Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2012, n. 1384 Opposizione agli atti esecutivi procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 6-5-2005 P.E. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cassino il Comune di Pignataro Interamna e la Banca Monte dei Paschi di Siena, quest’ultima quale concessionaria del servizio nazionale di riscossione tributi per la Provincia di Latina, chiedendo l’annullamento di una cartella di pagamento notificatagli il 6-4-2005 dalla suddetta banca in quanto in particolare detta cartella non conteneva l’indicazione del giudice ove proporre ricorso, per l’assenza di ogni specificazione degli articolo violati e per scadenza del termine di iscrizione a ruolo.

Si costituivano in giudizio sia il Comune di Pignataro Interamna che la Banca Monte dei Paschi di Siena chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice di Pace adito con sentenza del 14-11-2005 ha rigettato il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui il Comune di Pignataro Interamna ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata ha affermato che con l’opposizione proposta il P. aveva impugnato la suddetta cartella esattoriale per mancata indicazione del giudice cui proporre ricorso, per l’assenza di ogni specificazione in ordine agli articoli violati, per scadenza del termine di iscrizione a ruolo e per altri motivi meglio indicati nel ricorso; da tali premesse consegue che il Giudice di Pace adito, avendo ritenuto che con l’opposizione erano stati dedotti l’illegittimità di profili formali della cartella esattoriale e l’omesso compimento di attività rimesse all’esattore, ha sostanzialmente qualificato tale impugnazione come una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre quindi nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, ovvero nella fattispecie dalla notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 6-4-2005; ebbene tale termine non è stato rispettato, atteso che l’opposizione alla suddetta cartella è stata proposta con ricorso depositato il 6-5-2005.

Conseguentemente, pronunciando sul ricorso, la Corte deve dichiarare inammissibile l’opposizione alla cartella esattoriale proposta dal P..

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Decidendo sul ricorso dichiara inammissibile l’opposizione avverso la cartella esattoriale proposta dal P. il 6-5-2005, e compensa interamente tra le parti le spese sia del giudizio di opposizione sia del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *