Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 13-09-2011) 23-09-2011, n. 34627

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. V.S. e R.D., imputati di numerose fattispecie di ricettazione, furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito, ricorrono avverso la sentenza del 7 febbraio 2011 della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza resa dal Gup del tribunale di Padova, ha dichiarato l’assorbimento o l’assoluzione per alcuni capi di imputazione ed ha rideterminato in conseguenza il trattamento sanzionatorio.

2. Entrambi i ricorrenti si dolgono della mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevando che la loro piena confessione costituiva un elemento erroneamente non valorizzato per il riconoscimento del beneficio;

inoltre la pronuncia sarebbe affetta da patente vizio motivazionale in ordine al mancato contenimento della pena nel minimo e sulla misura dei ritenuti aumenti per continuazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E’ principio acquisito che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (fra le tante Sez. 6, Sentenza n. 41365 del 28/10/2010 Ud. (dep. 23/11/2010 ) Rv. 248737).

3. Nel caso in esame, la corte distrettuale ha ampiamente esposto le ragioni per cui non riteneva i due appellanti meritevoli di beneficio, mettendo in evidenza sia la gravità Intrinseca delle condotte poste in essere, plurime e determinanti grave pregiudizio economico alle parti offese, sia la loro negativa personalità, dato che nonostante la giovane età erano gravati da numerosi precedenti, indicativi della loro pervicace persistenza nel delitto.

4. il Giudice di appello ha pertanto soddisfatto l’onere motivazionale su di esso gravante e sul punto i ricorsi insistono su una rilettura di elementi di fatto che del tutto inibita a questo giudice di legittimità. 5. Consegue alla ritenuta inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille ciascuno alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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