Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 23-09-2011, n. 34557

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

R.A.F. indagato in relazione ad un contributo pubblico ex L. n. 488 del 1992 cui era stata ammessa la società "Elen’s Beer SA" con sede in Roveredo (Svizzera) e con unità locale italiana in (OMISSIS);

– l’indagato R. in nome proprio e nell’interesse della società "Elen’s Beer SA" da lui amministrata, proponeva appello avverso l’ordinanza con cui il Gup del Tribunale di Cosenza, in data 03.12.10, aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto nel corso del procedimento;

– il Tribunale per il riesame respingeva il gravame e confermava l’ordinanza di rigetto;

– ricorre per cassazione l’indagato R. in nome proprio e nell’interesse della società "Elen’s Beer SA" a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) e d).

1)-I1 ricorrente precisa:

– che la società in questione era stata ammessa al contributo pubblico, erogato per complessivi Euro 2.078.683, poi revocato e seguito dal sequestro di tutti i beni di R.A. e degli altri indagati, ivi compreso il capannone ed in macchinari per la produzione della birra;

– che a seguito di tanto il Gup presso il Tribunale di Cosenza aveva disposto il rinvio a giudizio di R.A. e degli altri coindagati;

– che gli imputati R.A. e R.A. era stati già giudicati con il rito abbreviato al termine del quale:

– R.A. era stato assolto con dissequestro dei beni di sua spettanza;

– R.A. era stato condannato per uno solo dei capi di imputazione, con la misura della confisca dei suoi beni fino alla concorrenza di Euro 2.000.000, pari cioè all’importo ricevuto quale contributo;

– la posizione della società "Elen’s Beer sa" era stata stralciata e pendeva ora autonomo fascicolo;

– che la domanda di finanziamento era garantita da fideiussione bancaria che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva escusso ricevendo l’intero pagamento della somma anticipata;

– che perciò l’intero danno patito dal Ministero era stato pagato;

– che gli imputati avevano proposto ricorso dinanzi al TAR per l’illegittimità della revoca del finanziamento pubblico ed anche la Banca erogante la fideiussione aveva proceduto contro il Ministero dello Sviluppo per l’illegittimità dell’escussione della fideiussione;

– che a seguito dell’avvenuto risarcimento del danno in favore del Ministero l’imputato R. aveva proposto istanza al Gup per la revoca del sequestro;

– che il Gup, pur prendendo atto dell’avvento risarcimento del danno, aveva negato il dissequestro atteso che la Guardia di Finanza aveva segnalato l’avvio del ricorso dinanzi al TAR avverso il provvedimento di revoca del finanziamento pubblico;

2)- che il Tribunale di Cosenza, in sede di appello, aveva ritenuto corretta tale motivazione, senza considerare:

-a)- che l’impugnativa dinanzi al TAR corrispondeva all’esercizio di un diritto e pertanto non poteva essere sanzionato con il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro;

-b)- che l’autonomia dei giudizi amministrativo e penale impediva ogni interferenza tra gli stessi e non poteva quindi pregiudicare il dissequestro dei beni in sede penale, dissequestro giustificato dall’integrale risarcimento del danno;

3)- il ricorrente denuncia, inoltre, la violazione di legge conseguente alla mancata astensione del Presidente del collegio che aveva giudicato sull’appello, sollecitata dalla parte in ragione della partecipazione del medesimo magistrato ad altri due collegi del Tribunale per il riesame che avevano deciso nell’ambito dello stesso procedimento e di altre analoghe richieste di revoca del sequestro preventivo;

– al riguardo si solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del Giudice del riesame a presiedere più giudizi vertenti sullo stesso provvedimento cautelare;

CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato;

hi data 13.02.2011, e quindi fuori termine ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4, è stata depositata nota difensiva dell’Avv. Vittoria Bosio.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono palesemente infondati.

La Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, ha espresso il principio per il quale, in base ai criteri contenuti nell’art. 34 c.p.p., il giudice è incompatibile a giudicare solo nel procedimento relativo ad una diversa fase processuale che abbia per oggetto il controllo o il riesame della precedente. (Cass. Pen. Sez. 2, 04.02.2002 n. 14316).

Ne deriva l’inesistenza di un’incompatibilità del componente del collegio del riesame a provvedere su diverse e successive istanze relative allo stesso provvedimento cautelare.

La questione di incostituzionalità risulta pertanto del tutto infondata nel merito oltre che inammissibile per mancata indicazione delle norme costituzionali violate.

Quanto ai motivi relativi al merito va subito evidenziato che la questione della revoca del sequestro preventivo va rapportata alla disposta confisca – in sede di sentenza di condanna del ricorrente – dei beni oggetto di sequestro, nei limiti di valore del contributo erogato;

una volta decisa con sentenza, la confisca diviene sindacabile solo nella fase di appello avverso la condanna, a mezzo di specifici motivi di gravame;

ne deriva che il provvedimento di sequestro resta vincolato alla futura esecutività della confisca, già disposta, ed ogni questione sulla revoca del sequestro risulta definitivamente superata ove la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, stante il disposto dell’art. 323 c.p.p., comma 3;

la questione della revoca del sequestro potrà essere ancora posta solo ove la sentenza di condanna non sia ancora irrevocabile e solo ove le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate (Cass. pen. Sez. 6, 26.05.2009 n. 40388).

L’ordinanza impugnata risulta conforme a tali principi avendo sottolineato che le esigenze cautelari non erano venute meno, nonostante l’avvenuta restituzione del finanziamento conseguita attraverso l’escussione della fideiussione, in quanto il ricorso dinanzi al TAR, volto all’annullamento del provvedimento di revoca del finanziamento pubblico, impediva di ritenere perfezionato l’avvenuto risarcimento, giacchè l’eventuale accoglimento del ricorso amministrativo avrebbe reso non definitiva la disponibilità, per il Ministero, della cifra restituita dal fideiussore.

Quanto alle deduzioni contenute nella memoria dell’Avv. Bosio, al di là della sua tardività, si deve osservare che i motivi relativi alla possibilità di procedere alla confisca per equivalente integrano, in realtà, censure da proporsi in sede di appello avverso la sentenza di 1 grado, mentre risultano inammissibili in questa sede di ricorso avverso la decisione del Tribunale del riesame sul diniego di dissequestro, attesi i principi di diritto sino ad ora enunciati.

Anche la denunciata possibilità di dover restituire due volte le somme ottenute a titolo di finanziamento, una prima volta con l’escussione della fideiussione e la seconda con la confisca per equivalente risulta infondata perchè il ricorrente prescinde dalla diversa "ratio" dei due istituti essendo, il primo, di natura civilistica e conseguente all’inadempimento degli obblighi scaturenti dal finanziamento ed avendo, il secondo, natura penale e rientrando nella sfera sanzionatoria della sentenza di condanna. (Cass. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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