T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 11-10-2011, n. 1541 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) M.T.C., I.F. e A.F. sono comproprietari nel Comune di Campodarsego di un appezzamento di terreno, catastalmente censito al foglio 15, mappali 2, 42, 213 e 214, acquisito per successione ereditaria da Egisto Ferrerin.

2) Con variante al P.R.G. comunale, approvata dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 733 del 16 marzo 1999 e n. 2319 del 29 giugno 1999, la suddetta area è stata classificata quale zona F2 "aree per attrezzature di interesse comune" e successivamente, a seguito di istanza presentata da E.F., con variante approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 212 del 28 gennaio 2005, è stata confermata ed ampliata tale classificazione, con l’espressa previsione della possibilità di destinare tale area all’edificazione di una casa per anziani.

3) In data 15 maggio 2007, la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 15, nella quale è ricompreso anche il Comune di Campodarsego, ha approvato, ai sensi della l.r. n. 22 del 2002 – recante la disciplina per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali – il piano locale per la non autosufficiente, nell’ambito del quale è stato previsto l’insediamento, nel distretto 1 sud – est, di una nuova struttura con programmazione di 72 posti letti di 1° livello e 24 posti di 2° livello accreditabili al 31 dicembre 2009.

4) Il suddetto piano ha ottenuto il parere di congruità alla programmazione regionale e, in data 27 ottobre 2008, la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 15 ha previsto la localizzazione della struttura per anziani in Campodarsego.

5) L’articolato contenzioso instaurato con i ricorsi in epigrafe indicati può essere distinto in due filoni: il primo concernente la pratica edilizia n. PE – 106 – 2009, avviata con l’istanza prot. n. 6616 del 7 aprile 2009, presentata da E.F., dante causa degli odierni ricorrenti, per la costruzione dell’ unica residenza per anziani non autosufficienti che la programmazione sanitaria ha stabilito di realizzare nel Comune di Campodarsego; il secondo riguardante gli atti della procedura indetta dal Comune di Campodarsego per la selezione del miglior progetto di realizzazione di quella stessa struttura e dei connessi procedimenti edilizi n. P.E. – 295 – 2009 e n. P.E. – 299 – 2009, avviati dalla società P.D.S., vincitrice della suddetta selezione, per ottenere i permessi rispettivamente per la costruzione di un complesso edilizio, costituito dalla residenza ed un centro diurno per anziani, da un asilo nido e da un poliambulatorio, e per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione.

6) Con ricorso iscritto al n. 1590 del 2009 Egisto Ferrerin ha impugnato l’atto del Dirigente dell’Area tecnica, prot. n. 12191 del 25 giugno 2009, con il quale è stata comunicata la facoltà di integrare la domanda di permesso di costruire, in relazione ai rilievi formulati con la nota del 5 giugno 2009, accolta la richiesta di sospensione del procedimento ed assegnato il termine di novanta giorni per la produzione della documentazione integrativa, in ragione delle carenze documentali emerse.

6.1) Con la nota del 5 giugno 2009, infatti, l’amministrazione comunale ha rappresentato all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, evidenziando la necessità, ai fini dell’assentibilità dell’intervento, della reiterazione del vincolo espropriativo in relazione all’area in proprietà inserita nella zona "F2", decaduto a seguito della decorrenza del termine quinquennale e le carenze documentali e progettuali emerse, segnalando, tuttavia, anche la possibilità di partecipazione alla realizzazione della struttura pubblica prevista nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 34, comma 3 della l.r. n. 11 del 2004 e dell’art.52, comma 4 delle N.T.A. del P.R.G. comunale.

6.2) Avverso la suddetta nota del 25 giugno 2009, il Ferrarin ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

– violazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 179 del 1999, giacché il vincolo apposto, avente non già natura espropriativa bensì carattere conformativo, non è soggetto a decadenza;

– violazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 327 del 2001 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto, anche ove si ritenesse il carattere espropriativo del suddetto vincolo, non potrebbe, comunque, considerarsi decaduto, essendo il termine quinquennale da computare dall’approvazione del deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 28 gennaio 2005, che ha confermato l’inserimento dell’area nella zona F2.

6.3) Con ordinanza n. 745 del 29 luglio 2009, questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare, in considerazione della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, correlati alla mancanza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione di un atto interlocutorio e infraprocedimentale.

6.4) Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 ottobre 2009, Egisto Ferrerin ha impugnato anche la variante parziale al piano regolatore comunale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Campodarsego, n. 22 del 19 giugno 2009 ed ogni atto presupposto, conseguente ovvero connesso, tra i quali la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 7 aprile 2009, di adozione della variante medesima.

6.5) La suddetta variante, nello specifico, ha modificato il testo dell’art. 19 delle N.T.A. del P.R.G., specificando che le destinazioni ammesse nelle zone residenziali comprendono anche le residenze per anziani e gli asili, asili nido o attività assimilate.

6.6) Avverso la suddetta deliberazione sono state dedotte le seguenti censure:

– violazione dell’art. 50, comma 4, lett. l) della l.r. n. 61 del 1985 e della circolare regionale n. 6 del 23 giugno 1998, giacché la variante parziale ha introdotto nuove specificazioni che determinano un uso diverso delle aree;

– violazione degli artt. 24 e 26 del regolamento edilizio comunale, non essendo stato acquisito il necessario parere della commissione edilizia comunale;

– violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, a motivo dell’irragionevolezza della scelta operata;

– eccesso di potere per irrazionalità manifesta e violazione di legge, giacché la determinazione assunta determina una confusa commistione tra zone e funzioni.

6.7) Con atto per motivi aggiunti depositato in data 30 ottobre 2009, sono state dedotte ulteriori censure avverso la suddetta variante ed il relativo procedimento di approvazione.

6.8) Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 aprile 2010, inoltre, i ricorrenti, costituiti in giudizio in qualità di eredi di E.F., deceduto il 15 marzo 2010, hanno impugnato il provvedimento, prot. n. 969 del 20 gennaio 2010, di diniego del permesso di costruire.

6.9) Il Comune di Campodarsego si è costituito in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto irricevibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondato.

7) La suddetta deliberazione del Consiglio Comunale di Campodarsego, n. 22 del 19 giugno 2009 è stata impugnata, unitamente agli atti presupposti, tra i quali la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 7 aprile 2009, di adozione della variante, anche con il ricorso iscritto al n. 2076 del 2009, con il quale sono state dedotte le medesime censure già proposte con i motivi aggiunti depositati in data 26 ottobre 2009, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 1590 del 2009.

7.1) Con atto per motivi aggiunti depositato in data 30 ottobre 2009 sono state dedotte ulteriori censure avverso la suddetta variante ed il relativo procedimento di approvazione.

7.2) Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 gennaio 2010, inoltre, è stata impugnata la delibera della Giunta comunale n. 165 del 15 ottobre 2009 avente ad oggetto "costruzione di una residenza per anziani non autosufficienti: individuazione del progetto che meglio risponde alle esigenze di pubblico interesse" nonché gli atti presupposti, tra i quali il verbale della riunione della Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti di costruzione della prevista residenza per anziani non autosufficienti.

7.3) E’ necessario specificare, infatti, che, nelle more della procedura di approvazione della suddetta variante, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 70 del 23 aprile 2009 ha approvato un atto di indirizzo che ha definito i criteri preferenziali nella valutazione dei progetti di realizzazione della residenza per anziani, individuati nella previsione di spazi o edifici destinati a centro diurno per anziani non autosufficienti e di un centro servizi per la prima infanzia.

Conseguentemente, con avviso pubblico, prot. n. 13097 del 10 luglio 2009, è stata indetta la procedura di gara conclusasi con la delibera della Giunta Comunale n. 165 del 15.10.2009, che ha individuato quale proposta migliore quella della società P.D.S.; a tale procedura E.F. non ha partecipato.

7.4) Avverso la suddetta deliberazione della Giunta Comunale, sono state dedotte le seguenti censure:

– illegittimità derivata dalla variante parziale al P.R.G. con la quale è stato modificato il testo dell’art. 19 delle N.T.A. del P.R.G., specificando che le destinazioni ammesse nelle zone residenziali comprendono anche le residenze per anziani e gli asili, asili nido o attività assimilate;

– eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione del principio di imparzialità ed eccesso di potere per disparità di trattamento;

– violazione dell’allegato "A" alla D.G.R. n. 2067 del 3 luglio 2007, dell’art. 24 del regolamento edilizio comunale ed eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto, prima dell’invio degli atti all’amministrazione regionale per il parere di competenza, non è stato prodotto né il certificato di conformità urbanistica né acquisito il parere favorevole della commissione edilizia comunale.

7.5) Con atto depositato in data 19 luglio 2010, M.T.C., I.F. e A.F., in qualità di eredi del sig. Ferrarin, si sono costituiti anche in tale giudizio, chiedendo la sospensione cautelare della varante parziale, approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 22 del 2009.

7.6) Il Comune di Capodarsego si è costituito in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti in quanto irricevibili, inammissibili e comunque infondati.

7.7) Con ordinanza n. 582 del 2 agosto 2010, questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare, in considerazione sia dell’assenza di interesse e della legittimazione sia di un reale pregiudizio, in quanto "la sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato non produrrebbe alcun vantaggio alla parte ricorrente né avrebbe incidenza sulla procedura di scelta del progetto meglio rispondente alle esigenze di pubblico interesse indetto con avviso pubblico del 10 luglio 2009; procedura alla quale la ricorrente non ha consapevolmente partecipato, autoescludendosi dalla selezione di cui, con ricorso di dubbia ammissibilità, contesta l’esito".

7.8) Con atto di intervento ad opponendum depositato in data 3 giugno 2011, si è costituita la società P.D.S. Srl (già P.D.S. Spa), vincitrice della selezione, mentre, con otto di intervento ad adiuvandum, depositato in data 16 giugno 2011, si è costituito in giudizio P.D.F., promissario acquirente dell’area in proprietà dei ricorrenti.

8) La delibera della Giunta Comunale n. 165 del 15.10.2009, che ha individuato quale proposta migliore quella della società P.D.S., e gli atti presupposti, tra i quali il verbale della riunione della Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti di costruzione della prevista residenza per anziani non autosufficienti, sono stati impugnati anche con il ricorso iscritto al n. 302 del 2010, con il quale sono state dedotte le medesime censure già proposte con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 gennaio 2010, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 2076 del 2009.

8.1) Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 marzo 2010, inoltre, è stata impugnata la delibera del Consiglio Comunale di Campodarsego n. 61 del 23 novembre 2009, con la quale è stato approvato il piano di lottizzazione denominato "P.D.S." unitamente agli atti presupposti, tra i quali la delibera della Giunta Comunale n. 165 del 15 ottobre 2009, di approvazione degli esiti della procedura di selezione del progetto de quo.

8.2) Avverso le suddette deliberazioni sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso:

– illegittimità della variante al piano di lottizzazione derivata dagli atti presupposti;

– violazione degli art. 24 e 25 del regolamento edilizio comunale, non essendo stato acquisito il necessario parere della commissione edilizia comunale;

– violazione dell’art. 20 dello statuto comunale di Campodarsego, in quanto il parere della commissione consiliare urbanistica avrebbe dovuto essere acquisito prima dell’adozione o dell’approvazione della variante;

– eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento;

– violazione dell’art. 36, comma 9 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto prima che si procedesse alla votazione propedeutica all’approvazione della variante, uno dei tre scrutatori si è assentato senza essere stato sostituito.

