T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 11-10-2011, n. 7893 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, regolarmente notificato e depositato, l’odierno ricorrente impugna il provvedimento emesso in data 5 ottobre 2007 dal Rettore dell’Università di Roma "Tor Vergata" con il quale si è negata al ricorrente la possibilità di adire l’esame di laurea prima del compimento del quadriennio del Corso di studi.

Deduce il ricorrente la illegittimità del decreto per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Università di Tor Vergata deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Il ricorso è infondato.

Con una prima censura la parte ricorrente deduce la illegittimità dell’atto impugnato per violazione degli artt. 7 e 8 D.M. n. 509/1993 (nuove disposizioni in materia di ordinamenti didattici).

In particolare, secondo la tesi del ricorrente, tale normativa avrebbe modificato la disciplina contenuta nel R.D. n. 1269/1938, sostituendo il concetto di "durata legale" con quello di "durata normale" del corso di laurea, e, conseguentemente, avrebbe consentito l’ottenimento anticipato del titolo universitario.

L’assunto è infondato.

Così come rilevato anche nella memoria dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l’art. 13, comma 2, del D.M. n. 509/1999 dispone, in via transitoria, che "Le Università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti".

In particolare, per quanto riguarda l’Università di Tor Vergata, occorre rilevare che con due successivi decreti del Ministero dell’Istruzione in data 13 dicembre 2004 e 27 luglio 2005, veniva autorizzato il mantenimento presso la stessa Università – fino e non oltre l’anno accademico 2005/2006 – del corso di laurea in giurisprudenza "con l’ordinamento didattico quadriennale non ancora riformulato ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509".

Secondo il quadro normativo richiamato, dunque, agli studenti iscritti precedentemente alla entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico e non optanti – come l’odierno ricorrente – per il nuovo ordinamento, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nel R.D. n. 1269/1938 e, in particolare, per quanto concerne l’ammissione all’esame di laurea, il disposto di cui all’art. 41, comma 2, secondo cui "Per essere ammessi agli esami di laurea lo studente deve comprovare di avere frequentato il rispettivo corso di studi per il numero di anni prescritto" che, in relazione alla facoltà scelta dal ricorrente, risulta essere di quattro anni (art. 34, comma 2, dello Statuto dell’Ateneo riproduttivo del disposto della Tabella ministeriale approvata con Decreto 11 febbraio 1994).

Non v’è dubbio, quindi, che la disciplina inerente la durata del corso di laurea dell’odierno ricorrente debba essere desunta dalle disposizioni di cui al R.D. n. 1269/1938 in base al quale l’esame di laurea non può essere sostenuto – come richiesto dal ricorrente – prima che risulti maturato l’intero periodo quadriennale del relativo corso di studi.

Con due ulteriori censure l’odierno ricorrente deduce la illegittimità dell’atto impugnato sotto il profilo del difetto di motivazione ed eccesso di potere.

Gli assunti sono infondati.

Rileva il Collegio come il provvedimento oggetto di impugnazione risulti immune dai vizi lamentati in considerazione della compita motivazione dello stesso che fa espresso riferimento alle disposizioni normative ostative all’accoglimento della istanza avanzata dal ricorrente (si legge nel provvedimento impugnato che "il previgente ordinamento sotto la cui disciplina ricade il corso di laurea al quale si è immatricolato lo studente prevede, a norma dell’art. 3 della Legge 19 novembre 1990 n. 341, che il corso stesso abbia durata non inferiore a quattro anni; ritenuto che la disciplina invocata dallo studente contenuta nell’art. 8 del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e successivamente confermata dall’art. 8 del D.M. 12 ottobre 2004 n. 270 è da ritenersi norma programmatoria essendo riferita ai criteri per la successiva riorganizzazione degli ordinamenti, anche alla luce dell’introduzione dei crediti formativi e comunque non può avere efficacia retroattiva così da applicarsi al caso in ispecie").

Né, d’altra parte, il provvedimento impugnato può ritenersi illegittimo avuto riguardo al dedotto affidamento venutosi a creare in capo al ricorrente con il completamento degli esami del corso di laurea e l’assegnazione della tesi e ciò proprio in considerazione delle richiamate disposizioni normative ostative all’anticipata conclusione degli studi universitari e della conseguente assenza di alcuna valutazione discrezionale in capo alla Amministrazione.

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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