Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione III Sentenza n. 13546 del 2006 deposito del 12 giugno 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data in data 18 giugno 2004, C. F. e M. F., rispettivamente madre e sorella dell’avv. G. F., esposero al Giudice tutelare presso il Tribunale di Salerno che il loro congiunto, circa due anni prima, era stato colpito da neurobrucellosi con conseguente encefalite, patologia che lo aveva costretto, dopo una lunga degenza presso il reparto di rianimazione degli Ospedali riuniti di Salerno, in stato di coma, al ricovero presso diversi istituti di cura e centri di riabilitazione. Nell’imminenza della dimissione dall’ultimo dei predetti istituti, e trovandosi il F. nella incapacità di provvedere ai propri bisogni ed interessi, le ricorrenti ritenevano la necessità di procedere alla istituzione di una amministrazione di sostegno in favore dello stesso, che consentisse alle ricorrenti medesime, che continuavano a prestargli assistenza, di provvedere a tutti i bisogni materiali e morali che la nuova condizione avrebbe determinato.

Nel giudizio si costituì la consorte dell’avv. F., che si oppose alla procedura di amministrazione, rilevando la incapacità totale del coniuge di provvedere ai propri bisogni, sicché, a suo avviso, si sarebbe dovuto procedere alla interdizione; ed aggiunse che comunque non potevano assumere l’incarico le ricorrenti, le quali si sarebbero trovate in conflitto di interessi con il congiunto, consistente, quanto alla madre, nel fatto di aver proposto nei confronti della nuora un giudizio di cessazione di un comodato relativo alla casa coniugale, della quale l’avvocato era nudo proprietario, e la madre usufruttuaria, e, quanto alla sorella, nell’essere la moglie del legale che assisteva le istanti nel ricorso e rappresentava la suocera nel predetto giudizio di cessazione del comodato.

Nel lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e la fissazione da parte del Giudice tutelare della ispezione diretta del F., questi fu dimesso dal Centro di riabilitazione nel quale era stato da ultimo ricoverato, e le ricorrenti, a seguito del riferito rifiuto della moglie dello stesso di consentirgli il ritorno nella abitazione coniugale -motivato dalle precarie condizioni di salute del figlio minore I., affetto da epilessia -, reperirono in locazione, sempre secondo quanto dalle stesse riferito, un appartamento nel quale allestirono i presidi riabilitativi ed assistenziali necessari ad assicurare al congiunto la prosecuzione domiciliare delle terapie.

2. Il giudice tutelare, dopo aver proceduto alla ricognizione personale dell’avv. F., ed esaminato documenti e memorie, con decreto in data 8 novembre 2004, rigettò il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al Pm perché venisse promosso il giudizio di interdizione nei confronti del F., rilevando che la infermità presentata dallo stesso comportava una incapacità totale, di natura abituale, di provvedere ai propri interessi, tale da non lasciare ipotizzare atti che questi potesse compiere senza l’assistenza dell’amministratore.

3. Avverso tale decreto le istanti, con ricorso depositato il 7 dicembre 2004, proposero reclamo innanzi alla Corte d’appello di Salerno, lamentando che il giudice tutelare non aveva considerato la portata delle innovazioni introdotte dalla legge 6/2004, con la istituzione della nuova figura dell’amministratore di sostegno e con le modifiche introdotte ai preesistenti istituti della interdizione e della inabilitazione; e, per altro verso, evidenziando i progressi compiuti dall’infermo, e depositando una perizia attestante che il decorso della patologia lasciava presumere una lenta, ma progressiva evoluzione verso l’ulteriore miglioramento delle funzioni cognitive, quali la memoria, la percezione e il linguaggio.

4. La Corte d’appello, con decreto depositato l’8 marzo 2005, rigettò il reclamo e dispose la trasmissione degli atti al p.m. per la proposizione del procedimento di interdizione. osservò la Corte che, alla stregua della legge 6/2004, il destinatario del provvedimento di amministrazione di sostegno deve mantenere, quanto meno in misura ridotta, una propria autonomia e capacità, dovendo il giudice tener conto anche delle richieste formulate dal beneficiario, e l’amministratore informare lo stesso dei diversi atti da compiere. Nella specie, secondo la corte di appello, non sussisteva una residua capacità dell’avv. F. tale da consentirgli un dialogo con il proprio amministratore e con il giudice. Dall’esame dello stesso da parte del giudice tutelare, risultava che questi era affetto da una grave infermità con incidenza sulle sue facoltà mentali, almeno quelle che riguardano la manifestazione della propria volontà, come avrebbe reso evidente il fatto che durante l’esame egli non avesse interloquito, limitandosi ad incomprensibili movimenti del viso. Detta infermità persisteva da tempo senza sicure previsioni sulla sua scomparsa o attenuazione, sicché poteva essere definita abituale. Ed anche la citata perizia che faceva presagire un miglioramento delle funzioni cognitive sottolineava che detto recupero era, allo stato, solo in itinere. In definitiva, solo l’interdizione, secondo la Corte d’appello, poteva adeguatamente tutelare il F., posto che, da una parte, l’amministrazione di sostegno non si estende a tutti gli atti di interesse del beneficiario, consentendo a quest?ultimo di provvedere autonomamente ad alcuni di essi, e che, dall’altra, il F. stesso, sulla base delle risultanze processuali, non era in grado di poter provvedere da solo ad alcun atto.

5. Avverso detto decreto, ricorrono per cassazione C.P. e M. F. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria. Resiste con controricorso G. A., coniuge dell’avv. F., in proprio e quale rappresentante dei figli minori I. e M..

Motivi della decisione

1. Con l’unico, articolato motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 404 c.c., nel testo introdotto dalla legge 6/2004, e delle altre disposizioni della stessa legge. Si sottolineano la funzione del nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla legge 6/2004 agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, rilevandosi che le nuove norme hanno posto al centro dell’attenzione non più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario. In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l’amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente ?quantitativo?, e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell’articolo 404 c.c. introdotto dalla legge 6/2004, che indica come beneficiario dell’amministrazione di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, cosi lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente. Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato. l’amministrazione di sostegno sarebbe l’istituto di elezione e di primo e pronto impiego per l’apprestamento della tutela della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo qualora tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, potrebbe farsi luogo a quella più radicale della interdizione. Ciò posto, la dedotta violazione di legge ad opera del decreto impugnato consisterebbe nell’avere ritenuto la inapplicabilità, nella specie, dell’istituto dell’amministrazione di sostegno in considerazione della incapacità totale del beneficiario a provvedere ai propri interessi.

2. Il ricorso, che, pure, muove da una corretta premessa in ordine alla valenza innovatrice della legge 6/2004, e si sviluppa intorno ad una serie di lucide considerazioni, complessivamente condivisibili, con riguardo all’ambito di applicabilità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, si appalesa, tuttavia, infondato, per le ragioni che saranno di seguito esposte.

3. La soluzione della questione sottoposta all’esame della Corte richiede una operazione di ?perimetrazione? dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, operazione non esplicitamente compiuta dal legislatore nel testo che ha introdotto detto istituto nell’ordinamento, la legge 6/2004: un testo germogliato da un vivace dibattito – peraltro a tutt?oggi non del tutto sopito, per le ragioni che saranno esaminate più avanti – che ha visto a lungo impegnate la dottrina, la comunità scientifica, e, in genere, la società civile, in ordine alla efficacia e adeguatezza degli strumenti a tutela dei soggetti più deboli, e destinato ad innovare profondamente la disciplina codicistica della protezione degli incapaci, anche attraverso la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione, in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.

La finalità della legge, enunciata nella sacrale formula dell’articolo 1 della stessa, è, infatti, quella di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente»: una finalità che, lungi dall’apparire attenuata per effetto del suo mancato recepimento nel codice civile, tra le disposizioni novellate dalla stessa legge in esame – con una scelta in relazione alla quale il legislatore non è, peraltro, andato esente da critiche in dottrina – rappresenta la ?stella polare? destinata ad orientare l’interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la figura dell’amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta, come sarà di seguito precisato, lo chiama.

Dalla esplicitazione della finalità della legge emerge, in modo incontrovertibile, una linea di tendenza diretta alla massima salvaguardia possibile dell’autodeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, consistente nel divieto, tradizionalmente imposto a suo carico, del compimento di una serie, più o meno ampia di attività, in correlazione al grado di incapacità, a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo.

Di tale linea di tendenza – emergente anche dall’esame dei lavori preparatori della legge – appare permeato l’intero testo legislativo in esame, a cominciare dal suo articolo 2, che innova la rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile, dedicato appunto agli istituti di protezione degli incapaci, sostituendo a quella originaria

«Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione» l’altra, più rispondente alle descritte finalità della legge 6/2004, che recita, in perfetta sintonia con il già richiamato articolo 1, « Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

La più significativa espressione della descritta funzione della legge n. 6 é, poi, costituita dal suo articolo 3, che, attraverso una serie di disposizioni, costituenti il nuovo capo I del titolo XII del libro primo del codice civile, intitolato «Dell’amministrazione di sostegno», e che danno nuovo contenuto agli articoli 404-413 del testo codicistico -rimasti privi di quello originario per effetto dell’abrogazione, intervenuta ad opera dell’articolo 77 della legge 184/83, dell’istituto dell’affiliazione, che essi disciplinavano, disegna la nuova figura dell’amministrazione di sostegno, delineandone i presupposti e la portata, individuando i soggetti legittimati a richiederla, definendo il relativo procedimento, i criteri di scelta dell’ amministratore e i suoi doveri, le norme applicabili ed il regime degli atti compiuti dal beneficiario o dal 1 amministratore in violazione di norme di legge o di disposizioni del giudice.

4. Fondamentale rilievo acquista in particolare, in tale quadro, il nuovo articolo 404 c.c., concernente i presupposti per il ricorso all’ amministrazione di sostegno, a norma del quale «la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere al propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio». Formula, quella adottata dal legislatore, che colloca in primo piano la esigenza di fornire un aiuto a chi si trovi in difficoltà, piuttosto che quella di individuare un organo che si sostituisca allo stesso in tutte le scelte relative agli atti in cui si estrinseca la sua personalità.

Del pari, risulta ispirata al principio della generale capacità, con salvezza delle limitazioni rese necessarie dalla finalità di protezione del soggetto affetto da limitazioni più o meno gravi della propria autonomia, la disciplina dell’istituto, che si caratterizza per una particolare duttilità, a fronte del carattere tendenzialmente irreversibile e totalizzante della tradizionale regolamentazione della materia, dominata dalla opposta concezione di una generale condizione di incapacità del soggetto, riguardato essenzialmente come individuo potenzialmente portatore di pregiudizio dei propri interessi patrimoniali, e, massimamente, di quelli della propria famiglia, e, perciò, da assoggettare necessariamente a misure idonee ad impedirne ogni libertà di azione, sacrificandone ogni residua estrinsecazione della personalità.

Nel 1 amministrazione di sostegno, come risulta dall’articolo 405 Cc nella formulazione introdotta dall’articolo 3 della legge 6/2004, è il giudice tutelare che, con il decreto di nomina del 1 ?amministratore, il cui incarico ha una durata generalmente, anche se non necessariamente, determinata, indicata nello stesso decreto (articolo 405, comma 5, n. 2, Cc), individua, in relazione alla specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che l’amministratore medesimo ha il potere di compiere in nome e per conto di quest?ultimo il soggetto beneficiario, come significativamente viene definito dalla legge (articolo 405, comma 5, n. 3)-, e quelli che costui può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore (articolo 405, comma 5, n. 4).

E, dunque, al di fuori degli atti espressamente indicati nel decreto, che richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria del 1 amministratore, il beneficiario conserva la capacità di agire, come chiarito in modo non equivoco dal comma i dell’articolo 409 Cc, che gli consente ?in ogni caso?, al comma 2, di compiere gli atti necessari per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana.

E, sempre nell’ottica della massima valorizzazione possibile della personalità e della volizione del soggetto debole, l’articolo 410 Cc impone all’amministratore l’obbligo di informare tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere e, in caso di dissenso con lo stesso, il giudice tutelare.

5. – La richiamata finalità della legge n. 6 trova, del resto, compiuta estrinsecazione anche nelle modifiche che la stessa introduce, con gli articoli 4-10, recanti il nuovo testo degli articoli 414-432 Cc, alla disciplina «della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale», come l’articolo 4, comma 1, della legge 6/ 2004 intitola il nuovo capo Il del titolo XII del libro primo del codice.

Al riguardo, particolare significato è da attribuire al nuovo testo dell’articolo 414 Cc, introdotto dal comma 2 dell’articolo 4 della legge 6/2004 il quale, già nella intitolazione (?Persone che possono essere interdette?), sottintende la eliminazione del carattere di obbligatorietà della misura della interdizione (presente nel testo

previgente dello stesso articolo), la quale si esprime nella nuova formulazione della citata disposizione codicistica, che subordina la interdizione del maggiore di età e del minore emancipato che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi alla condizione che tale misura sia necessaria per assicurarne la «adeguata protezione».

