T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 11-10-2011, n. 7887 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con determinazione dirigenziale 12.2.2001 n. 182 dell’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio XV del Comune di Roma (impugnata con ricorso n. 6484/2001, chiamato all’odierna udienza di discussione) è stata ordinata la demolizione di opere edilizie abusive realizzate dalla sig.ra B.B.. Con D.D. 12.7.2001 n. 1182, constatato l’inadempimento dell’ordine demolitorio, è stata disposta l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale, ai fini della demolizione d’ufficio, poi disposta con D.D. 31.7.2001 n. 1318.

La demolizione è stata eseguita il 6.8.2001 da un’impresa all’uopo incaricata dall’Amministrazione.

Avverso il provvedimento di acquisizione delle opere e dell’area di sedime e il provvedimento di demolizione d’ufficio la sig.ra B. propone la presente impugnativa con articolate deduzioni.

La ricorrente lamenta, anzitutto, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento inteso alla demolizione d’ufficio, doverosa ai sensi degli artt. 7 e seg. della legge 7.8.1990 n. 241.

In secondo luogo osserva che non tutte le opere abusivamente costruite sono state oggetto dei provvedimenti di acquisizione e di demolizione d’ufficio.

La sig.ra B. aveva edificato un villino senza il necessario titolo a costruire, laddove i provvedimenti contestati fanno riferimento ad attività edili di sbancamento del terreno, con realizzazione di un plateatico in cemento armato e soprastanti muri perimetrali, nonché di un piano interrato completo, di una tettoia di mt. 26 x 7 appoggiata alla costruzione preesistente e di un cordolo in cemento armato per la realizzazione di un muro di recinzione dell’area di proprietà della B., sulla quale sono state identificate le opere abusive. Secondo parte ricorrente l’omessa considerazione della costruzione completata, com’era al momento dell’adozione degli atti impugnati, e l’omessa preventiva notifica di un ordine di demolizione al riguardo concreta violazione del giusto procedimento, considerato che l’acquisizione al patrimonio del Comune non avrebbe potuto aver luogo per opere non idonee all’uso cui sono destinate.

Inoltre non sono state compiute valutazioni d’interesse pubblico alla conservazione delle opere, né queste sono state correttamente identificate.

Ulteriori elementi di censura sono dedotti dall’omessa preventiva demolizione di immobili abusivi realizzati da terzi nella zona in epoca precedente alla costruzione oggetto dei provvedimenti sanzionatori adottati, nonché dall’omissione di preavviso alla proprietaria della data e dell’ora in cui avrebbero avuto inizio le operazioni di demolizione.

Dall’esecuzione dei provvedimenti la ricorrente lamenta un pregiudizio economico complessivo per oltre due miliardi di lire, e ne chiede il risarcimento in questa sede.

Con atto di motivi aggiunti la sig.ra B. ha contestato l’avviso di pagamento per il recupero delle spese di demolizione, notificatole il 5.2.2003, lamentando vizi di motivazione e di istruttoria in ordine alla congruità del costo.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio e ha presentato una relazione riepilogativa della vicenda. Nel merito ha controdedotto e concluso confermando la legittimità degli atti impugnati.

La causa è passata in decisione all’udienza del 9 giugno 2011.

Motivi della decisione

Parte ricorrente ha realizzato su terreno di sua proprietà una costruzione abusiva per uso abitazione (villino). Il Municipio XV del Comune di Roma in un primo momento ne ha ordinato la demolizione (D.D. 12.2.2001 n. 182); successivamente, constatato l’inadempimento all’ordine, ne ha disposto l’acquisizione e la demolizione d’ufficio (D.D. 12.7.2001 n. 1182 e 31.7.2001 n. 1318, impugnate con il presente ricorso), previa autorizzazione della Procura della Repubblica al dissequestro degli edificati, sottoposti a sequestro giudiziario.

La ricorrente, sig.ra B., riconosce il carattere abusivo delle opere e ammette che, nonostante l’ingiunzione a demolire, i lavori di costruzione sono proseguiti fino a completamento.

La fattispecie era disciplinata dall’art. 7 della L. 28.2.1985 n. 47 e ora dall’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni in materia edilizia). La normativa di riferimento, nell’interpretazione della giurisprudenza dominante, condivisa dal collegio, pone il principio del carattere doveroso, da parte degli enti locali, dell’ingiunzione a demolire a seguito di accertamento di attività edificatorie abusive (di qualunque tipo, sebbene non ancora idonee all’uso cui sono destinate), e delle successive acquisizione e demolizione d’ufficio a spese del responsabile dell’abuso, qualora questi non abbia adempiuto all’ordine demolitorio. L’obbligatorietà della procedura demolitoria esclude la necessità di una previa valutazione dell’interesse alla conservazione delle opere abusive, laddove il rilievo di "prevalenti interessi pubblici" in senso contrario, acclarabili dai consigli comunali, riveste, come nella lettera normativa (art. 31, comma 5, D.P.R.n. 380/2001), i caratteri dell’eccezionalità e dell’eventualità.

Le caratteristiche precipue dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia escludono l’applicabilità della normativa procedimentale generale di cui alla legge 7.8.1990 n. 241, anche considerato che la peculiare procedimentalizzazione in subiecta materia garantisce la trasparenza e consente all’interessato d’interloquire con l’amministrazione (ancorché le sue eventuali osservazioni non possano togliere o aggiungere nulla a una procedura vincolata ex lege).

Non delegittimano i provvedimenti la circostanza dell’esistenza in zona di costruzioni abusive edificate da terzi in tempi precedenti e la circostanza che medio tempore erano state realizzate a cura della sig.ra B. – e in trasgressione dell’ordine a demolire – ulteriori opere abusive che hanno portato l’immobile al suo completamento. Le costruzioni oggetto dei provvedimenti demolitori sono sufficientemente identificate, non essendo richiesto di riportare, per la loro identificazione, le indicazioni confinarie di cui all’art. 2826 del codice civile (espressamente dettate per gli atti di concessione d’ipoteche).

I provvedimenti sanzionatori sono, dunque, legittimi nel loro iter procedimentale, nell’indicazione delle opere abusive da demolire e dell’area da occupare (congrua ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, in ragione della dimensione delle opere). La legittimità degli stessi, e della loro procedimentalizzazione, esclude che da essi possa sorgere un danno ingiusto. I pregiudizi economici derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti – che parte ricorrente esplicita nella perdita di mobili e suppellettili, rimasti sepolti sotto le macerie, essendosi gli addetti alla demolizione rifiutati di consentirne il preventivo asporto, e in un errore nella comunicazione della data e dell’ora in cui si sarebbe svolta l’attività demolitoria, circostanza quest’ultima che ha impedito all’interessata di premunirsi e sgomberare in anticipo l’edificio dagli arredi – attengono, dunque, al fatto materiale dell’esecuzione stessa e alle responsabilità dell’impresa che ha operato e degli addetti. Sullo specifico punto il collegio prospetta difetto di giurisdizione dell’Autorità giurisdizionale amministrativa; occorre dunque fissare termine alle parti per le deduzioni in proposito, ai sensi dell’art. 73, ultimo comma, del codice del processo amministrativo.

È, invece, fondata e va accolta l’impugnativa, effettuata con motivi aggiunti al ricorso, della determinazione dirigenziale del 31.12.2002, con la quale l’Amministrazione ha quantificato in euro 45.797,60 la somma a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 per le spese della demolizione d’ufficio.

L’art. 41 del D.P.R. n. 380/2001, nel testo in vigore al tempo dell’adozione dell’avviso di pagamento in questa sede contestato (cfr. anche la sentenza 2428.6.2004 n. 196 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 32, comma 49 ter, del D.L. 39.9.2003 n. 269, come integrato dalla legge di conversione n. 326/2003, che aveva modificato l’art. 41 D.P.R. n. 380/2001 attribuendo allo Stato la competenza alla demolizione d’ufficio delle opere edilizie abusive; la Corte ha riconosciuto il contrasto della norma con l’attuale testo dell’art. 118, 1° e 2° comma, della Carta Costituzionale, non essendovi ragione per derogare alla competenza degli enti locali in materia), stabilisce che in tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnicoeconomica approvata dalla giunta comunale.

La disposizione risponde alle regole di trasparenza dell’azione amministrativa, insite nel principio di adeguata motivazione dei provvedimenti delle pubbliche autorità (art. 3 della L. n. 241/1990), riveniente dal più generale principio di buon andamento dei pubblici uffici ( art. 97 Cost.), a tutela e garanzia degli amministrati.

In specie non risulta che la giunta municipale abbia espresso un preventivo giudizio di congruità della rilevante somma (euro 45.797,60) che il dirigente dell’U.O.T. del Municipio XV ha liquidato a carico della sig.ra B. per le spese della demolizione.

È, pertanto, illegittima la delibera dirigenziale recante l’ingiunzione di pagamento delle somme occorse per la demolizione d’ufficio di opere edilizie abusivamente realizzate, che non sia stata preceduta da una valutazione tecnico economica della giunta municipale (così Cons.St., V, 2.11.2007 n. 5966)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe limitatamente all’impugnazione della determinazione dirigenziale di cui alla nota n. prot. 68038 del 31.12.2002 del dirigente dell’U.O.T. del Municipio XV del Comune di Roma, che annulla per l’effetto, e lo rigetta quanto alle impugnazioni delle determinazioni dirigenziali 12.7.2001 n. 1182 e 31.7.2001 n. 1318 della medesima autorità.

Dispone il termine di quaranta giorni per la produzione di memorie come nelle premesse, ai sensi dell’art. 73, ultimo comma del codice del processo amministrativo.

Rinvia all’udienza pubblica del 14 dicembre 2011, alla quale riserva ogni altra determinazione in ordine alle residue questioni esaminande e alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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