Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 23-09-2011, n. 34524 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta con la sentenza di primo grado a Z.A. per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 di detenzione per uso non esclusivamente personale di 28 grammi lordi di eroina, con principio attivo pari a mg. 2606, utili per il ricavo di circa 103 dosi medie singole.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine:

1.- alla esclusione della destinazione della droga al suo uso esclusivamente personale, siccome basata – in assenza di altri elementi significativi – sul mero e non decisivo dato quantitativo e sulla circostanza, del tutto compatibile anche con il detto uso, non privo comunque di conseguenze pregiudizievoli per l’interessato, dell’occultamento della sostanza nello scarico del bagno;

2.- al diniego dell’attenuante di cui al cit. art. 73, comma 5 siccome basato in sostanza sul mero e non eccessivo dato ponderale.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di merito ha, infatti, motivato in modo non illogico, tale da resistere alle censure mosse sulla esclusione della destinazione della droga all’uso esclusivamente personale dell’imputato, col riferimento all’entità, non giustificata in alcun modo, del quantitativo detenuto nella propria abitazione, di gran lunga superiore al minimo legale consentito per il detto uso, e alla modalità di custodia della sostanza, indicativa di una prudenza correlabile alla consapevolezza della illiceità della sua detenzione.

Fondato è invece il secondo motivo di ricorso. La motivazione posta dalla Corte di merito a base del diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è infatti carente e illogica, in quanto si basa sul mero dato quantitativo, di per sè obiettivamente non incompatibile con la detta attenuante e su un riferimento, del tutto generico, a "tutte le componenti oggettive e soggettive dell’azione".

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla configurabilità dell’attenuante predetta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *