T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 11-10-2011, n. 7890

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas in numerosi comuni delle Marche e, in forza della convenzione stipulata con ciascun ente locale, è tenuta ad accollarsi le spese per il rilascio da parte dell’A. delle concessioni per l’installazione di condotte gas che fiancheggiano o attraversano le strade gestite dalla citata A..

Con il proposto gravame ha impugnato la determinazione in epigrafe indicata con cui la resistente amministrazione ha disposto – per l’anno 1998 – l’aumento del 150% dei canoni de quibus, deducendo a tal fine il seguente ed articolato motivo di doglianza:

Illegittimità per violazione ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 55, comma 23, della L. n.449/1997. Violazione dell’art.3 della L. n.241/1990. Difetto di motivazione. Illogicità ed irrazionalità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 8, del D.lgvo n.285/1992.

Si è costituita l’intimata amministrazione.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Prima di procedere all’esame delle dedotte doglianze il Collegio intende richiamare la normativa intervenuta a disciplinare la materia oggetto della presente controversia.

Al riguardo deve essere fatto presente che:

a) l’art. 55, comma 23, della L. n.449/1997 stabilisce che "Le entrate proprie dell’Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell’amministratore dell’Ente in base a delibera del Consiglio da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l’esercizio della vigilanza governativa da esercitarsi entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l’atto dell’amministratore dell’ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In sede di primo adeguamento, l’aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto";

b) l’art.27, comma 8, del citato d.lgvo n.285/1992 prevede che nel determinare la misura della somma per i canoni de quibus si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava.

Alla luce di tale quadro normativo l’intimata A. ha adottato il decreto 4.8.1998 il quale nell’adeguare ai criteri del decreto legislativo n. 285/1992 i canoni e i corrispettivi in questione, ha stabilito che " Per l’anno in corso ed in fase di primo adeguamento viene fissato al 150% del canone o corrispettivo l’aumento massimo richiesto a ciascun titolare di concessione o autorizzazione".

Il citato decreto contiene altresì le formule matematiche per la determinazione dei canoni dovuti per ciascuna tipologia di concessioni, tra le quali anche quella per attraversamenti trasversali, longitudinali, sotterranei ed aerei.

Ciò precisato è palese che l’operato delle resistente amministrazione nell’aver quantificato tout court ed in maniera generalizzata l’aumento dei canoni in questione nella misura del 150%, come chiaramente illustrato dalla società ricorrente sulla base della giurisprudenza dalla stessa richiamata, risulta essere sostanzialmente immotivato atteso che:

a) l’A. era tenuta a calcolare specificatamente il singolo canone alla luce di criteri che la stessa si era data;

b) l’aver fissato, invece, in modo generalizzato l’aumento del canone nella misura massima consentita del 150% risulta essere sostanzialmente immotivato, in quanto la citata percentuale di aumento era stata considerata dalla legge come limito massimo, per cui l’amministrazione era tenuta a spiegare le ragioni in base alle quali aveva ritenuto di stabilire la suddetta percentuale;

c) per quanto concerne la controversia in esame, la resistente amministrazione non ha in alcun modo dimostrato, al fine di legittimare il proprio operato, che il canone così determinato sulla base della percentuale massima di aumento risultava in ogni caso uguale o sostanzialmente equivalente o addirittura inferiore a quello riveniente dall’applicazione della formula matematica fissata nel citato decreto de 4.8.1998.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la dedotta doglianza prospettante il difetto di motivazione è suscettibile di favorevole esame, con conseguente accoglimento del proposto gravame ed assorbimento delle altre censure dedotte.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la gravata determinazione che ha determinato il canone per l’anno 1998.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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