Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 23-09-2011, n. 34522

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 gennaio 2004, il Tribunale di Genova dichiarava M.T. colpevole dei reati di cui all’art. 648 cod. pen. e L. n. 633 del 1941, art. 171-ter per avere ricevuto e messo in vendita un certo numero di CD musicali abusivamente riprodotti e privi del marchio SIAE (in (OMISSIS)).

Su impugnazione dell’imputato, la Corte di appello di Genova, con sentenza del 25 gennaio 2005, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva all’imputato il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto.

A seguito di ricorso per cassazione, la Seconda sezione della Suprema Corte, con sentenza del 18 giugno 2009, annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ricettazione, per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione della pena per il residuo reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171-ter, lett. b).

In sede di rinvio, la Corte genovese, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, rideterminava la pena per il residuo reato in mesi due di reclusione ed euro 250 di multa, con esclusione della sospensione condizionale della pena stanti i precedenti ostativi.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Andrea Guido, il quale, con un primo motivo, denuncia la illegittimità della sentenza in punto di affermazione della responsabilità penale, osservando che, a seguito della sentenza in data 8 novembre 2007 della Corte di Giustizia, in causa Schwibbert, la fattispecie di messa in vendita di supporti non cartacei privi del marchio SIAE, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, non costituiva reato, stante la mancata notifica del marchio da parte dello Stato italiano.

Con un secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata escluso il beneficio della sospensione condizionale, punto ormai intangibile, dato che l’impugnazione era stata proposta dal solo imputato e che la sentenza della Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello esclusivamente per il capo relativo alla ricettazione, non più previsto dalla legge come reato, e per la relativa rideterminazione della pena.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, posto che nella specie il reato contestato e per il quale è stata irrogata la pena, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte di cassazione, Sezione Seconda penale, di annullamento con rinvio, è quello della messa in vendita di prodotti fonografici o audiovisivi abusivamente riprodotti, fattispecie del tutto distinta, in base alla L. n. 633 del 1941, art. 171-ter, comma 1, lett. c), da quella della messa in vendita di simili prodotti privi del marchio SIAE, contemplata invece dalla lett. d) della predetta disposizione normativa.

E’ solo il caso di rilevare che il riferimento all’assenza del marchio SIAE contenuto nella imputazione vale solo come elemento sintomatico della abusiva duplicazione, aspetto non più contestabile dato il giudicato progressivo formatosi sul punto.

2. E’ invece fondato il secondo motivo.

Stante il divieto di reformatio in pejus, in mancanza di impugnazione sul punto, il giudice di rinvio non poteva d’ufficio revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal Tribunale.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio sul punto relativo alla esclusione della sospensione condizionale della pena, con rigetto del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, che ripristina. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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