8.3) Con atto depositato dell’8 giugno 2011, M.T.C., I.F. e A.F., in qualità di eredi del sig. Ferrarin, si sono costituiti anche in tale giudizio.

8.4) La controinteressata Società P.D.S. Srl ed il Comune di Campodarsego si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti in quanto irricevibili, inammissibili e, comunque, infondati.

9) La suddetta delibera del Consiglio Comunale di Campodarsego n. 61 del 23 novembre 2009, con la quale è stato approvato il piano di lottizzazione denominato "P.D.S." unitamente agli atti presupposti, tra i quali la delibera della Giunta Comunale n. 165 del 15 ottobre 2009, di approvazione degli esiti della procedura di selezione del progetto, sono stati impugnati anche con il ricorso iscritto al n. 303 del 2010, con il quale sono state dedotte le medesime censure già proposte con il per motivi aggiunti depositato in data 5 marzo 2010, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 302 del 2010.

9.1) Con atto depositato in data 7 dicembre 2010, M.T.C., I.F. e A.F., in qualità di eredi del sig. Ferrarin, si sono costituiti anche in tale giudizio, ed hanno proposto anche ricorso per motivi aggiunti, impugnando il permesso di costruire (relativo alla pratica edilizia P.E. – 299- 2009) rilasciato con provvedimento, prot. n. 18773 del 6 agosto 2010, in variante al permesso prot. P.E. – 523 – 2003 del 5 luglio 2004, in vista della realizzazione delle opere di urbanizzazione in conformità alla variante parziale al Piano di Lottizzazione "P.D.S.", approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 23 novembre 2009. Avverso il suddetto provvedimento sono state dedotte censure di illegittimità derivata dalla variante parziale al piano di lottizzazione e dagli atti presupposti.

9.2) Con atto per motivi aggiunti depositato in data 14 gennaio 2011, inoltre, è stata dedotta avverso il suddetto titolo edilizio anche la censura di illegittimità derivata dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 24 dicembre 2009.

9.3) Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 20 gennaio 2011, è stato impugnato il permesso di costruire, prot. n. 18081 dell’8 ottobre 2010, rilasciato alla società P.D.S. per la costruzione della residenza per anziani.

9.4) Con atto depositato in data 20 gennaio 2011, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare avente ad oggetto il suddetto titolo edilizio.

9.5) Il Comune di Campodarsego e la Società P.D.S. Srl si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, in quanto inammissibili e comunque infondati.

10) Con ricorso iscritto al n. 667 del 2010, gli eredi Ferrarin hanno impugnato il diniego di permesso di costruire, prot. n. 969 del 20.1.2010, riferito all’istanza presentata dal loro dante causa in data 7 aprile 2009 per la realizzazione nell’area in proprietà della struttura per anziani; tale provvedimento, peraltro, aveva già costituito oggetto di impugnazione con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 aprile 2010, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 1590 del 2009.

10.1) Il Comune di Campodarsego si è costituito anche in tale giudizio, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.

10.2) Con ordinanza n. 583 del 2 agosto 2010, questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare, rilevando, tra l’altro, la sostanziale carenza di interesse di parte ricorrente, stante l’inidoneità della misura interinale richiesta "a contrastare il paventato pericolo di approvazione del predetto progetto antagonista, giacché la sospensione dell’efficacia del diniego del permesso di costruire presentato dal dante causa degli attuali ricorrenti non ha alcuna incidenza su tale ultima procedura che è del tutto autonoma e indipendente rispetto a quella relativa alla pratica edilizia, oggetto della presente causa".

11) Con ricorso iscritto al n. 2124 del 2010, sono stati impugnati il provvedimento, prot. n. 18121 del 19 ottobre 2010, di rigetto della domanda di permesso di costruire presentata da E.F. e, tra gli atti presupposti, anche il parere negativo in ordine alla compatibilità paesaggistica del progetto edilizio "Ferrarin", espresso, in data 17 agosto 2010, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

11.1) E.F. prima, ed i suoi eredi poi, hanno, infatti, presentato ulteriori aggiornamenti al progetto iniziale (integrazioni prot. n. 1079 del 21 gennaio 2010, n. 4421 del 05 marzo 2010 e n. 7644 del 24 aprile 2010), che hanno reso necessaria una nuova pronuncia sulla compatibilità paesaggistica ed edilizia dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale, alla quale ha fatto seguito la richiesta da parte del Comune del parere alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (atto prot. n. 11247 del 18 giugno 2010), il parere negativo della stessa (atto prot. n. 20786 del 17 agosto 2010) e un nuovo provvedimento di diniego del permesso di costruire da parte del Comune di Campodarsego (prot. n. 18121 del 19 ottobre 2010).

11.2) Avverso i suddetti atti sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso:

– violazione dell’art. 146, commi 7 e 8 del d. lgs. n. 42 del 2004 ed eccesso di potere per illogicità e perplessità manifesta, non essendo stata rispettata la procedura prevista per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

– violazione del principio del ne bis in idem sostanziale ed eccesso di potere per carente rappresentazione dei presupposti e di istruttoria nonché per sviamento, in quanto la Soprintendenza non avrebbe dovuto esprimere un nuovo parere sull’intero progetto ma solo valutare le varianti progettuali presentate al fine di adeguare il progetto alle prescrizioni del Consorzio di Bonifica;

– violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per oscurità, difetto, erroneità ed insufficienza della motivazione nonché per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

11.3) Con i motivi aggiunti depositati in data 30 dicembre 2010, parte ricorrente ha dedotto ulteriori profili di illegittimità avverso il suddetto diniego di permesso di costruire e, nello specifico, la violazione dell’art. 146, comma 6 del d. lgs. n. 42 del 2003 ed il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, a motivo della violazione del principio di necessaria differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistica.

