Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-01-2012, n. 1377 Migliorie e addizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La MIPA s.a.s. di Crivellar Angelino & C. propone ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, accogliendo parzialmente il suo appello contro la sentenza di primo grado, ha ridotto ad Euro 51.645,69, invece di Euro 76.444,06 liquidate in primo grado, la condanna di essa ricorrente, locatrice, nei confronti della Trivellato S.p.A., conduttrice, per indennità ex art. 1592 cod. civ..

La Trivellato S.p.A. resiste con controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale.

La MIPA resiste con controricorso al ricorso incidentale.

La Trivellato ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- L’indicazione, in ricorso, della sentenza impugnata con i n. 281/09 invece che con quello, reale, 512/09 è palesemente ascrivibile a mero errore materiale e non risulta abbia in concreto inciso sulla individuazione della sentenza impugnata da parte della controricorrente.

2.- Con l’unico motivo la ricorrente principale si duole della omessa pronuncia riguardo alla domanda di restituzione di quanto pagato in più in virtù della sentenza di primo grado. Assume la MIPA che tale omissione le avrebbe impedito "di munirsi di un titolo da poter azionare esecutivamente nei confronti della debitrice Trivellato S.p.A.". 2.1.- Il mezzo è infondato.

Questa Corte ha infatti affermato che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Ne consegue che non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello il quale, nel riformare la decisione impugnata, non dispone la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell’esecuzione della sentenza appellata, atteso che tale obbligo sorge automaticamente, quale effetto consequenziale, dalla riforma della sentenza (Cass. 13 aprile 2007 n. 8829, Cass. 14 ottobre 2008 n. 25143, Cass. ord. 18 ottobre 2011 n. 21561).

3.- Con il primo motivo di ricorso incidentale la Trivellato lamenta vizio di motivazione ( art. 360 cod. proc. civ., n. 5) quanto al mancato riconoscimento dell’indennità per e opere idrauliche, motivato dalla Corte "in quanto non è risultato possibile, con ogni conseguenza, la verifica della piena efficienza di quanto è rimasto di tale impianto". Assume la ricorrente incidentale che la Corte di merito non avrebbe considerato "le motivazioni di diritto che avevano determinato il giudice di primo grado a riconoscere invece tali migliorie" nonchè "le motivazioni di diritto, afferenti all’onere della prova, sviluppate da Trivellato S.p.A. nell’ambito del giudizio di appello". 3.1.- Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile. A prescindere dal difetto di autosufficienza per non essere testualmente riportati gli argomenti che si assumono disattesi dalla Corte, è assorbente il rilievo che il rimedio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, riguarda la sola motivazione in fatto e non può quindi essere utilizzato con riguardo ad un asserito vizio della motivazione in diritto.

4.- Con il secondo motivo di ricorso la Trivellato lamenta la violazione del principio di non contestazione, assumendo che la MIPA non avrebbe "mai contestato il funzionamento dell’impianto idraulico" ma si sarebbe "limitata ad affermare che l’impianto idraulico era già presente ai momento della stipula del contratto e che le modifiche realizzate dalla convenuta (…) non erano state autorizzate (…)". 4.1.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in difetto di trascrizione delle difese assunte, sul punto, dalla MIPA in comparsa di risposta, in relazione alle quali soltanto può configurarsi la non contestazione, ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ..

5.- I ricorsi riuniti vanno pertanto rigettati.

In ragione della soccombenza reciproca appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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