Né minore forza innovativa, ai fini che qui rilevano, va riconosciuta alla disposizione dell’articolo 427, comma 1, Cc, nel testo introdotto dall’articolo 9 della legge n. 6, secondo il quale «nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore». In tal modo, anche le misure della interdizione e della inabilitazione risultano avere acquistato una maggiore flessibilità, venendo adattate alle concrete condizioni del soggetto protetto, in funzione di un possibile recupero di ogni residuo margine di autonomia dello stesso. La disposizione, peraltro, è speculare a quella, riferita alla ipotesi dell’amministrazione di sostegno, dell’articolo 411, comma 4, Cc, nel testo introdotto dal ricordato articolo 3 della legge n. 6, che attribuisce al giudice tutelare la facoltà di stabilire che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni.

6. La descritta rivisitazione degli istituti di protezione, unita alla introduzione di quello dell’amministrazione di sostegno, ha determinato una giustapposizione di tale ultima figura agli altri, già noti, strumenti di tutela delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia, secondo un criterio (peraltro opinabile, ed invero oggetto di malcelate contestazioni degli operatori e di aperte critiche da parte della dottrina già all’indomani della entrata in vigore della legge 6/2004) che sembra lasciare in ombra la linea di demarcazione tra le diverse figure, la quale deve, invece, necessariamente trovare una sua identificazione al fine di evitare la confusione tra gli ambiti di operativitá dei singoli strumenti di protezione.

Chè, ove si generasse una siffatta confusione, dovrebbe concludersi nel senso che irragionevolmente il legislatore abbia operato una duplicazione di istituti sostanzialmente coincidenti: conclusione, invece, già esclusa dalla Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, tra l’altro, degli articoli 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 Cc nel testo introdotto dalla legge 6/2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indicazione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell’ammInistrazione di sostegno dalla interdizione e dalla inabilitazione, ha sottolineato che la nuova disciplina affida al giudice il compito di individuare l’istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (sentenza 440/05).

Per ciò che concerne, in particolare, il discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione, rilevante ai fini della decisione cui è chiamata la Corte, esso è stato individuato dai primi commentatori della legge n. 6 in un criterio ?quantitativo?, correlato, cioè, al diverso grado di incapacità manifestato dal soggetto di cui si tratta, ritenendosi corrispondere ad una minore gravità della patologia invalidante la meno invasiva misura dell’ amministrazione di sostegno, e, per converso, ad una maggiore gravità della infermità la interdizione. Soluzione, questa, a prima vista piana e ragionevole, ma che, a ben vedere, finisce con il mettere in ombra la specificità dell’istituto in esame, trascurando una serie di elementi di interpretazione offerti dalla lettera e dallo spirito della legge.

Anzitutto, dall’esame testuale delle già richiamate disposizioni che rispettivamente fissano i presupposti dei due istituti emerge quello che costituisce uno dei punti cardine della legge, e cioè la estensione del regime di protezione degli incapaci a soggetti che sono impossibilitati a provvedere ai propri interessi anche per cause diverse dalla infermità di mente, quali la infermità fisica e la menomazione fisica e psichica (soggetti tra i quali possono menzionarsi, a titolo esemplificativo, i portatori di handicap), i quali non sono in nessun caso assoggettabili ad interdizione.

ma, per effetto della definizione contenuta nell’articolo 404 Cc, beneficiari dell’amministrazione di sostegno sono altresì i soggetti affetti da infermità psichica che li pone in una situazione di «impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere al propri interessi».

ora, a prescindere dall’uso del termine «impossibilità» – che, pur diversificandosi sul piano lessicale dal concetto di incapacità cui è fatto riferimento nella disposizione dell’articolo 414 Cc in tema di interdizione, non sembra costituire un reale segnale di graduazione della disabilità -, la prevista possibilità di ricorso all’amministrazione di sostegno anche nei casi di infermità (o menomazione, fisica o psichica), determinante una impossibilità anche parziale o temporanea di attendere efficacemente ai propri interessi sicuramente non ne esclude l’ammissibilità ove questa sia invece totale o permanente. in questo secondo caso, non appare configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base della diversa gravità della impossibilità, o incapacità, di provvedere ai propri interessi.

