Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-01-2012, n. 1371 Distrazione delle spese in favore del difensore antistatario Pronuncia sulle spese

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La domanda di risarcimento del danno conseguente a un sinistro stradale, proposta da S.M. nei confronti di Assitalia Spa, nella qualità di impresa designata dal FGVS, essendo sconosciuto il proprietario e il conducente del veicolo danneggiante, venne accolta dal Tribunale. L’assicurazione fu condannata al risarcimento in favore del S. e al rimborso delle spese processuali, con distrazione ai procuratori del S. (Avv. Giovanni e Laura della Porta), dichiaratasi antistatari.

La Corte di appello di Salerno rigettò la domanda di danni e condannò il S. a restituire a Assitalia tutte le somme "a lui versate in esecuzione della sentenza di primo grado", oltre accessori (sentenza del 7 novembre 2006).

2. Avverso la suddetta sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

INA Assitalia Spa (già incorporante Assitalia), ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo e secondo motivo, strettamente connessi, si deduce la violazione degli artt. 93, 102, 161 e 331 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza.

Secondo il ricorrente, nell’ipotesi di distrazione delle spese a favore dell’avvocato antistatario in primo grado, l’atto di appello che formuli conclusioni anche sulle spese, avrebbe dovuto essere notificato anche agli avvocati, nella qualità di antistatari, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, sostanziale e processuale, rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio.

I motivi, trattati unitariamente per la stretta connessione logica e giuridica, devono rigettarsi.

2. La questione giuridica posta all’attenzione della Corte è se, qualora (in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell’avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l’avvocato rappresenta, l’avvocato, in proprio, sia contraddittore necessario del processo (d’appello), in cui la suddetta sentenza venga impugnata dalla parte soccombente (anche in riferimento alle spese), con conseguente nullità della sentenza emessa senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato.

Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta negativa.

3. Presupposto logico-giuridico per discutere intorno alla necessità o meno del contraddittorio, in sede di impugnazione, nei confronti dell’avvocato, in proprio, qualora lo stesso sia stato riconosciuto distrattario nel grado precedente del processo, è se l’avvocato, in proprio, assuma o meno la qualità di parte.

3.1. Collaterale a ciò e se, nell’ipotesi si ritenga che tale qualità di parte sussista, sia legittimata a far valere tale vizio la parte sostanziale che l’avvocato rappresenta.

Poichè il Collegio ritiene che l’avvocato, in proprio, non abbia la qualità di parte – per le ragioni che verranno esposte nei successivi paragrafi – non rileva, nel presente processo, il profilo collaterale se sussista o meno, nella specie, l’interesse della parte sostanziale (il S.) ad eccepire un difetto di contraddittorio rispetto all’avvocato distrattario, in presenza, peraltro, di una sentenza in cui il S. è stato condannato a restituire ad Assitalia tutte le somme "a lui versate in esecuzione della sentenza di primo grado", e non anche alla restituzione delle spese versate da Assitalia ai suoi procuratori.

4. L’avvocato riconosciuto distrattario (in un grado del processo), non assume la qualità di parte, in proprio, e di conseguenza non è necessario che l’impugnazione si svolga nei suoi confronti; tanto, sulla base della giurisprudenza della Corte.

4.1. Le Sezioni Unite della Corte, (Sez. Un. 7 luglio 2010, n. 16037), componendo un contrasto di giurisprudenza relativo al rimedio esperibile avverso l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dai difensore, nel ritenere possibile l’utilizzo del procedimento di correzione degli errori materiali, e non utilizzabile il mezzo ordinano di impugnazione, hanno fondato la decisione, ai fini di nostro interesse:

– sulla esclusione della qualità di parte in capo all’avvocato antistatario;

– sulla esclusione che la richiesta di distrazione possa essere qualificata come domanda autonoma, suscettibile di dar vita a un capo della decisione in senso tecnico;

– sulla considerazione che il provvedimento che dispone la distrazione deve considerarsi, non una statuizione della sentenza in senso stretto, ma un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso.

