Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 23-09-2011, n. 34551

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di M.M.E. A. il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 03.11.2010, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame del sequestro di un’autovettura, stante la rinuncia presentata dal difensore;

– inoltre, rilevato che non era stato emesso il provvedimento di convalida del sequestro, riteneva competente il PM per l’eventuale dissequestro;

Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il M.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c).

Il ricorrente censura la decisione impugnata:

1)- per avere emesso "de plano" l’ordinanza impugnata senza disporre l’udienza di comparizione delle parti;

2)- per avere erroneamente ritenuto la rinuncia all’impugnazione, laddove nessuna rinuncia era stata formulata;

3)- per avere rilevato che non era ancora intervenuta la convalida del sequestro, laddove la convalida vi era stata, come emergeva dalla notifica avvenuta in data 03.11.2010;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è del tutto infondato e quindi inammissibile.

Il M. ha impugnato dinanzi al Tribunale per il riesame il provvedimento di sequestro operato dalla PG, prima ancora che gli fosse notificata la convalida del PM;

invero, lo stesso ricorrente riconosce che il decreto di convalida gli è stato notificato in data 03.11.2010, cioè in epoca successiva alla proposizione del reclamo;

ne deriva la correttezza del provvedimento di inammissibilità pronunciato dal Tribunale per il riesame, posto che l’art. 355 c.p.p. prevede la possibilità di impugnazione esclusivamente nei confronti del decreto di convalida;

nè a diversa conclusione può pervenirsi:

a)- nel caso in cui l’interessato abbia avuto comunque conoscenza del sequestro, atteso che il termine per proporre l’istanza di riesame decorre dalla data in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del sequestro convalidato (Cass. pen. Sez. 2, del 02.12.05 n. 7774 – Cass. pen. Sez. 6, 27.03.09 n. 17529);

b)- nel caso in cui la convalida del sequestro sia stata notificata successivamente perchè, in assenza della notifica della convalida, l’impugnazione ex art. 355 c.p.p., comma 3 era priva di legittimazione;

In presenza di una chiara causa di inammissibilità della richiesta di riesame, bene ha operato il Tribunale a dichiararla "de plano", senza fissazione dell’udienza previo avviso ai difensori, in applicazione dell’art. 127 c.p.p., comma 9, nè tale disposizione contrasta con l’art. Ili Cost. essendo l’assenza di contraddittorio giustificata dal ragionevole bilanciamento con il principio della ragionevole durata del processo.(Cass. pen. Sez. 3, 22.12.2010 n. 3895).

L’indicazione, infine, della rinuncia all’impugnazione è frutto di una dicitura prestampata non adeguatamente cassata dal Tribunale, ma priva di rilevanza nella decisione impugnata, motivata sulla scorta dell’assenza del provvedimento di convalida.

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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