorristico capeggiata da P.P..

Deducono che i gravi indizi sono stati desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M.G., S. G., Si.Gi. e Pi.Ra., senza il previo concreto vaglio della loro soggettiva credibilità e senza tener conto della genericità del loro narrato, nonchè, quanto al M., del carattere indiretto delle sue dichiarazioni e, quanto allo S., della assenza del riferimento a delitti specifici nelle sue dichiarazioni.

Quanto al B., inoltre, si esprime anche la doglianza circa la mancata valutazione dei risultati della conversazione telefonica intercorsa il 03.04.2007 fra O.F. e D.B., che attesterebbero i rapporti non buoni tra la famiglia del B. e quella del Si..

Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

Con gli stessi, infatti, si contesta in modo generico e manifestamente infondato la convergenza e pregnanza accusatoria delle dichiarazioni dei succitati collaboranti M., S. e Si., di cui è stata previamente vagliata la credibilità e attendibilità intrinseca. Le dichiarazioni stesse sono state correttamente considerate circostanziate in ordine alla parabola criminale dei ricorrenti e al loro ultimo inserimento, con margini di autonomia nel clan Puca, partecipante al giro di estorsioni nella zona di (OMISSIS).

L’appartenenza del M. al clan rivale Aversano è stata logicamente ritenuta un elemento che da particolare forza alla sua chiamata, anche a volerla considerare indiretta. Il peso dello Storace è stato coerentemente collegato alla sua appartenenza al clan Ranucci, da cui i ricorrenti sono transitati al clan Puca.

Interno allo stesso clan Puca è infine il Si., sui cattivi rapporti della cui famiglia con quella del B. si insiste nel ricorso con riferimento ad una conversazione telefonica, di cui però non viene precisato il contenuto.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno a quello di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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