T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 11-10-2011, n. 1777 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 14/07/2011, notificato in data 27/07/2011 unitamente al D.P. n.528 del 19/7/2011 di fissazione dell’udienza pubblica di discussione, e quindi depositato in data 03/08/2011, il ricorrente impugnano gli atti in epigrafe indicati inerenti l’elezione del Sindaco e del Coniglio Comunale del Comune di Campobello di Mazara, giuste elezioni amministrative svoltesi in data 2930 maggio 2011 (primo turno) e il 1313 giugno 2011 (turno di ballottaggio). Ne chiede in parte qua l’annullamento, con conseguente correzione del risultato elettorale nei sensi meglio descritti in epigrafe.

In particolare, assume il ricorrente che i voti conseguiti dal controinteressato M.G., di cui è stata accertata l’incandabilità, non possono ritenersi utili alla lista in cui lo stesso concorreva. Di guisa tale che, accertata l’incandabilità del primo, il risultato elettorale dovrebbe essere corretto con la sottrazione dei voti in parola dal montante conseguito dalla lista "Forza del Sud", cui spetterebbe n conseguenza un solo seggio, mentre della correzione suddetta dovrebbe beneficiare la lista "Sicilia Vera", cui spetterebbe in conseguenza un altro seggio da attribuire in specie allo stesso ricorrente, stante la posizione nella relativa lista e le preferenze dallo stesso raccolte. In forza dell’accoglimento del ricorso quest’ultimo dovrebbe quindi risultare proclamato eletto al consiglio Comunale del Comune di Campobello di Mazara, risultando del pari illegittimo il provvedimento di surroga adottato dal Comune in favore del controinteressato A.P., appartenente alla medesima lista del non candidabile M.G..

Il ricorso e affidato ad una unico motivo di doglianza con il quale di contesta la violazione di legge e l’eccesso di potere.

Resiste, con semplice memoria difensiva, il M.G. deducendo da un lato la pendenza di un giudizio innanzi il giudice civile per l’accertamento della illegittimità della sua supposta incandadibilità, con conseguente richiesta di sospensione nelle more del giudizio qui istaurato; in via subordinata chiedendo l’annullamento delle delibere n.37 e 39 concernenti la mancata convalida della sua elezione e la disposta surroga in favore del consigliere P. A..

Con memoria del 23/09/2010 il ricorrente ha controdedotto in ordine all’insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio atteso che: a) in sede civile, il primo grado si è già concluso in senso negativo per il sig. M. (Tribunale civile di Marsala 14 settembre 2011, n.477); b) il giudizio civile era instaurato contro il Comune ed inoltre, per giurisprudenza del giudice di seconde cure (CGA 400/2010) emessa su caso del tutto analogo, la pendenza del presente gravame non sostituisce motivo logico giuridico per la sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c..

Alla presente pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. Indi il ricorso, su conforme richiesta dei procuratori presenti, è stato quindi trattenuto per la decisione.

In data 7 ottobre 2011 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n.1747, come previsto dall’art.130 comma 7 cod. proc. amm..

Ciò posto, ritiene il Collegio di dover preliminarmente circoscrivere il thema decidentum del presente giudizio, che va individuato unicamente nella ritenuta illegittimità, contestata dal ricorrente, del provvedimento con il quale il Comune di Campobello di Mazara, preso atto -in sede di verifica degli eletti- della non candidabilità del M.G., ha proceduto alla di lui surroga a beneficio del controinteressato P. A., appartenente alla medesima lista del M.G..

Risulta quindi priva di pregio la richiesta del M.G. di sospensione del presente giudizio in attesa delle definitiva risoluzione del giudizio, dallo stesso intrapreso in sede civile, avverso la declaratoria della sua "non candidabilità". Sul punto risultano persuasive le opposte argomentazioni del ricorrente, supportate anche dal conforto della più recente giurisprudenza amministrativa in ordine alla individuazione dei presupporti per l’obbligatoria sospensione del giudizio in sede amministrativa ex art.295 c.p.c., cui rinvia l’art.79 cod. proc. amm..

Ed invero, ritiene il Collegio che nel caso in esame non sussistano i presupposti per discostarsi dall’orientamento, qui condiviso, del giudice di seconde cure. Si fa specifico riferimento alla recente pronuncia del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sez. Giurisdizionale, 19 marzo 2010, n.400.

Con la predetta pronuncia l’organo di appello, su una fattispecie del tutto pedissequa a quella qui in esame, ha stabilito che non vi è alcuna necessità di sospendere il giudizio (di primo grado), dal momento che tra la questione dell’incandidabilità del signor (omissis) e quella attinente alla legittimità della surroga disposta dal Consiglio provinciale non si configura (va), nella fattispecie, alcun rapporto di pregiudizialità necessaria. Significativo è il passaggio della decisione in parola, che testualmente si riporta di seguito, secondo "a ben vedere l’accertamento della surricordata incandidabilità non costituiva, alla luce delle impugnative promosse dai signori (omissis), un antecedente logico della questione principale sottoposta al T.A.R.. Quest’ultima – il cui scrutinio è stato devoluto in appello – in effetti verteva, e continua a vertere, sull’individuazione delle conseguenze giuridiche di detta incandidabilità con riferimento al computo dei voti di preferenza attribuiti al signor (omissis)".

È insomma incontrovertibile anche nel caso di specie, come in quello deciso dal C.G.A. con la sentenza in parola, che al centro del contendere vi sia unicamente la problematica relativa all’esatta determinazione degli effetti scaturenti dalla mancata convalida, per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale Campobello di Mazara, della elezione del signor M. alla carica di Consigliere comunale.

In altre parole, la decisione della controversia qui instaurata non dipende dall’esito della causa civile intentata dal Sig. M. (e già decisa in primo grado): difetta nel caso in esame il vincolo di pregiudizialità in senso stretto e la natura di indispensabile antecedente logicogiuridico del giudizio instaurato in sede civile.

Come ricordato dalla C.G.A. con la pronuncia n.400/2010 più volte richiamata, "Al più, tra le due questioni è – ed era – ravvisabile una mera "pregiudizialità logica" (che può giustificare, al ricorrere di eccezionali circostanze, un rinvio o una sospensione discrezionale e facoltativa del giudizio) e non anche una "pregiudizialità necessaria" ". Ne consegue l’inapplicabilità, al caso in disamina, dell’art. 295 c.p.c. (la cui interpretazione, al pari di quanto affermato dal giudice di appello, va oggi condotta secondo canoni interpretativi più rigidi anche a seguito del recepimento a livello costituzionale del principio di ragionevole durata del processo).

A ben vedere, la decisione da assumere in questa sede non pregiudica l’eventuale conseguimento del "bene della vita" cui aspira il Sig. M. in caso definitivo ribaltamento in sede civile del giudizio sulla sua "non candidabilità" già accertata in primo grado dal Tribunale di Marsala (14/9/2011 n.477, cui si richiama il ricorrente nella memoria conclusiva del 23/09/2011, non oggetto di contestazione da parte del resistente M.). Ed invero, quantunque intimato e costituito nel presente giudizio, il Sig. M. non assume la posizione sostanziale e processuale di "controinteressato" che, notoriamente, richiede la simultanea presenza di due elementi, costituiti dall’immediata o, quanto meno, agevole identificazione del soggetto in virtù del contenuto del provvedimento amministrativo (c.d. elemento formale) e dall’interesse qualificato del medesimo alla conservazione dell’atto impugnato in quanto ne ricavi un vantaggio diretto ed immediato (c.d. elemento materiale, non rinvenibile in specie). Nel caso in esame, infatti, il Sig. M. ha diversamente non già l’interesse al mantenimento in vita del provvedimento impugnato dal ricorrente, bensì l’interesse oppositivo al suo annullamento ma per una pretesa sostanziale tuttavia contraria sia a quella del ricorrente principale, sia a quella dell’unico controinteressato in specie individuabile (id est: il Sig. A.P., nominato in surroga del M.). Non essendo parte necessaria del presente giudizio, ove non fosse stato intimato nel presente gravame il M. avrebbe potuto intervenirvi ad opponendum con atto notificato alle parti ai sensi del combinato disposto dell’art.28 e 50 c.p.a.. Va ancora osservato altresì che deve ritenersi inammissibile la domanda formulata in via gradata dal resistente M., volta ad ottenere l’annullamento della delibere del Consiglio Comunale nn.37 e 39 (rispettivamente del 01/07/2011 e del 04/07/2011) nella parte in cui non si è proceduto alla convalida della sua elezione. Invero, il resistente M. si è limitato a formulare la domanda con una mera memoria di costituzione, quando diversamente l’ampliamento del "thema decidendum" avrebbe richiesto la proposizione di un ricorso incidentale da notificare alle altre parti ai sensi di legge.

Ciò posto, passando al merito della questione controversa prospettata dal ricorrente con il ricorso introduttivo, ancora in via preliminare va delibata la sussistenza della giurisdizione di questo decidente in ordine all’impugnazione del provvedimento in epigrafe rubricato sub.1. Per questa parte il ricorso, inpingendo su questioni strettamente connesse al diritto soggettivo sull’elettorato passivo, risulta invero inammissibile. Per giurisprudenza constante, applicabile anche al caso in esame quanto alle questioni relative alla "non candidabilità", spettainfatti al g.o. la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo; né la giurisdizione del g.o. incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o dell’atto di proclamazione o, ancora del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo o passivo (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 15 aprile 2011, n. 351).

La questione relativa alla "non candidabilità" del Sig. M. può invero essere conosciuta e valutata in questa sede, ai sensi dell’art.8 co.1 c.p.a., solo in via incidentale e senza efficacia di giudicato. Nell’ambito di tale valenza, l’incandidabilità del Sig. M. traspare in tutta evidenza in ragione del presupposto normativo (art.15, lett. a) e lett. d), L.55/1990, oggi trasfusi nell’art.58, lett. a) e lett. d) D.Lgs.267/2000) e dallo specifico precedente penale allo stesso imputabile. Risulta infatti non contestato che il Sig. M. sia stato condannato dalla Corte di Appello di Palermo (sentenza 29 maggio 1987 divenuta definitiva il 2 giugno 1987) alla pena di anni tre di reclusione e al pagamento di una multa ai sensi della D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 per violazione, in concorso con altri, della disciplina degli stupefacenti.

Ciò posto, accertata in via incidentale l’incandidabilità del M., per la restante parte il ricorso è meritorio di accoglimento in relazione ai provvedimenti meglio rubricati in epigrafe ai numeri 2), 3) e 4).

La soluzione va ancora ricercata nella giurisprudenza amministrativa di questa Sezione, rispettivamente n. 488 e n. 489 del 9 marzo 2009, avallate in appello dal giudice di seconde cure con la decisione n.400/2010 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana cit..

Va infatti rimarcato che il comma 1 del ridetto art. 15 L.55/1990 stabilisce chiaramente un divieto assoluto alla candidabilità e, dunque, sancisce – diversamente dalla mera ineleggibilità che dà luogo all’eventuale decadenza dell’eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale – l’insuperabile impossibilità, per i soggetti nei confronti dei quali siano stati pronunciati i provvedimenti giudiziari ivi contemplati, di prender parte fin dall’inizio della procedura alla competizione elettorale.

Come osservato dal giudice di appello "Il divieto preclude in radice che il nominativo dell’incandidabile possa comparire in alcuna lista e che questi possa ricevere i voti di preferenza degli elettori".

In conseguenza, adesivamente a quanto pronunciato già dalla giurisprudenza amministrativa richiamata e alle prospettazioni del ricorrente (cui aderisce anche il Comune resistente), le schede recanti il voto per l’incandidabile non possono che considerarsi nulle: la nullità dell’espressione di preferenza, nella fattispecie, vitiatur et vitiat anche il voto di lista, non risultando ricostruibile ex post, per carenza di una sostanziale autonomia tra il voto di lista e quello di preferenza, l’orientamento volitivo dell’elettore: non è infatti possibile discernere se questi abbia inteso principalmente votare la lista o lo specifico candidato (C.G.A. cit.).

Il corollario di tale ricostruzione ermeneutica, cui la Sezione ha già aderito in passato e da cui non vi è oggi motivo di discostarsi, comporta che dei voti nulli riportati dall’incandidabile M. non può esser fatto alcun uso e gli stessi vanno considerati tamquam non essent ai fini della individuazione del quoziente elettorale della singola lista utile per la ripartizione dei seggi.

All’evidenza, non è quindi applicabile al caso dell’incandidabile l’istituto generale della surroga che presuppone l’utilità del voto di lista, in specie non consentita.

Diversamente opinando, la surroga, consentendo comunque di far salvi i voti di lista che potrebbero esser stati ottenuti con il contributo di un incandidabile, produrrebbe l’effetto di un’inammissibile sanatoria di un’invalidità legale, con l’ulteriore e inaccettabile conseguenza di eludere, nella sostanza, un fondamentale presidio apprestato dall’ordinamento giuridico contro il pernicioso e dilagante fenomeno delle infiltrazioni della criminalità nelle istituzioni democratiche (sempre C.G.A. n.400/2010 cit.). Con la stessa pronuncia più volte richiamata, la giurisprudenza ha altresì evidenziato che "l’art. 15 della legge n. 55/1990 ha introdotto una nuova figura di incapacità giuridica speciale, che inerisce ad una situazione (la candidabilità) prodromica rispetto all’elezione e si traduce nel divieto assoluto di partecipare alla competizione elettorale in capo al soggetto che versi in una delle condizioni ostative previste dalla legge. La stessa collocazione della norma di cui trattasi nel quadro complessivo della legislazione antimafia comprova di per sé come, tra le finalità cui essa assolve, vi sia anche (ed anzi assuma rilievo prioritario rispetto alla mera funzione sanzionatoria espressa dalla previsione di nullità dell’elezione del diretto interessato) la finalità di tutelare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali a fronte di possibili deviazioni e condizionamenti derivanti dalla partecipazione inquinante del non candidabile(cfr. Corte Cost., 2129 ottobre 1992, n. 407). ".

