Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 23-09-2011, n. 34528 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.F., con atto sottoscritto dall’avv. Aldo Scipione, ricorre avverso la sentenza in data 17 novembre 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina con la quale gli è stata applicata, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena patteggiata in ordine a un fatto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (accertato in (OMISSIS)), dolendosi unicamente del difetto di motivazione in punto di confisca della somma di denaro sequestratagli.

2. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata non offre alcuna motivazione circa il nesso tra il denaro sequestrato (di cui nemmeno è indicata l’entità) e il reato di spaccio accertato.

Ora, va in proposito ribadito che il giudice, non escluso quello che applica la pena patteggiata, è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, subordinatamente, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in merito alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. La sommarietà e sinteticità della motivazione tipicamente propria del rito differenziato del patteggiamento della pena non può infatti indeterminatamente estendersi all’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, punto estraneo al patto (v. tra le ultime, Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan; Sez. 6, n. 14178 del 27/02/2009, Sampietro; Sez. 6, n. 2703 del 20/11/2008, dep. 21/01/2009, Forcari; Sez. 6, n. 42804 del 25/09/2008, Garritano).

3. L’indicata lacuna motivazionale impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma di denaro sequestrata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e rinvia per nuova deliberazione sul punto al Tribunale di Latina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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