Cass. civ., sez. III 13-06-2006, n. 13642 (ord.) COMPETENZA CIVILE – COMPETENZA PER TERRITORIO – Contratti stipulati tra professionista e consumatore – Controversie giudiziarie – Foro competente – Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA IN FATTO ED In Diritto

S.M. propose opposizione al decreto ingiuntivo di L. 7.591.600, oltre accessori, emesso ad istanza della ditta A. T. s.n.c., la quale pretendeva tale somma quale corrispettivo della realizzazione di un pozzo, e, quindi, nelle note autorizzate nella prima udienza di comparizione, eccepì la vessatorietà di alcune clausole del relativo contratto e l’incompetenza dell’adito Tribunale di Terni, ai sensi del n. 19 dell’art. 1469 bis c.c., stante la competenza del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, quale giudice del luogo di residenza di esso opponente, consumatore.

Resistendo l’opposta, con la sentenza, ora impugnata, il Tribunale di Terni ha, in accoglimento di tale eccezione, dichiarato la propria incompetenza per territorio ed ha condannato l’opposta al pagamento delle spese di lite.

ÿ pervenuto a tale decisione osservando che: la clausola contrattuale n. 9 era vessatoria ex art. 1469 bis c.c., n. 19, e, pertanto, inefficace; detta norma prevede la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo era incontroversa la qualifica di consumatore del S.; l’eccezione, non soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 38 c.p.c., comma 2, era stata tempestivamente proposta, prima dell’udienza di trattazione, ai sensi del primo comma stessa norma, trattandosi di incompetenza non solo esclusiva ma anche inderogabile, come si desumeva dal rilievo d’ufficio di essa (art. 1469 quinquies c.c., n. 3).

In senso contrario il ricorrente sostiene che, trattandosi invece di competenza territoriale derogabile, la relativa eccezione era stata sollevata oltre il termine di cui al secondo comma dell’art. 38 c.p.c., che la disposizione contrattuale era nulla, e che erratamente le spese di lite sono state poste a suo carico.

Osserva la Corte che, in una fattispecie nella quale non è in discussione il principio, affermato dalle Sezioni Unite con Ordinanza 1 ottobre 2003, n. 14669 – secondo il quale la disposizione dettata dall’art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 19, si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individua come sede del foro competente una diversa località (principio successivamente ribadito, tra le altre, da Cass. n. 8980 del 2005) – è, invece, in discussione se detto foro esclusivo sia o non anche inderogabile.

Orbene, le argomentazioni che, a sostegno della tesi della derogabilità, adduce la ricorrente in contrasto con la pronuncia impugnata (l’espressa inderogabilità richiesta dall’art. 28 c.p.c. e varie leggi speciali), sono contrastate dall’art. 1469 quinquies c.c., comma 3, in forza del quale l’inefficacia delle clausole vessatorie di cui al precedente art. 1469 bis c.c., può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Non vale obiettare, come anche fa la ricorrente, che le clausole individuate sono inefficaci solo se unilateralmente predisposte, al di fuori di una trattativa individuale con il consumatore: la tesi, astrattamente esatta (art. 1469 ter c.c., comma 4), non è infatti pertinente, avendo la sentenza impugnata, con accertamento di fatto che non forma oggetto di specifiche doglianze escluso che ricorresse tale ipotesi implicitamente.

Non rilevante è la dedotta nullità di singole clausole, giacchè ai fini in esame è decisivo trattarsi, come è stato accertato e del pari non forma oggetto di censure, di contratto del consumatore, nel quale viene in considerazione il foro esclusivo ed inderogabile anzidetto.

Discende da ciò l’inapplicabilità dell’art. 38 c.p.c., comma 2, e l’applicabilità, invece, del primo comma della stessa norma, alla stregua del quale l’eccezione è stata tempestivamente sollevata, come è stato affermato dalla sentenza impugnata che, sul punto, non ha incontrato specifiche censure.

La censura sulle spese, pur ammissibile in sede di regolamento di competenza (Sezioni unite n. 14205 del 2005), è però inammissibile sotto il diverso profilo che oggetto di essa è il mancato esercizio, da parte del giudice del merito, del potere discrezionale di compensazione, non censurabile in questa sede.

Deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 1.100,00 (millecento/00), di cui Euro 1.000,00 di onorari in favore del resistente, oltre spese generali ed accessori di legge.

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