Applicando al caso in esame le coordinate ermeneutiche e giurisprudenziali in narrativa, risulta fondata la censura articolata dal ricorrente. Ed invero, il Comune di Campobello di Mazara, in sede di convalida degli eletti, non avrebbe potuto procedere alla surroga del Sig. M., incandidabile, con il Sig. P. (che segue il M. nella graduatoria delle medesima lista "Forza del Sud").

L’effetto conseguente alla incandidabilità di quest’ultimo implica l’eliminazione dal computo complessivo dei 702 voti espressi a favore della lista n.8 "Forza del Sud" delle n.150 preferenze raccolte dal M.. Di guisa tale che, detratti i suddetti voti nulli, la lista "Forza del Sud" può contare, ai fini della ripartizione dei seggi, della cifra elettorale pari a 552 (702 voti -150 preferenze nulle).

Malgrado detta sottrazione, per il combinato disposto della normativa applicabile ((art.4 L.R.35/1997) risulta infatti immutato, in primo luogo, il numero dei seggi da distribuire tra le liste collegate al candidato sindaco non eletto, Sig. M. (che comprende le liste "Alleanza per la Sicilia, "Forza del Sud" e "Sicilia Vera").

Tuttavia detta sottrazione dei voti gioca un ruolo decisivo per la ripartizione, tra le suddette liste, dei sei seggi da assegnare. Ed infatti, procedendo alla divisione delle cifre elettorali di ciascuna delle tre liste elettorali collegate per i quozienti 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti (sei), determinata la graduatoria dei sei quozienti più alti così ottenuti, risulta confermato quanto prospettato dal ricorrente della spettanza di due seggi alla lista "Sicilia Vera" in luogo dell’unico seggio già riconosciuto e, per converso, la riduzione da due ad un solo seggio spettante alla lista "Forza del Sud". Orbene, della suddetta modifica non può che beneficiare il ricorrente A.M., attesa la cifra individuale dallo stesso raggiunta (725 con 119 preferenze), come comprovato dai verbali delle operazioni elettorali versati in atti: lo stesso M. infatti compare come primo dei non eletti nella lista n.5 "Sicilia Vera" cui erroneamente, per le considerazioni sopra esposte, è stato attribuito un solo seggio spettante in luogo dei due dovuti.

In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte va accolto con annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti in epigrafe indicati e rubricati con nn.2), 3) e 4). All’annullamento dei suddetti atti consegue altresì la correzione del risultato elettorale nei sensi indicati dal ricorrente, con la decurtazione dalla cifra elettorale della lista n.8 "Forza del Sud" del totale delle preferenze nulle attribuite all’incandidabile M.G.; con quel che ne deriva ai fini della ripartizione dei sei seggi spettanti al gruppo di liste collegate al candidato n.3 non eletto alla carica di Sindaco del Comune di Campobello di Mazara. Applicando la disciplina normativa, dopo la detrazione dei voti nulli in narrativa, alla lista n.5 "Sicilia Vera" spettano infatti due seggi (in luogo dell’unico seggio già attribuito) mentre alla lista n.8 "Forza del Sud" spetta un solo seggio in luogo dei due riconosciuti. Per l’effetto, attesa l’illegittimità della surroga disposta in favore del controinteressato A.P., va proclamato eletto alla carica di consigliere comunale del Comune di Campobello di Mazara il ricorrente A.M..

Considerato il parziale accoglimento del ricorso in esame, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a)in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;

b)per la restante parte lo accoglie e, per quanto di ragione:

annulla i relativi provvedimenti impugnati,

dispone la correzione del risultato elettorale con la sottrazione dei 150 voti nulli conseguiti dal M.G., incandidabile, dal totale dei voti riconosciuti alla lista "Forza del Sud", con conseguente modifica del quoziente della suddetta lista ed attribuzione alla medesima di un solo seggio in sede di ripartizione e, per converso, con l’attribuzione di due seggi -anziché uno- alla lista "Sicilia Vera";

proclama eletto al Consiglio Comunale del Comune di Campobello di Mazara il ricorrente M.A..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Manda alla Segreteria per le comunicazioni e pubblicazioni di rito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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