Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-01-2012, n. 1369 Opposizione al precetto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Cu.Ma. convenne in giudizio C.D. proponendo opposizione contro il precetto di Euro 11.857,19 fondato sulla sentenza n. 2477/2005 del Tribunale di Padova che aveva condannato l’opponente al pagamento delle spese giudiziali, sostenendo di avere già pagato l’importo precettato.

Il Cu. chiedeva l’accertamento della estinzione del debito e della inesistenza del diritto del C. nonchè la dichiarazione di nullità o di inefficacia del precetto.

Il convenuto si costituiva in giudizio contestando le affermazioni attoree e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

C.D. precisava che con lettera del 9 aprile 2008 il suo legale aveva comunicato all’opponente la mancata accettazione dell’assegno di Euro 8.898,78.

Il Tribunale di Padova dichiarava la nullità del precetto.

Propone ricorso per cassazione C.D. con cinque motivi che presenta memoria.

Resiste con controricorso Cu.Ma..

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso C.D. denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1277 e 1182 – 111 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Secondo parte ricorrente il Tribunale ha errato nel dichiarare la nullità dell’atto di precetto mentre le norme codicistiche impongono che il pagamento deve avvenire con moneta avente corso legale, al domicilio del creditore.

Ogni diversa modalità di adempimento, prosegue C., per avere efficacia liberatoria, deve avere il preventivo assenso e comunque l’accettazione del creditore; nel caso di specie l’assegno bancario era stato rifiutato.

Il motivo è fondato.

Nelle obbligazioni pecuniarie, per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno (Cass., sez. un., 18 dicembre 2007, n. 26617).

La giurisprudenza non afferma quindi l’equivalenza dell’invio di un assegno bancario o circolare alla consegna di denaro contante, ma ammette efficacia estintiva alla dazione dell’assegno se il rifiuto è contrario alle regole di correttezza e buona fede.

Giustamente il ricorrente sostiene che si poteva discutere se il suo rifiuto di accettare l’assegno bancario del Cu. fosse stato oppure no legittimo, ma non si poteva certamente affermare che il pagamento era avvenuto e il debito era quindi estinto.

Il rifiuto di accettare l’assegno poi non comporta di certo che il creditore debba adoperarsi per la restituzione dello stesso al debitore. Basta la dichiarazione di non accettare l’assegno.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Padova in diversa persona anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione; assorbiti gli altri; cassa e rinvia al Tribunale di Padova anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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