Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 23-09-2011, n. 34555

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

E.F. e S. L.F. indagati per il reato di truffa aggravata in concorso, venivano emessi dal PM preso la Procura della Repubblica di Roma tre distinti decreti di perquisizione e sequestro nei confronti:

– degli indagati;

– dei terzi: ingegneri R.A. e R.A. G.;

– del Collegio Arbitrale nominato nella procedura instaurata tra FIAT spa e TAV spa;

Gli ingegneri R.A. e A.G. proponevano impugnazione avverso i decreti di sequestro, lamentando l’inesistenza del "fumus" richiesto per l’integrazione dei reati contestati, ma il Tribunale per il riesame di Roma dichiarava inammissibili i ricorsi, osservando che il terzo interessato è portatore di interessi civilistici e non può pretendere la verifica della legittimità del provvedimento di natura penale. ricorre per cassazione R.A. a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

1)-Premessa la sua qualità di terzo interessato, il ricorrente censura l’ordinanza per violazione di legge, avendo disatteso il tenore letterale dell’art. 257 c.p.p. che permette al terzo sequestrato di proporre richiesta di riesame anche nel merito;

l’espressione "anche nel merito" contenuta nella norma consente anche al terzo sequestratario di proporre un sindacato completo del provvedimento impugnato ivi comprese, evidentemente, anche le censure sulla configurabilità del reato ascritto agli indagati;

– nella specie il Tribunale aveva errato nell’omettere di considerare:

– che si verteva nell’ipotesi truffa processuale ex art. 374 c.p., atteso che era mancato l’atto di disposizione patrimoniale, essendo riconducibile la condotta incriminata nell’ambito di una procedura arbitrale e si esulava, quindi dall’ipotesi della truffa ex art. 640 c.p.;

– che il reato ex art. 374 c.p. era riferibile anche alla procedura per arbitrato rituale;

– che nella specie mancavano gli estremi del reato ipotizzato, con conseguente illegittimità del sequestro operato;

CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

All’udienza di discussione l’Avv. Longari ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, atteso che il Gip presso il Tribunale di Roma aveva (con provvedimento del 14.07.2011, allegato in atti) per un verso, disposto l’archiviazione del procedimento a carico di S. L.F. e di E.F. in ordine all’imputazione di cui agli artt. 110, 56 e 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 7 e, per altro verso, aveva disposto il dissequestro e la restituzione del materiale sequestrato a R.A..

Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. (Cass. pen. SS UU 24.04.2008 n. 18253).

Consegue l’inammissibilità del ricorso; non vi è luogo per la condanna alle spese del giudizio atteso che l’interesse è venuto meno dopo la presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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