T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 11-10-2011, n. 7888 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con determinazione 12.2.2001 n. 182 il dirigente della Circoscrizione XV del Comune di Roma ha ingiunto alla sig.ra B.B. di demolire alcune opere edilizie abusive. Il provvedimento è impugnato innanzi a questo Tribunale.

La ricorrente lamenta che il Comune ha operato benché l’immobile sia sottoposto a sequestro giudiziario e senza valutare la possibilità di infliggere sanzioni minori.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio e ha presentato memoria di controdeduzioni.

La causa è passata in decisione all’udienza del 9 giugno 2011.

Il ricorso è infondato, giacché, come da costante insegnamento giurisprudenziale, la demolizione delle opere edilizie abusive è obbligatoria per il responsabile e l’ente locale è vincolato a disporla, mentre le eventuali circostanze ostative – come l’esistenza in atto di sequestro dell’immobile per ordine del giudice – possono agire come cause di giustificazione dell’inadempimento all’ordine demolitorio, ma non come elemento di preclusione della potestà sanzionatoria dei comuni. Il rilievo di prevalenti interessi pubblici alla conservazione delle opere (ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L. 28.2.1985 n. 47; norma reiscritta dall’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380) concreta circostanza eccezionale e meramente eventuale.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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