Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-01-2012, n. 1370 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La MEIEAURORA S.P.A. propose opposizione all’esecuzione avverso l’atto di precetto per la somma di Euro 11.421,64, oltre accessori, notificato nei suoi confronti da S.G., deducendo l’avvenuto pagamento a mezzo di assegno circolare. Si costituì in giudizio l’opposto, contestando le avverse deduzioni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 25 febbraio 2008, ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’intervenuto adempimento del soggetto precettato ed ha compensato le spese di lite.

Avverso la sentenza, S.G. propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo, assistito da quattro quesiti di diritto.

L’intimata UGF Assicurazioni S.p.A. (nuova denominazione assunta dalla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.), quale società incorporante della Aurora Assicurazioni S.p.A., si difende con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, con riguardo all’art. 1181 c.c. e artt. 91, 92 cod. proc. civ.. Il ricorrente assume che sarebbe erronea la compensazione delle spese processuali, che il giudice a quo avrebbe disposto sul presupposto che il credito precettato era stato "a suo tempo" soddisfatto, laddove invece il pagamento sarebbe intervenuto in corso di causa, comunque dopo la notificazione del precetto, e pertanto avrebbe legittimato – ex art. 91 cod. proc. civ., ed in applicazione del principio della soccombenza virtuale – la condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite. Ancora, secondo il ricorrente, sarebbe erronea l’affermazione contenuta nella motivazione per la quale il comportamento del S. avrebbe dato luogo ad una ingiustificata proliferazione di procedimenti, perchè la pendenza di altri procedimenti tra le stesse parti non potrebbe giustificare la compensazione e perchè la sentenza che, secondo il giudicante, avrebbe concluso uno di tali procedimenti era stata in realtà pronunciata tra parti diverse.

2.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento perchè censura soltanto due delle diverse ragioni di compensazione delle spese di lite poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia ex art. 92 cod. proc. civ.. Infatti, il giudice di merito ha tenuto conto, altresì, del rigetto dell’eccezione di difetto di procura in capo all’opponente sollevata infondatamente da parte dell’opposto, nonchè di "profili fattuali" (in particolare, dell’intervenuto pagamento con assegno circolare "a suo tempo emesso"); quanto a questi ultimi, risulta dagli atti che l’assegno venne emesso e riscosso già dopo la sentenza di primo grado per l’importo complessivo di L. 15.840.000, in modo che il precetto era stato validamente intimato soltanto per la residua somma (riconosciuta dalla sentenza di appello) di L. 500.000, mentre era del tutto ingiustificata l’intimazione di pagamento della somma di gran lunga maggiore, pari ad Euro 11.378,79, risultante dalla richiesta di pagare anche il credito per sorte ed interessi già soddisfatto.

Poichè tali due ulteriori ragioni di compensazione, di per sè più che idonee a sorreggere la valutazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 7523/09), non risultano censurate, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3.- Le spese non seguono la soccombenza essendo inammissibile per difetto di procura il controricorso della società intimata: la procura ad litem è indicata nell’intestazione come rilasciata dal "procuratore ad negotia Dott.ssa G.G., munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 12 novembre 2007 in autentica Notaio Dott. Rosa Ventromile di Bologna, ai nn. 96654/23394 di rep./racc.", ma tale procura notarile non risulta essere stata depositata in atti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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