11.4) Il Comune di Campodarsego si è costituito in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato.

11.5) In relazione all’istanza cautelare presentata da parte ricorrente, con ordinanza n.15 del 2011, questa Sezione ha dichiarato l’estinzione del procedimento cautelare per intervenuta rinuncia.

12) Con ricorso iscritto al n. 2350 del 2010 è stata impugnata l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata con provvedimento prot. n. 10296 del 29 maggio 2010, alla società P.D.S., per la realizzazione della residenza per anziani non autosufficienti, con le annesse strutture per la prima infanzia, il centro diurno per anziani non autosufficienti ed il poliambulatorio.

12.1) La difesa di parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

– violazione dell’art. 159, comma 1 e dell’art. 146 del d. lgs. n. 42 del 2004 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, palese difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, in quanto erroneamente l’amministrazione comunale ha applicato all’istanza di autorizzazione paesaggistica della società P.D.S. la disciplina transitoria anziché quella "a regime";

– eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto è stata ritenuta la compatibilità paesaggistica di un progetto che prevede per una porzione della costruzione il mancato allineamento rispetto agli assi viari mentre è stata esclusa in relazione al progetto presentato dal Ferrarin, il quale pure prevedeva una edificazione non ortogonale rispetto al "graticolo romano".

12.2) Il Comune di Campodarsego e la P.D.S. Srl si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.

12.3) In relazione all’istanza cautelare presentata da parte ricorrente, con ordinanza n.23 del 2011, questa Sezione ha dichiarato l’estinzione del procedimento cautelare per intervenuta rinuncia.

13) Con ricorso iscritto al n. 120 del 2011, infine, è stata impugnata anche l’autorizzazione paesaggistica, prot. n. 23448 del 24 dicembre 2009, rilasciata alla Parco Santo Spirito Spa, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in variante al permesso di costruire del 5 luglio 2004, unitamente agli atti presupposti ovvero connessi, tra i quali la nota dell’amministrazione comunale del 23 dicembre 2009, recante "motivazioni del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica".

13.1) Avverso i suddetti provvedimenti è stata dedotta la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 nonché lamentato il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

13.2) Il Comune di Campodarsego e la P.D.S. Srl si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.

13.3) Con atto di intervento ad adiuvandum, depositato in data 16 maggio 2011, si è costituito in giudizio P.D.F., promissario acquirente dell’area in proprietà dei ricorrenti.

13.4) Con atto depositato in data 20 gennaio 2011, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

14) All’udienza del 14 luglio 2011 i difensori comparsi, confermate le rispettive conclusioni, hanno chiesto che fossero trattenute per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il Collegio dispone, preliminarmente, la riunione dei ricorsi, al fine di deciderli con un’unica sentenza, in considerazione della connessione fattuale, oggettiva e, parzialmente, anche soggettiva.

2) Al fine di agevolare la ricostruzione e l’analisi dei giudizi proposti con i suddetti ricorsi, si ritiene utile una sintesi schematica, necessaria in considerazione del coacervo di impugnazioni proposte, spesso avverso i medesimi provvedimenti, gravati più volte con i ricorsi introduttivi o per motivi aggiunti.

2.1) Come sopra evidenziato, il contenzioso in esame può essere distinto in due filoni.

2.2) Il primo filone attiene alla pratica edilizia n. PE – 106 – 2009, avviata con l’istanza prot. n. 6616 del 07 aprile 2009, presentata da E.F. per la costruzione della unica residenza per anziani non autosufficienti che la programmazione sanitaria ha stabilito di realizzare nel Comune di Campodarsego.

A tale filone devono essere ricondotte le seguenti impugnazioni:

a) nota, prot. n. 12191 del 25 giugno 2009, impugnata con il ricorso iscritto al n. 1590 del 2009;

b) diniego di permesso di costruire, prot. n. 969 del 2010, impugnato con il terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 21 aprile 2010, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 1590 del 2009 nonché con il ricorso iscritto al n. 667 del 2010;

c) diniego del permesso di costruire, prot. n. 18121 dell’8 ottobre 2010, impugnato con il ricorso iscritto al n. 2124 del 2010 e con i relativi motivi aggiunti.

2.3) Il secondo filone è relativo, invece, agli atti della procedura indetta dal Comune di Campodarsego per la selezione del miglior progetto di realizzazione di quella stessa struttura e dei connessi procedimenti edilizi n. P.E. – 295 – 2009 e n. P.E. – 299 – 2009, avviati dalla società P.D.S., vincitrice della suddetta selezione, per l’ottenimento dei permessi di costruire rispettivamente per la costruzione di un complesso edilizio costituito dalla struttura per anziani non autosufficienti, da un centro diurno per anziani, da un asilo nido e da un poliambulatorio, e per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione.

2.4) A tale secondo filone devono essere ricondotte le seguenti impugnazioni:

a) deliberazioni di adozione e approvazione della variante al P.R.G. di Campodarsego – con la quale è stato modificato il testo dell’art. 19 delle N.T.A. del P.R.G., specificando che le destinazioni ammesse nelle zone residenziali comprendono anche le residenze per anziani e gli asili, asili nido o attività assimilate – impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 26 ottobre 2009 e con i secondi motivi aggiunti nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 1590 del 2009 nonché con il ricorso iscritto al n. 2076 del 2009 ed il relativo primo atto di motivi aggiunti;

b) deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 15 ottobre 2009, che ha approvato l’esito della selezione indetta dall’amministrazione comunale, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 2076 del 2009 e con il ricorso iscritto al n. 302 del 2010;

c) deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23 novembre 2009, di approvazione della variante al piano di lottizzazione "P.D.S.", impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti nel giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 302 del 2010 nonché con il ricorso iscritto al n. 303 del 2010;