Del resto, la ricordata disposizione dell’articolo 427, comma 1, Cc, con il prevedere la possibilità di stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento, o con la semplice assistenza, del tutore, ha ritenuto ammissibile l’adozione di un provvedimento di interdizione in presenza di un grado di incapacità non assoluta.

6. E, dunque, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l’amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione. A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l’inciso contenuto nell’articolo 414 Cc, che collega la interdizione alla necessità di assicurare l’adeguata

protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l’ordIto normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno. Sicchè, parte della dottrina, muovendo dal presupposto del carattere del tutto residuale della misura della interdizione, ormai destinata a collocarsi quale extrema ratio cui ricorrere in casi limite, è giunta a mettere in discussione la scelta legislativa di mantenere comunque in vigore l’istituto de quo, additando come esempio cui ispirarsi la esperienza di alcuni Paesi europei, che lo hanno definitivamente ripudiato, siccome una sorta di ?marchio?, in favore di strumenti più moderni e rispettosi della dignità dell’individuo. Deve, allora, concludersi che il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all’uno che all’altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.

In via generale, può affermarsi che la scelta – che va effettuata dal giudice sulla base dei dati a sua conoscenza, e nell’esercizio della quale questi deve essere guidato da quella che è stata sopra (v. sub 3) individuata, alla stregua dell’articolo 1 della legge 6/2004, come la funzione della legge, quella, cioè, di provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana – non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione, Ad un?attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l’attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell’attività di sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l’amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell’individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell’inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno statue di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l’interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. Detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità mimina, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell’articolo 409, comma 2, della legge n. 6, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Per converso, ove si tratti sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi l’in condizioni di abituale indennità, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi di gestire un?attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest?ultimo, e non già l’amministrazione di sostegno, l’istituto che deve trovare applicazione.

Né osta a siffatta impostazione il rilievo che l’amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l’amministratore e il giudice, attraverso la già esaminata previsione, ad opera dell’articolo 410 Cc, della informazione al primo (o al giudice in caso di dissenso)da parte del secondo degli atti da compiere, che sembra presupporre un certo grado di consapevolezza da parte del beneficiario. l’argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico-fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario. Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest?ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

l’evidenziato criterio del tipo di attività da compiersi in nome del beneficiario, quale elemento di valutazione ai fini della scelta dello strumento meglio rispondente alle esigenze di tutela dello stesso, non esclude, peraltro, la necessità della considerazione, in via concorrente, di quelli concernenti la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento.

7. Va, conclusivamente, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, affermato il seguente principio di diritto: «l’amministrazione di sostegno, introdotta nell’ordinamento dall’articolo 3 della legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del Cc. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’ apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie».

8. Nella specie, la valutazione operata dalla Corte d’appello di Salerno si snoda attraverso un percorso argomentativo che deve, ai sensi dell’articolo 384, comma 2, c.p.c., essere corretto, siccome affetto dall’errore di diritto consistente nel ritenere che il discrimen tra il campo di applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno e quello della interdizione vada ravvisato esclusivamente nella sussistenza

o meno di una residua autonomia e capacità del beneficiario, tali da consentire allo stesso di formulare richieste in ordine alle decisioni che lo riguardano ed all’amministratore di informarlo dei diversi atti da compiere.

Tuttavia, il dispositivo del decreto impugnato risulta conforme a diritto, avendo la Corte d’appello valorizzato, ai fini della propria decisione, non già la sola condizione fisica del soggetto di cui si tratta – peraltro descritta come totalmente, pur se non irreversibilmente, invalidante, e tale da non consentirgli di provvedere autonomamente ad alcun atto della vita – ma altresì la complessità degli atti da compiere per suo conto, avuto anche riguardo alla pregressa attività professionale svolta dall’infermo sino al momento precedente l’insorgenza della patologia dalla quale lo stesso risulta affetto: si da indurre a ritenere che solo un provvedimento di interdizione possa, nella specie, tutelare adeguatamente gli interessi del F..

9. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Peraltro, in considerazione della particolarità della fattispecie, nonché della assoluta novità della questione di diritto che, con il ricorso, è stata sottoposta all’esame di questa Corte, si stima equo disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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