Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 23-09-2011, n. 34523 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti D.M. e P.V. impugnano la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per concorso in detenzione a fine di spaccio di grammi 461,647 lordi di cocaina (con principio attivo di grammi 99,924).

Il D. deduce il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, siccome basato sul mero esercizio di diritti difensivi da parte dell’imputato e sull’erronea interpretazione e valorizzazione di alcuni elementi fattuali inerenti al materiale rinvenuto.

La P. deduce:

1.- il vizio di motivazione sul riconoscimento di responsabilità, siccome basato in sostanza sulla mera circostanza della presenza della donna sul letto, sul quale venne rinvenuta la droga, della piccola stanza ove essa alloggiava per una breve relazione intrattenuta con il D., che si è assunto la totale ed esclusiva responsabilità del possesso della sostanza, circostanza inopinatamente ignorata dalla Corte di appello;

2.- la violazione di legge per l’indebito utilizzo di fonti confidenziali;

3.- l’illegittimo diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in relazione alla non eccessiva quantità della sostanza, al minimo ruolo rivestito nella vicenda dall’imputata e alla sua condizione di incensuratezza;

4.- l’illegittimo diniego delle attenuanti generiche, dovute per le ragioni predette e disconosciute solo per alcune contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni della prevenuta, motivate da ragioni di riservatezza personale.

Motivi della decisione

Il ricorso del D. è inammissibile. Con lo stesso, infatti, si intende in sostanza, anche attraverso l’improponibile prospettazione di una diversa lettura e rilevanza di risultanze processuali, sottoporre al giudizio di legittimità una valutazione, quale quella relativa alla concessione o meno delle attenuanti generiche, che rientra nella facoltà discrezionale del giudice di merito e, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità ove – come appunto nella specie (v. il riferimento alla gravità del fatto) – corredata di una motivazione idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata. Quanto al richiamo alla mancata risposta all’esame, lo stesso è stato legittimamente operato solo per mettere in evidenza l’impossibilità di trarre da tale comportamento elementi favorevoli. Inammissibile è anche il ricorso della P..

Tutte le sue doglianze, invero, si basano sull’improponibile prospettazione di una lettura e valutazione del materiale istruttorio (relative alle specifiche circostanze del fatto e alla ricostruzione del rapporto con il D.) diverse da quelle non illogicamente operate dai giudici di merito, che – senza alcun utilizzo di fonti probatorie non consentite e disattendendo implicitamente il dedotto scagionamento del D. – ne hanno coerentemente tratto la conclusione del pieno e consapevole coinvolgimento dell’imputata nell’illecita e grave condotta contestata, sì da escludere conseguenzialmente nei suoi riguardi i presupposti non solo del proscioglimento ma altresì dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e delle attenuanti generiche.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno a quello di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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