d) permesso di costruire, prot. n. 18733 del 6 agosto 2010, rilasciato alla società P.D.S. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti ed il successivo atto integrativo nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 303 del 2010;

e) permesso di costruire, prot. n. 18081 dell’8 ottobre 2010, rilasciato alla società P.D.S. per l’edificazione della residenza per anziani e delle opere annesse, impugnato con il terzo ricorso per motivi aggiunti, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 303 del 2010;

f) autorizzazione paesaggistica rilasciata, con provvedimento prot. n. 10296 del 29 maggio 2010, alla società P.D.S., per la realizzazione della residenza per anziani non autosufficienti, con le strutture annesse, impugnata con il ricorso iscritto al n. 2350 del 2010;

g) autorizzazione paesaggistica, prot. n. 23448 del 24 dicembre 2009, rilasciata alla società Parco Santo Spirito, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in variante al permesso di costruire del 5 luglio 2004, impugnata con il ricorso iscritto al n. 120 del 2011.

3. Il Collegio ritiene di dover procedere, in primo luogo, all’esame delle impugnazioni proposte avverso gli atti ed i provvedimenti di rigetto delle domande di permesso di costruire presentate dai ricorrenti e dal loro dante causa per la costruzione, nel terreno in proprietà, della unica residenza per anziani non autosufficienti.

4. In tale quadro, il Collegio deve esaminare, primariamente, il ricorso introduttivo iscritto al n. 1590 del 2009, con il quale è stato impugnato l’atto del Dirigente dell’Area tecnica- Servizio Edilizia Privata del Comune di Campodarsego, prot. n. 12191 del 25 giugno 2009; con tale atto è stata comunicata all’istante la facoltà di integrare la domanda di permesso di costruire presentata in data 7 aprile 2009, in relazione ai rilievi formulati con la nota del 5 giugno 2009 ed è stata, inoltre, accolta la richiesta di sospensione del procedimento ed assegnato il termine di novanta giorni per la produzione della documentazione integrativa, in ragione delle carenze documentali riscontrate.

4.1 Anche a prescindere dalle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa dell’amministrazione comunale, il suddetto ricorso introduttivo si palesa inammissibile per carenza di interesse, in quanto l’atto impugnato ha contenuto interlocutorio e carattere endoprocedimentale e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrente, non è immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario sicché la sua impugnativa è inammissibile.

4.2 Come correttamente rilevato dalla difesa dell’amministrazione comunale, infatti, se l’amministrazione comunale avesse voluto comunicare al sig. Ferrarin che il progetto da lui presentato non avrebbe più potuto essere approvato, il tenore dell’atto impugnato sarebbe stato assai diverso e non sarebbe stato assegnato un termine di 90 giorni per la presentazione di documentazione integrativa, né si sarebbe fatto riferimento al "prosieguo dell’attività istruttoria" e alla "valutazione della versione definitiva del progetto".

5. Come emerge dalla narrativa in fatto, l’amministrazione comunale ha dapprima rigettato l’istanza di permesso di costruire presentata da E.F. con il provvedimento prot. n. 969 del 20 gennaio 2010 – impugnato con i terzi motivi aggiunti nel ricorso iscritto al n. 1590 del 2009 e con il ricorso iscritto al n. 667 del 2010 – e, successivamente alla presentazione da parte degli odierni ricorrenti di integrazioni e aggiornamenti al progetto iniziale, ha adottato un nuovo provvedimento di rigetto della domanda di permesso per costruire, prot. n. 18121 del 19 ottobre 2010, impugnato con il ricorso iscritto al n. 2124 del 2010 ed i relativi motivi aggiunti.

6. Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata in relazione a tutti i suddetti gravami dalla difesa dell’amministrazione comunale.

6.1 L’amministrazione resistente, infatti, evidenzia che l’interesse a ricorrere, esplicitato e chiaramente desumibile dagli atti difensivi, è diretto non già ad ottenere il titolo edilizio per la realizzazione sull’area in proprietà di una struttura privata non convenzionata, rivolgendosi, invece, alla struttura accreditata la cui realizzazione è stata prevista dal Piano locale per la non autosufficienza 2007 – 2009.

6.2 La suddetta difesa prosegue rilevando che il soggetto che deve costruire la residenza per anziani non autosufficienti, è stato ormai individuato nella società P.D.S. dalla delibera della Giunta Comunale n. 165 del 2009, la cui legittimità non può essere messa in discussione dai ricorrenti, i quali non hanno neanche partecipato alla procedura di selezione indetta con l’avviso pubblico del 10 luglio 2009 ed hanno proposto avverso la suddetta deliberazione ed i successivi provvedimenti diretti a consentire l’edificazione della struttura alla P.D.S. S.r.l. (già P.D.S. Spa) ricorsi inammissibili e irricevibili. Ciò con la conseguenza che i Ferrarin, anche ottenendo l’annullamento dei provvedimenti che hanno denegato il titolo edilizio, non potrebbero comunque raggiungere l’obiettivo auspicato.

6.3 In altri termini, dunque, l’annullamento dei suddetti provvedimenti potrebbe comportare l’obbligo per l’Amministrazione comunale di riesaminare il progetto Ferrarin sotto tali profili, ma non potrebbe certo costringere il Comune di Campodarsego a riaprire la procedura di gara, stante l’incontestabilità della delibera della Giunta Comunale n. 165 del 2009 e degli atti indittivi di quella procedura.

6.4 L’eccezione è fondata.

6.5 Dall’esame di tutti i suddetti ricorsi e degli atti difensivi di parte ricorrente emerge inequivocabilmente che l’interesse ad agire in giudizio è incentrato esclusivamente sulla realizzazione della struttura per anziani non autosufficienti che la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 15 ha stabilito di insediare nel Comune di Campodarsego.