In particolare, – in riferimento alla qualità di parte – hanno messo in evidenza la disarmonia sistematica, in termini processuali, di estendere al difensore la qualifica di parte (sopravvenuta), esclusivamente per la necessità di legittimare lo strumento di impugnazione ordinario, posto che il difensore medesimo esaurisce ogni attività con la presentazione dell’istanza, e in tal modo capovolgendo la regola generale per la quale, invece, sono legittimati a proporre mezzi di gravame soltanto coloro che hanno già la veste di parte a seguito di domanda formulata nel processo, nei casi in cui tale domanda non venga accolta (o su di essa venga omesso di provvedere).

E, in riferimento alla configurabilità di una domanda autonoma, l’hanno esclusa, stante la funzione di istanza incidentale, non giustificata dalla soccombenza sostanziale, e collegata ad una sorta di favor per il difensore da parte dell’ordinamento processuale, nonchè occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito resta condizionata. Aggiungendo, poi, che l’istanza non presenta alcuno dei caratteri della domanda giudiziale in senso proprio.

4.2. E’ opportuno aggiungere, che la qualità di parte in senso proprio in capo al difensore distrattario, con conseguente necessità del contraddittorio nei confronti della stessa, tutte le volte che la sentenza portante tale riconoscimento fosse impugnata dalla parte sostanziale, con possibili effetti consequenziali sulle spese, non sarebbe stata rinvenibile neanche sulla base della giurisprudenza precedente all’arresto delle Sezioni Unite.

Infatti, in quel contesto – oramai superato – la posizione di parte, al fine di riconoscere la possibilità di utilizzo dei mezzi ordinari di impugnazione, era riconosciuta al procuratore distrattario solo entro confini ristretti. Precisamente, quando il gravame investiva la pronuncia stessa di distrazione, per non aver la sentenza pronunciato sull’istanza o per averla respinta (tra le tante, Cass. 6 marzo 2006, n. 4792; Cass. 30 luglio 2004, n. 14637).

Ed ancora, in un caso speculare rispetto alla specie ora all’attenzione della Corte, è stata ritenuta la non applicabilità dell’art. 331 cod. proc. civ. rispetto alla parte sostanziale rappresentata, in un processo il cui oggetto concerneva solo la distrazione e in cui era parte – secondo l’orientamento precedente alle Sezioni Unite de 2010 – l’avvocato in proprio (cfr. Cass. 3 luglio 2009, n. 15745, in motivazione: la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile, nonostante il ricorrente non avesse ottemperato all’ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte rappresentata, atteso che a questa non competeva alcuna legittimazione, attiva o passiva).

4.3. In conclusione, il primo e secondo motivo sono rigettati in applicazione del seguente principio di diritto: "Qualora (in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell’avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l’avvocato rappresenta, l’avvocato, in proprio, non è contraddittore necessario nel processo (d’appello), in cui viene impugnata – anche, eventualmente, in riferimento all’entità delle spese – la suddetta sentenza, e, conseguentemente, non è nulla la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato". 5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce insufficiente, contraddittoria e apparente motivazione, rispetto al rigetto della domanda di risarcimento del danno.

5.1. I motivo è inammissibile per plurime ragioni.

Innanzitutto, rileva la mancanza del momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556).

Si aggiunge la contemporanea prospettazione di tutti i vizi motivazionali previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, in contrasto con la giurisprudenza della Corte (Cass. 25 gennaio 2011 n. 1747; Cass. 30 marzo 2010, n. 7626).

Ed ancora, il generico riferimento alle risultanze istruttorie, che rende il motivo aspecifico e impedisce alla Corte di riscontrarne la decisività, con conseguente inammissibilità (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

Infine, la sostanziale prospettazione di una diversa valutazione dei fatti.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna S.M. al pagamento, in favore di INA Assitalia Spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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