T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 11-10-2011, n. 7894 Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con bando del 12102006 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indetto una procedura per il passaggio all’area C1, tramite una selezione per titoli, esami e corso di formazione.

In particolare oltre ad una prova preselettiva e alla valutazione dei titoli per l’accesso al corso, al termine del corso di formazione era prevista un esame sulle materie oggetto del corso, con prova scritta ed orale.

Per le prove orali la Commissione ha proceduto tramite sorteggio delle buste contenenti ognuna tre domande previamente predisposte.

La ricorrente, dopo aver superato le prove preselettiva e partecipato al corso di formazione, ha sostenuto le prove scritte ed orali. Nelle prove orali ha ottenuto il risultato di 17/30, risultando quindi non idonea.

Avverso tale giudizio della Commissione esaminatrice è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

eccesso di potere, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, irrazionalità manifesta, carenza di motivazione;

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato contestando la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 1662010 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato confermava l’ordinanza di questo Tribunale.

Sono stati proposti motivi aggiunti, sollevando ulteriori profili di censura relativi alla mancata predisposizione delle domande della prova orale.

All’udienza pubblica del 1572011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Sostiene la difesa ricorrente la illegittimità della prova orale sostenuta dalla A. in quanto le domande a lei rivolte sarebbero state estranee al programma di esame, in particolare quella relativa all’informatica e quella sulle prove scritte.

Tale censura non ha trovato alcun riscontro nella documentazione in atti e non merita accoglimento.

Risulta, infatti, dagli atti di causa che al momento della prova orale la candidata ha estratto, tra le 83 buste predisposte dalla Commissione con le domande, la busta n° 43, contenente le seguenti domande:

1) silenzio assenso e silenzio inadempimento;

2) perché è sconsigliabile aprire file.exe?;

3) approfondimento dell’elaborato scritto;

Sostiene la difesa ricorrente che la seconda domanda non riguardava le materie oggetto del corso, ma era stata oggetto solo dei quiz preselettivi; sostiene, altresì, la illegittimità dell’inserimento della domanda contenente il riferimento alle prove scritte.

Tali censure non possono essere accolte.

Il programma del corso riguardava infatti, come risulta dal programma depositato dall’Amministrazione, anche "introduzione alle tecnologie informatiche nella PA"; rispetto a tale materia la conoscenza di quale sia l’uso di un file exe non può ritenersi estranea.

Quanto alla terza domanda, facendo questa riferimento agli elaborati scritti, sicuramente rientra nelle materie del programma; inoltre, tale domanda risulta inserita dalla Commissione in tutte le terne di domande, secondo i criteri stabiliti all’inizio delle prove orali. Ne deriva l’assoluto rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza nei pubblici concorsi che la predisposizione delle domande, prima delle prove orali, tende a garantire.

Infine, il riferimento agli elaborati scritti del candidato doveva anzi facilitare lo svolgimento delle prove orali.

Sono stati, poi, proposti motivi aggiunti, sostenendo la mancata osservanza di quanto previsto dal d.p.r. 487 del 1994, in quanto la Commissione non avrebbe correttamente predisposto le domande da estrarre a sorte, avendo riutilizzato le medesime domande.

Tale censura non può essere accolta.

L’art 12 del d.p.r. 487 del 1994 prevede che le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscano i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte

La ratio della norma è garantire l’imparzialità di trattamento da parte della Commissione.

Tale imparzialità è assicurata dal sorteggio, anche se il numero di terne di domande non è esattamente corrispondente al numero dei candidati, purchè sia in numero tale da garantire l’imparzialità della Commissione rispetto alle domande da porre ai singoli candidati.

Nel caso di specie risulta che siano state predisposte 83 terne di domande.

Le domande per il sorteggio, inoltre, devono essere predisposte prima della prova orale, come esattamente ha fatto la Commissione, secondo quanto risulta dai verbali 103 e 104, non anche prima delle prove scritte, come sembra sostenere la difesa ricorrente nei motivi aggiunti.

A garanzia della trasparenza e dell’imparzialità delle procedure concorsuali, l’art. 12 D.P.R. n. 487/1994 impone alla Commissione di determinare, immediatamente prima dell’inizio della prova orale, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame, previa estrazione a sorte; ne consegue che nel rispetto di tale disposizione, prima di dare inizio al colloquio, la Commissione deve compilare un numero sufficiente di domande da sottoporre ai candidati ammessi, domande che devono avere ad oggetto le materia previste (Cds Sez. V, Sent. n. 160 del 23012008).

Quanto al giudizio espresso dalla Commissione, le valutazioni delle Commissioni giudicatrici, in merito alle prove di concorso, costituiscono l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale, o attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Consiglio Stato, sez. IV, 02 marzo 2011, n. 1350; Consiglio Stato, sez. VI, 09 febbraio 2011, n. 871).

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della materia relativa a procedura concorsuale nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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