Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 23-09-2011, n. 34525 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha confermato la penale responsabilità di D.G.M. per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 di detenzione a fine di spaccio di 21,5 grammi lordi di eroina, con principio attivo pari a gr. 1,702, e di 0,6 grammi lordi di cocaina, con principio attivo pari a grammi 0,369, e per la contravvenzione di cui all’art. 116 nuovo C.d.S..

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge in ordine al diniego dell’attenuante di cui al cit. art. 73, comma 5 siccome basato su una motivazione generica e apodittica.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La motivazione posta dalla Corte di merito a base del diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è infatti del tutto generica, in quanto si basa sulla mera e astratta affermazione che la stessa non è concedibile quando uno solo dei coefficienti indicati nella anzidetta norma porti ad escludere la minima offensività del fatto. Se anche si volesse, sulla scorta della pronuncia di primo grado, intendere tale affermazione come riferita al dato quali-quantitativo della sostanza, lo stesso non appare di per sè obiettivamente incompatibile con la detta attenuante, in considerazione anche della circostanza, risultante dalla menzionata pronuncia, dello stato di tossicodipendenza dell’imputato.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla configurabilità dell’attenuante predetta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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