Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 23-09-2011, n. 34552

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di C.A. indagato per i reati di sequestro di persona, estorsione aggravata, porto abusivo d’arma, rapina in concorso;

il GIP presso il Tribunale di Brescia, in data 08.10.2010, emetteva il decreto di sequestro preventivo di un immobile sito in (OMISSIS);

il Tribunale per il riesame di Brescia, investito del gravame, con ordinanza del 02.11.2010 confermava il decreto di sequestro impugnato.

Ricorre per cassazione l’indagato:

1)-Con propri motivi, il ricorrente deduce l’assenza di elementi probatori atti a sostenere l’accusa, atteso che dalla documentazione acquisita risulterebbe dimostrato che egli ha integralmente pagato il prezzo dell’immobile;

CHIEDE l’annullamento del sequestro.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile atteso che nel provvedimento impugnato (pag. 32) si precisa che l’indagato ha venduto alla convivente Ci. l’immobile in sequestro, sicchè risulta evidente la sua carenza di interesse ad impugnare il sequestro di un bene ormai appartenente a terzi.

Per completezza di motivazione corre l’obbligo di osservare che i motivi di ricorso sono inammissibili perchè del tutto generici.

Invero il ricorrente si limita a sostenere l’infondatezza dell’accusa senza confutare in alcun modo l’articolata e congrua motivazione del Tribunale del riesame – che ha indicato gli elementi da cui trarre il "fumus" ed il "periculum" e – che ha sottolineato come i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente siano stati già verificati in sede di impugnazione della misura cautelare in carcere relativamente alle stesse imputazioni, disposta dal Gip in data 20.09.2010 e confermata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 05.10.2010;

il Tribunale ha rilevato come l’immobile in sequestro costituisca l’ingiusto profitto del delitto di estorsione oggetto della citata ordinanza di custodia cautelare in carcere, già positivamente vagliata.

Nè a diverse conclusioni può pervenirsi a seguito delle memorie depositate successivamente in questa sede, del tutto incongruenti in quanto riferite all’udienza del 28.04.2011 dinanzi al Tribunale per il riesame di Brescia, relativa alle diverse imputazioni ex art. 648 bis c.p. e D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies;

In ogni caso, in tali memorie il ricorrente solleva deduzioni sulla fondatezza delle accuse a lui mosse, del tutto inammissibili in questa sede, atteso che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo non c’è nè la fondatezza dell’accusa nè la colpevolezza dell’imputato, ma l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, sicchè l’indagine che il GIP deve compiere sulla "gravità indiziaria" è circoscritta alle cautele rese necessarie allo stato delle indagini, valutabili in termini complessivi all’esito della conclusione dell’attività investigativa.

(Cassazione penale sez. 2 15 ottobre 2008, n. 40425).

Sulla scorta di tali principi, la verifica del Tribunale del riesame sulle condizioni di legittimità della misura cautelare non deve tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito riguardante la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi.

(Cassazione penale, sez. 4 06 novembre 2008 n. 47032).

La presente motivazione è assorbente di tutte le altre deduzioni sollevate.

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenze in termini di condanna alle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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