6.6 Ciò risulta chiaramente sin dal primo atto difensivo (ricorso introduttivo iscritto al n. 1590 del 2009), nel quale, a sostegno della domanda cautelare, viene evidenziato il grave pregiudizio dell’interesse di parte ricorrente e di quello "della collettività di Campodarsego e dei paesi limitrofi" ai quali "verrebbe preclusa la possibilità di vedere realizzata in tempi brevi la residenza per anziani che la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 15 ha stabilito di insediare nel Comune di Campodarsego, prevedendo l’accreditamento della struttura già per la fine dell’anno 2009"; nello stesso ricorso introduttivo, inoltre, (pag. 13, ultimo capoverso) viene sottolineato che essendo stato previsto dalla Conferenza dei Sindaci l’insediamento di una sola casa per anziani, l’approvazione di un altro progetto in zona residenziale, reso possibile a seguito dell’approvazione della variante urbanistica al P.R.G. comunale, "precluderebbe l’installazione di un’altra (una seconda) struttura sul terreno in proprietà" di parte ricorrente (in tal senso anche le deduzioni di parte ricorrente, a pag. 5, secondo capoverso, dei primi motivi aggiunti al ricorso iscritto al n. 1590 del 2009, depositati in data 26 ottobre 2009).

6.7 Elementi in tal senso si desumono anche dal ricorso iscritto al n. 667 del 2010, nel quale, infatti, la difesa di parte ricorrente lamenta l’omessa valutazione, nell’ambito della selezione avviata con l’avviso pubblico del 10 luglio 2009, del progetto predisposto dai Ferrarin, i quali, pur non avendo presentato una domanda di partecipazione alla procedura, avevano, comunque, richiesto un titolo edilizio per l’edificazione della struttura per anziani.

6.8 E’ interessante e significata, peraltro, la circostanza che la difesa dei ricorrenti, abbia richiesto, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 667 del 2010, la sospensione dell’efficacia del diniego di rilascio del permesso di costruire – come evidenziato nell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 583 del 2010 – al fine di bloccare l’approvazione del progetto per la realizzazione della residenza sanitaria per anziani della società P.D.S., residenza che costituisce il bene della vita agognato dai ricorrenti.

6.9 L’interesse a ricorrere risulta, inoltre, in maniera esplicita dalle affermazioni della difesa di parte ricorrente contenute nella memoria dell’8 giugno 2011, depositata nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 2350 del 2010, nella quale viene evidenziato che "l’interesse dei patrocinati ad edificare sul terreno di proprietà la nuova residenza per anziani non autosufficienti evidentemente si rivolge alla struttura accreditata la cui realizzazione è stata prevista dal Piano Locale per la Non Autosufficiente 2007 – 2009".

6.10 Da quanto sopra esposto emerge, dunque, inconfutabilmente che l’interesse dei ricorrenti non è diretto alla realizzazione di una struttura privata non convenzionata bensì all’edificazione proprio di quell’unica struttura per anziani non autosufficienti che la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 15 ha stabilito di insediare nel Comune di Campodarsego.

6.11 Ciò chiarito, il Collegio evidenzia che l’edificazione della suddetta struttura è, comunque, preclusa ai ricorrenti, i quali non hanno partecipato alla procedura selettiva indetta dall’amministrazione comunale per l’individuazione del miglior progetto ed hanno impugnato l’atto conclusivo di tale selezione, come pure quelli conseguenti, con ricorsi che, come di seguito si avrà modo di evidenziare, presentano plurimi profili di inammissibilità e irricevibilità.

Con la conseguenza che, esclusa ogni possibilità di contestazione della legittimità dei suddetti atti, tutti i gravami proposti avverso i provvedimenti che hanno denegato il titolo edilizio avente ad oggetto il progetto dei Ferrarin per la realizzazione della struttura per anziani non autosufficienti si palesano inammissibili per carenza di interesse.

6.12 Per completezza di analisi, il Collegio osserva, peraltro, che il progetto presentato dai Ferrarin difetta della conformità agli indirizzi generali e ai programmi, prescritta dall’art. 52 delle N.T.A. del P.R.G., difformità che costituisce, comunque, una preclusione all’assentibilità del progetto; tali indirizzi sono stati definiti con la delibera della Giunta Comunale n. 70 del 23 aprile 2009 (all. 5 delle produzioni dell’amministrazione comunale, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n.1150 del 2009), comunicata ad E.F. con nota del 06 giugno 2009 (all. 1 delle produzioni dell’amministrazione comunale depositate in data 3 giugno 2011, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n.1150 del 2009).

7. Alla luce di quanto esposto, dunque, vanno dichiarati inammissibili per carenza di interesse il ricorso iscritto al n. 1590 del 2009, nella parte in cui è stato impugnato l’atto prot. n. 12191 del 25 giugno 2009 ed i relativi terzi motivi aggiunti, depositati in data 21 aprile 2010, con i quali è stato gravato il diniego di permesso di costruire, prot. n. 969 del 20 gennaio 2010, come pure i ricorsi iscritti al n. 667 de 2010 ed al n. 2124 del 2010 ed i relativi motivi aggiunti.

8. Il Collegio deve, a questo punto, procedere all’esame delle impugnazioni proposte avverso le deliberazioni ed i provvedimenti che consentono alla società P.D.S. l’edificazione del complesso edilizio costituito dalla residenza per anziani, prevista dal Piano Locale per la Non Autosufficiente 2007 – 2009, dal centro diurno per anziani, da un asilo nido e da un poliambulatorio e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione.

9. Devono essere analizzate, dunque, primariamente le impugnazioni proposte avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Campodarsego n. 22 del 18 giugno 2009, con la quale è stato modificato il testo dell’art. 19 delle N.T.A. del P.R.G., specificando che le destinazioni ammesse nelle zone residenziali comprendono anche le residenze per anziani e gli asili, asili nido o attività assimilate.

