Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 23-09-2011, n. 34550

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.S.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Siracusa, in data 10 marzo 2011, con la quale, è stato confermato il sequestro preventivo anche per equivalente di somme di denaro pari ad Euro 216.334, 66 del Gip di Siracusa, in relazione al delitto di truffa aggravata per il conseguimento erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p., finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p..

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

a) Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 322 ter, 640 quater e 240 c.p..

Il ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione dei giudici di merito limitata al rinvio per relationem della documentazione acquisita; censura altresì l’applicazione del principio solidaristico in base al quale sono stati sequestrati titoli e beni appartenenti a terzi, senza limitarlo alla quota parte spettante all’imputato. Il ricorso è manifestamente infondato. Occorre sottolineare che, nel caso di specie, il ricorso può essere proposto esclusivamente per violazione di legge.

Nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato con chiarezza e precisione i termini della questione e le ragioni sottostanti alla necessità della apposizione del vincolo del sequestro preventivo, prodromico e strumentale alla successiva confisca per equivalente, delle somme di denaro e/o dei beni dell’imputato fino alla concorrenza degli importi complessivamente addebitati, una volta accertata l’intera entità del profitto del reato, con riferimento al reato richiamato dall’art. 640 quater c.p..

Devono ritenersi dunque esente da censure logico giuridiche le valutazioni relative all’entità del patrimonio sequestrato, non essendovi, tra l’altro, scale di priorità da osservare nella individuazione dei beni da sequestrare.

La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente può interessare l’intero importo del conto corrente, cointestato anche a persone diverse dall’imputato ed estranee al reato, in quanto la libera disponibilità del bene, sia pure da parte di un terzo in buona fede, può determinare la protrazione del reato nel tempo o l’aggravamento delle sue conseguenza, nè peraltro, l’imposizione del vincolo sottrae all’interessato strumenti idonei al recupero di ciò di cui sia stato privato (Cass., sez. un., 29 maggio 2008, n. 25933).

Per quanto riguarda le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della sussistenza del fumus commissi delicti deve ritenersi che la struttura razionale della decisione è sorretta da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal procedimento con il riferimento puntuale ad atti specifici dell’indagine allegati al decreto impugnato, e che consentono di valutare concretamente il ragionamento logico giuridico effettuato dai giudici. Nel caso in esame, dunque, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, correttamente è stato disposto in relazione al reato previsto dall’art. 640 bis c.p.. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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