Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 23-09-2011, n. 34547

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti:

R.N.T. e L.M. venivano condannati dal Tribunale di Brindisi per il reato di appropriazione di alcune autovetture nonchè per il reato di falsificazione di una patente di guida;

La Corte di appello di Lecce, investita dell’impugnazione, con provvedimento del 10.06.2010, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi proposti;

I predetti imputati propongono ricorso per cassazione, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)- Entrambi i ricorrenti censurano la decisione impugnata per omessa ed illogica motivazione, nella parte in cui ha ritenuto la genericità dei motivi proposti mentre, al contrario, nell’atto di appello si indicavano chiari elementi di censura;

in particolare:

– R.M.T. aveva rilevato che le fotografie ritraenti gli individui che ritiravano le autovetture dimostravano una compatibilita solo parziale con l’imputata;

– L.M. aveva rilevato che gli elementi di prova a suo carico erano inconsistenti e che la pena irrogata era eccessiva;

2)- il L. lamenta la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio;

al riguardo osserva che, prima del giudizio, egli aveva trasferito la sua residenza nella Repubblica Moldova ed aveva altresì provveduto ad eleggere domicilio per il presente processo presso la sorella in (OMISSIS), con atto redatto dinanzi al Consolato di Italia in Chisinau;

la notifica era nulla perchè, in presenza della regolare elezione di domicilio, il decreto di citazione andava notificato nel domicilio eletto in (OMISSIS) e non in (OMISSIS), come erroneamente avvenuto.

CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

I ricorsi sono del tutto infondati.

L’ordinanza di inammissibilità dell’appello risulta ineccepibile, atteso che i motivi di gravame proposti dagli imputati erano del tutto generici, limitandosi i predetti a censurare sinteticamente la decisione di primo grado, senza allegare alcuna deduzione in fatto o in diritto a sostegno dei motivi, trascurando del tutto la motivazione impugnata.

Va ricordato che in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), costituisce motivo di inammissibilità del proposto gravame. (Cass. pen. Sez. 6, 30.10.2008 n. 47414).

Tanto premesso, va osservato che i motivi di appello oltre che generici erano, comunque, privi di deduzioni riguardo all’eventuale nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale, eccezione che viene sollevata per la prima volta in questa sede;

lo stesso ricorrente ammette che una notifica vi è stata e la proposizione dell’appello dimostra che la notifica del decreto di citazione in luogo diverso dal domicilio dichiarato non ha impedito la conoscenza effettiva dell’atto, sicchè si verte nel caso di una nullità relativa (Cass. pen. Sez. 4, 12.11.2009 n. 6211) che andava dedotta tempestivamente nella fase delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., ovvero al più tardi in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, in mancanza di che l’eventuale vizio (ove esistente) deve ritenersi sanato ex art. 181 c.p.p., commi 3 e 4 (Cass. pen. Sez. 3, 16.03.2010 n. 20349).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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