9.1. La suddetta deliberazione è stata impugnata con il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 1590 del 2009 nonché con il ricorso iscritto al numero 2076 del 2009 ed i relativi primi motivi aggiunti.

9.2. Si palesa fondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse e difetto di legittimazione sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale.

9.3. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza anche del giudice d’appello, infatti, legittimati ad impugnare gli atti di pianificazione urbanistica sono, di regola, soltanto i proprietari delle aree alle quali le varianti stesse si riferiscono ovvero i soggetti, anche diversi dai proprietari, allorché la nuova destinazione urbanistica incida sul godimento o sul valore di mercato dell’area, sempre che dimostrino l’esistenza di uno specifico loro pregiudizio (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4605).

9.4. Nella fattispecie oggetto di giudizio i ricorrenti non sono proprietari delle aree interessate dalla variante ma assumono di essere legittimati all’impugnazione in ragione del pregiudizio ad essi derivante da tale variante, la quale, consentendo la realizzazione di residenze assistite per anziani e di asili anche all’interno delle zone residenziali, ha determinato un ampliamento del novero dei soggetti ai quali è consentita la presentazione dei progetti per la realizzazione della residenza prevista dal Piano Locale per la Non Autosufficiente 2007 – 2009.

9.5. Tale circostanza e, cioè le maggiori chance di veder approvato il proprio progetto per la realizzazione della suddetta residenza, non può ritenersi sufficiente al fine del riconoscimento di un interesse tutelato all’impugnazione della variante, in specie considerando che, dalla documentazione versata in atti (all. 4 b. delle produzioni documentali di parte resistente nel ricorso iscritto al n. 2076 del 2009), emerge che l’art. 19 già prevedeva, prima della sua modifica ad opera della variante impugnata, l’espressa possibilità di realizzare in tali zone anche "attrezzature pubbliche o di interesse generale", tra le quali certamente rientrano le residenze per anziani; con la variante gravata l’amministrazione ha inteso specificare che all’interno delle zone residenziali è consentita anche la realizzazione di asili, in tal modo assicurando l’edificazione di una struttura integrata, idonea a considerare, conformemente alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23 aprile 2009, anche l’esigenza di disporre di servizi per l’infanzia.

In altri termini, la variante gravata non ha inciso sulle destinazioni ammesse nelle zone residenziali, salvo inserire la nuova previsione "asili, asili nido o attività assimilate", rispetto alla quale non sussiste alcun interesse né legittimazione dei ricorrenti a contestare la variante medesima.

10. Anche le impugnazioni proposte – con il secondo ricorso per motivi aggiunti nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 2076 del 2009 e con il ricorso iscritto al n. 302 del 2010 – avverso la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 15 ottobre 2009, che ha approvato l’esisto della selezione indetta dall’amministrazione comunale, non merito accoglimento.

10.1. Le suddette impugnazioni, infatti, presentano plurimi profili di inammissibilità e di irricevibilità, che il Collegio reputa necessario esaminare compiutamente anche ai fini della statuizione sulle spese di lite.

10.2 Il Collegio rileva, infatti, in primo luogo, la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale in relazione ai secondi motivi aggiunti al ricorso iscritto al n. 2076 del 2009, in quanto notificati unicamente all’amministrazione comunale, e non anche alla società P.D.S., la avrebbe dovuto essere evocata in giudizio in quanto controinteressata.

La suddetta società, vincitrice della selezione, è espressamente menzionata nella delibera gravata ed è, altresì, titolare di un interesse alla conservazione dell’esito della gara.

Né, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dei ricorrenti, può sostenersi che l’intervento della società nel giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 2076 del 2009 abbia sanato l’omessa notificazione; come affermato dalla consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nei casi in cui l’atto introduttivo del giudizio non sia stato notificato, come nella fattispecie, ad almeno uno dei controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 2 c.p.a., l’intervento spontaneo del soggetto che ha interesse alla conservazione del provvedimento impugnato non ha alcuna efficacia sanante, ove intervenga oltre il termine utile per la proposizione del ricorso (cfr. Cons. St., sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1515).

10.3 Del pari fondata si palesa l’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale e da quella della controinteressata in relazione al ricorso iscritto al n. 302 del 2010.

Dalla documentazione versata in atti emerge per tabulas (all. 6 delle produzioni documentali dell’amministrazione resistente nel ricorso iscritto al n. 2076 del 2009 ed allegati 1 e 2 delle produzioni della medesima parte nel ricorso iscritto al n. 302 del 2010) la tardività dell’impugnazione della deliberazione gravata, notificata in data 8 febbraio 2010; tardività, peraltro, confermata dalla circostanza che tale deliberazione è stata impugnata da parte ricorrente già con i motivi aggiunti al ricorso iscritto al n. 2076 del 2009, proposti nel dicembre del 2009.

Si evidenzia, in particolare, che il dante causa degli odierni ricorrenti ha sottoscritto in data 15 novembre 2009 una nota inviata al Presidente della Giunta Regionale dal cui contenuto emerge la piena conoscenza della deliberazione gravata, la quale è stata non solo menzionata ma addirittura allegata dal Ferrarin tra la documentazione a corredo di tale nota (all. 33 – in particolare, pag. 7, ultimo capoverso, delle produzioni documentali della società controinteressata nel ricorso iscritto al n. 302 del 2010).

10.4 Anche a prescindere dalle suddette eccezioni i ricorsi in esame sono inammissibili per carenza di interesse, come correttamente rilevato dalla difesa dell’amministrazione comunale e dalle altre parti resistenti.

