Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-09-2011) 23-09-2011, n. 34548

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, emessa il 27.10.2010, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del locale tribunale, in data 13.5.2008, con la quale S.C. veniva condannato alla pena come in atti per i delitti di tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio.

Ricorre per cassazione il S. di persona, il quale deduce due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 c.p., nell’assunto che non vi sarebbe stata forza intimidatrice nell’azione addebitatagli, tanto che le parti offese sarebbero sullo stesso piano del soggetto che chiede loro denaro; 2) stessi vizi in relazione all’art. 424 c.p., per mancanza degli elementi costitutivi dei delitto ascrittogli al capo B).

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè coinvolge questioni di fatto, tendendo ad una mera rilettura delle risultanze processuali.

Esso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l’indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.

La Corte territoriale ha correttamente motivato in fatto sulla configurabilità della minaccia nell’azione posta in essere dal ricorrente.

Al riguardo è noto che in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purchè comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, Sentenza n. 3298 del 26/01/1999 Ud. (dep. 12/03/1999) Rv. 212945).

Quanto al delitto sub B), va ribadito che il danneggiamelo seguito da incendio richiede come elemento costitutivo il sorgere di un pericolo di incendio: situazione realizzatasi – secondo il puntuale opinamento della Corte catanese – atteso che a causa della condotta del prevenuto si è verificata la distruzione mediante il fuoco di due autovetture parcheggiate su strada ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per le attività d’istituto.

Queste considerazioni comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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