Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 23-09-2011, n. 34530 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 08.02.2011 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Livorno dichiarava non luogo a procedere nei confronti di B.C.B.M., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere detenuto a fine di spaccio gr. 1 circa di eroina, con principio attivo pari a mg. 101.

Il GUP rilevava che la modestia quantitativa dello stupefacente e le circostanze della detenzione (presso la propria abitazione) non consentivano di ipotizzare nello episodio specifico un uso diverso da quello personale, indipendentemente dalla presenza di elementi, come il rinvenimento di una bilancia di precisione con tracce di droga, indicative in via generale di un’attività di spaccio.

Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, denunciando il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la medesima ritenuto la destinazione della droga all’esclusivo uso personale in illogico manifesto contrasto con l’assenza di prove sulla tossicodipendenza del prevenuto e di allegazioni in tal senso da parte sua e con la presenza di elementi fattuali indicativi dell’attività e finalità di spaccio, quali la bilancia di precisione con tracce di droga, il possesso di rilevanti somme di denaro e la conservazione dell’eroina in "involucri".

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata appare, invero, manifestamente illogica, in quanto isola arbitrariamente la valutazione della esigua quantità di droga rinvenuta dagli altri elementi di fatto emersi in causa, e sopra riferiti, deponenti – come riconosciuto dallo stesso GUP – nel senso di un rapporto del prevenuto con la sostanza stupefacente finalizzato allo spaccio. Tale "scissione" valutativa non trova alcuna giustificazione in emergenze o allegazioni circa l’uso personale della droga da parte del prevenuto e stride con le modalità stesse della conservazione della sostanza in due "involucri". La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Livorno, che procederà a nuova deliberazione, attenendosi ai rilievi suesposti.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Livorno per nuova deliberazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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