10.5 La legittimazione ad impugnare gli esiti di una procedura di gara spetta, infatti – alla stregua dei principi ribaditi, da ultimo, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 2011 – soltanto al soggetto che vi abbia legittimamente partecipato, poiché, fatte salve tassative ipotesi, che non ricorrono nella fattispecie, è solo con la partecipazione alla selezione che si configura la legittimazione e l’interesse ad opporsi alla scelta effettuata mediante la gara medesima

10.6 E.F. non ha partecipato alla procedura di selezione, in tal modo autoescludendosi consapevolmente: del tutto pretestuoso, infatti, si palesa l’assunto di parte ricorrente volto ad equiparare la presentazione della domanda di permesso di costruire ad un atto di partecipazione alla gara, anche considerando che la suddetta domanda è stata presentata in data 7 aprile 2009, dunque prima che la selezione fosse indetta.

10.7 Si osserva, peraltro, che parte ricorrente non ha neanche impugnato gli atti indittivi della procedura medesima e, cioè, la deliberazione di procedere alla gara, il bando e sua approvazione, emergendo, dunque, un’evidente inammissibilità dei gravami in esame.

11. Residuano da esaminare le impugnazioni aventi ad oggetto gli atti di pianificazione ed i provvedimenti che legittimano, sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, la società P.D.S. alla realizzazione della struttura de qua.

11.1 Il riferimento è nello specifico: alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23 novembre 2009, di approvazione della variante al piano di lottizzazione "P.D.S.", impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti nel giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 302 del 2010 nonché con il ricorso iscritto al n. 303 del 2010; al permesso di costruire, prot. n. 18733 del 6 agosto 2010, rilasciato alla società P.D.S. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti ed il successivo atto integrativo nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 303 del 2010; al permesso di costruire, prot. n. 18081 dell’8 ottobre 2010, rilasciato alla società P.D.S. per l’edificazione della residenza per anziani e delle opere annesse, impugnato con il terzo ricorso per motivi aggiunti, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 303 del 2010; all’autorizzazione paesaggistica rilasciata, con provvedimento prot. n. 10296 del 29 maggio 2010, alla società P.D.S., per la realizzazione della residenza per anziani non autosufficienti, con le strutture annesse, impugnata con il ricorso iscritto al n. 2350 del 2010; all’autorizzazione paesaggistica, prot. n. 23448 del 24 dicembre 2009, rilasciata alla società P.D.S., per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in variante al permesso di costruire del 5 luglio 2004, impugnata con il ricorso iscritto al n. 120 del 2011.

11.2 I ricorrenti, al fine di comprovare la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire, adducono che, ove i provvedimenti gravati non venissero caducati, l’intervento assentito verrebbe certamente realizzato e, di conseguenza, essi vedrebbero frustrata ogni possibilità di costruire la residenza per anziani sul terreno di loro proprietà, avendo la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda U.L.S.S. n. 15 del 27 ottobre 2008 previsto l’insediamento di una sola struttura per anziani non autosufficienti nel Comune di Campodarsego.

Così, solo il previo annullamento di tali provvedimenti restituirebbe poi agli interessati la possibilità d’una valutazione positiva del proprio progetto da parte dell’amministrazione comunale (pag. 5 del ricorso introduttivo iscritto al n. 2076 del 2009; pag. 14 dei secondi motivi aggiunti al ricorso iscritto al n. 302 del 2010; pag. 12 del ricorso iscritto al n. 303 del 2010; pag. 8 dei primi motivi aggiunti al ricorso iscritto al n. 303 del 2010; pag. 9 dei terzi motivi aggiunti al ricorso iscritto al n. 303 del 2010; pag. 9 del ricorso iscritto al n. 2350 del 2010; pag. 7 del ricorso iscritto al n. 120 del 2011).

11.3 Tali difese non appaiono peraltro convincenti per cui, a prescindere dalle altre eccezioni sollevate dalla difesa dell’amministrazione comunale e della controinteressata, tutte le suddette impugnative si palesano inammissibili per carenza di legittimazione e di interesse.

11.4 Alla luce di quanto sopra testé esposto nel capo 10, punti sub 1 ss., le impugnazioni proposte avverso la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 2009 sono inammissibili, sicché l’esito della procedura selettiva che ha individuato nel progetto della società P.D.S. la migliore proposta per la struttura destinata ad essere accreditata dalla Regione non può essere contestato.

Ciò con la conseguenza che, se anche i ricorsi contro i provvedimenti che hanno legittimato sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico il progetto della società P.D.S. dovessero essere accolti, i ricorrenti non ne trarrebbero alcun vantaggio, in quanto la proposta della P.D.S. è stata individuate come la migliore a seguito della procedura alla quale E.F. non ha partecipato.

In conclusione, per le suesposte considerazioni, tutti i ricorsi vanno rigettati, in quanto inammissibili.

12. Quanto agli atti di intervento spiegati da P.D.F. nei giudizi introdotti con i ricorsi iscritti al n. 2076 del 2009 ed al n. 120 del 2011, il Collegio ne rileva l’inammissibilità, che consegue a quella dei suddetti ricorsi proposti dai Ferrarin, in considerazione dell’accessorietà dell’intervento.

13. Le spese – ad esclusione di quelle relative ai ricorsi iscritti al n. 2124 del 2010, 2350 del 2010 e 120 del 2011, limitatamente all’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, che non si è costituita in giudizio – seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, previa loro riunione, li dichiara inammissibili.

Condanna in solido M.T.C., I.F. e A.F. alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Capodarsego, e di P.D.S. S.p.A. liquidandole, in favore di ciascuno di questi, in euro 1.200,00 per spese anticipate, in euro 2.300,00 per diritti, ed in euro 45.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a…

Condanna altresì P.D.F. alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Capodarsego e di P.D.S. S.p.A., liquidandole complessivamente in Euro 7.000,00 (settemila/euro) per diritti, onorari e spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a., in favore di ciascuno di essi.

Nulla per le spese quanto all’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, non costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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