Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-09-2011) 23-09-2011, n. 34549 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, emessa il 16.11.2010, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del G.M. del tribunale di Foggia/Cerignola, in data 28.9.2009, con la quale F.F. veniva condannato alla pena come in atti per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 648 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.

Ricorre per cassazione il F. di persona, il quale, in buona sostanza, contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base – secondo il suo assunto – delle dichiarazioni non utilizzabili di S.A..

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè coinvolge questioni di fatto, tendendo ad una mera rilettura delle risultanze processuali.

Esso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l’indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.

La Corte territoriale ha motivato sulla base di un bene argomentato complesso di elementi probatorii quanto alla deposizione dello S. l’ha correttamente ritenuta utilizzabile, non trattandosi di soggetto indagabile con riferimento alle condotte contestate all’attuale ricorrente.

Al riguardo è noto che in tema di prova dichiarativa, allorchè venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi, al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità(Cass. Sez. U, Sentenza n. 15208 del 25/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010) Rv. 246584).

Queste considerazioni comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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