Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2012, n. 1390

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 28.10.89 il Fallimento Poliedil srl conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo il sig. P.P. per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 90.172.955 oltre interessi e rivalutazione, somma che assumeva dovuta sulla base delle prodotte n. 3 fatture in relazione ai lavori eseguiti da essa srl Poliedil (già srl Ferberger) per conto del convenuto. Si costituiva il P. contestando l’avversa domanda deducendo che nessun rapporto era intercorso con la società attrice, disconoscendo in specie le fatture prodotte, negando di avere mai ricevute le prestazioni in esse descritte che invece erano state rese da un terzo. Esperita l’istruttoria, tramite CTU e prove orali, il tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1300/03 rigettava la domanda attrice. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Fallimento lamentando che il primo giudice aveva erroneamente valutato le emergenze istruttorie, che invece avevano consentito di provare l’avvenuta conclusione di un contratto di appalto tra le parti e la conseguente esecuzione di opere a favore del P. per l’importo richiesto, come comprovato del resto dalla nuova documentazione che produceva. Si costituiva l’appellato che contestava le nuove allegazioni insistendo sulla falsità oggettiva delle fatture poste a base della pretesa avversaria.

L’adita Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 12/06 depos. in data 3.01.2006, in riforma dell’appellata decisione, condannava il P. al pagamento della minor somma di Euro 11.572,42 oltre interessi dalla domanda al saldo per le opere che riteneva eseguite in suo favore dalla Poliedil.

P.P. ricorre per la cassazione della predetta decisione sulla base di una sola censura. Resiste il Fallimento con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’insufficiente o contraddittoria motivazione. L’esponente evidenzia la contraddittorietà e tortuosità del ragionamento della Corte la quale, dopo aver ritenuto che non erano state allegate dalla Poliedil le prove del credito azionato, alla fine ha ugualmente ritenuto senza alcuna plausibile motivazione che "qualcosa la Poliedil (già Ferbeg) ebbe ad eseguire di attinente al mai compiuto ampliamento" …. In altre parole, la Corte, "del tutto illogicamente, sostituendosi alle parti, ritiene di individuare un contratto fra le stesse in essere….sulla base della semplice constatazione, operata dal CTU dell’esistenza di opere nell’immobile di proprietà P. e sull’affermata non riconducibilità ad altri esecuzione di tale attività". Tale modo di procedere per esclusione – sottolinea sempre il ricorrente – (se tali opere non sono state compiute da altri, devono essere attribuite alla Poliedil), oltre che apparire al quanto sommario e superficiale, produce l’effetto perverso di scavalcare, rendendolo inoperante, l’onere gravante su controparte di dimostrare gli effetti costitutivi del contratto….".

La doglianza non è fondata, in quanto i denunciati vizi di motivazione come la violazione di legge si risolvono in critiche a scelte di fatto del giudice di merito, come tali non denunciabili in cassazione.

Occorre in premessa rilevare che secondo questa S.C. "il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione" (Cass. n. 2272 del 02/02/2007; Cass. Sez. 5, n. 584 del 16/01/2004).

Nella fattispecie in esame la motivazione della sentenza ancorchè succinta e sommaria non trascura di richiamare gli elementi su cui essa si fonda (relazione CTU, dichiarazione dei testi, interrogatorio delle parti, documentazione acquisita, dichiarazione del B.) per cui la soluzione prescelta dal giudice ha indubbiamente una sua logica e coerenza nella metodologia seguita per individuare e quantificare i lavori realizzati dalla società per conto del P., da lui stesso peraltro in buona sostanza ammessi, sia pure con riferimento alla soc. Ferberger (poi divenuta Poliedil (v. lettera 27.8.3003). il riscorso dev’essere dunque rigettato. In considerazione dei particolari profili sostanziali della fattispecie ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso compensa le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *