Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 23-09-2011, n. 34532 Arresti domiciliari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Firenze, con provvedimento del 16 marzo 2011, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di G.E. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari inflittale dal GIP di Pistoia con ordinanza del 28 febbraio 2011 in relazione al delitto di peculato continuato, per essersi, nella qualità di cancelliera addetta al casellario giudiziario presso il Tribunale di Pistoia, appropriata di numerose marche da bollo del valore di Euro 14,62. Propone ricorso la G. a mezzo del difensore, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla scelta della misura.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Contrariamente, invero, a quanto ivi genericamente assunto, l’ordinanza impugnata ha reso specifica motivazione in ordine alla scelta della misura, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, desunto dalle numerose condotte illecite già individuate, costituenti sintomo di una propensione dell’indagata in tal senso.

Non pertinente appare al riguardo il richiamo della ricorrente alla possibilità di applicare la misura interdittiva di cui all’art. 289 c.p.p., che presuppone un’esigenza cautelare limitata nel tempo, non consona alla propensione suddetta.

Inconferente è poi la censura relativa al pericolo di inquinamento probatorio, a cui il Tribunale non ha fatto alcun cenno.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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