T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 11-10-2011, n. 1536 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. R.S. esercita l’attività vitivinicola nel territorio dei Colli Euganei ed è titolare dell’omonima azienda con sede in Vo.

B. In data 29 maggio 2002 ha presentato la domanda per ottenere l’erogazione dei contributi pubblici, previsti a sostegno dell’attività viticola.

C. La suddetta istanza è stata favorevolmente riscontrata dall’amministrazione regionale che, in data 17 marzo 2003, ha adottato il provvedimento di approvazione del finanziamento, per euro 39.386,29, per la realizzazione di 62.582 mq. di vigneto.

D. Successivamente, in data 8 aprile 2003, R.S. ha richiesto la concessione dell’erogazione anticipata dell’aiuto, a fronte della sottoscrizione – a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato – di idonea polizza fideiussoria, per un importo di euro 47.263,55, pari al 120% dell’anticipazione richiesta, costituita in favore dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). Tale richiesta è stata accolta dall’ Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

E. In data 30 luglio 2004, R.S. ha presentato all’AVEPA la domanda di collaudo dei lavori ammessi ai benefici ed ha richiesto anche lo svincolo della fideiussione, dichiarando di aver terminato i lavori di realizzazione dei vigneti in data 30 giugno 2004.

F. A seguito del sopralluogo effettuato in data 5 ottobre 2004, l’AVEPA ha comunicato al S., con nota del 5 ottobre 2005, l’avvio del procedimento di decadenza totale del contributo, essendo state rilevate "fatture rendicontate con data antecedente a quella di presentazione della domanda di contributo".

G. R.S. ha, dunque, presentato, in data 20 ottobre 2005, le proprie controdeduzioni alle contestazioni mosse da AVEPA, evidenziando che le barbatelle erano state impiantate e pagate solo dopo la presentazione della domanda, come documentato dalle relative attestazioni di pagamento.

H. Con provvedimento del 2 gennaio 2006, l’AVEPA ha dichiarato la decadenza totale dal beneficio, con il conseguente obbligo di restituzione della somma di euro 45850,45, oltre a 9.170,09 euro a titolo di sanzione.

I. Secondo l’AVEPA, infatti, la superficie realizzata sulla base delle barbatelle ammissibili (in quanto relative a fatture emesse in data successiva a quella di presentazione della domanda) risulterebbe pari al 47,02 % della superficie ammessa al pagamento (62.582 mq), con la conseguenza che, in applicazione della D.G.R. n. 4152/2000 e di quanto disposto dall’art. 15 bis del Reg. CE 1227/2000, essendo la superficie computabile ai fini del contributo inferiore all’80% di quella ammessa, ciò determina la decadenza totale del contributo e l’obbligo per il beneficiario di restituzione del 120% dell’importo.

L. Avverso il suddetto provvedimento R.S. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, deducendo le seguenti censure:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2 del Reg. CE n. 1260/99, dell’allegato al Reg. CE 1685/00, punto 2, dell’allegato alla D.G.R.V. n. 1452/00 ed eccesso di potere per mancanza dei presupposti, giacché per individuare la "spesa effettivamente sostenuta" dal beneficiario prima della data di ricezione della domanda da parte della Commissione occorre fare riferimento non già alla data di fatturazione bensì a quella in cui è avvenuto il pagamento;

– eccesso di potere per mancanza dei presupposti e violazione e falsa applicazione della l.r. n. 40 del 2003, in quanto il provvedimento gravato, nel dichiarare la decadenza reca un espresso riferimento anche alla lett. c, all. A della l.r. n. 40 del 2003, non applicabile alla fattispecie in quanto successiva alla presentazione della domanda del S..

M. Successivamente, l’AVEPA, rilevato che, per mero errore non era stata considerata, nel calcolo dell’importo da restituire, la riduzione applicata per l’utilizzo di materiale usato, ha proceduto a rettificare il capitale da restituire ed anche la quota dovuta a titolo di sanzione.

N. L’AVEPA si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.

O. Con ordinanza n. 13 del 2010 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente; tale ordinanza è stata, tuttavia, riformata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3034/2010, a motivo della valutata prevalenza dell’interesse pubblico alla restituzione del contributo.

P. All’udienza del 30 giugno 2011 i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente.

1.1 Nello specifico, la suddetta difesa richiama l’orientamento espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e dal giudice d’appello in base al quale il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell’autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario tutte quelle controversie in cui, come nella fattispecie, l’amministrazione, successivamente all’erogazione, abbia ritirato il finanziamento sulla scorta di fatti sopravvenuti incidenti sulla prosecuzione del rapporto.

1.2 L’eccezione è infondata.

Come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente, infatti, nella fattispecie oggetto di giudizio il provvedimento di decadenza è stato adottato non già a seguito di circostanze sopravvenute bensì in ragione dell’assenza dei presupposti per l’erogazione del contributo stesso, non potendosi confondere il momento di rilevazione ed accertamento del vizio con il carattere originario dello stesso.

La difesa della ricorrente, dunque, pur richiamando correttamente l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato in materia, lo applica, tuttavia, in maniera erronea, attenendo la controversia alla fase procedimentale anteriore all’adozione del provvedimento attributivo del beneficio.

1.3 Del pari infondata si palesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente, a motivo dell’omessa notificazione del ricorso anche all’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

1.4 A prescindere dalla circostanza che il ricorso, in quanto notificato sia all’AVEPA che alla Regione Veneto, è pienamente ammissibile, il Collegio evidenzia che l’AGEA non è qualificabile quale controinteressata, in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, non è direttamente incisa dalla revoca del finanziamento e la sua posizione rispetto all’accoglimento o al rigetto del ricorso è sostanzialmente neutra.

2. Il Collegio può, a questo punto, procedere all’esame del merito.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2 del Reg. CE 1260/99, dell’allegato al Reg. CE 1685/00, punto 2, dell’allegato alla D.G.R.V. n. 1452/00 nonché censurato il vizio di eccesso di potere per mancanza dei presupposti.

La difesa di parte ricorrente evidenzia, infatti, in primo luogo, che l’art. 30, comma 3 del Reg. CE 1260/99 è chiaro nel prevedere che "una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei fondi se è stata effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d’intervento da parte della Commissione" nonché che tale "data costituisce termine iniziale per l’ammissione alle spese".

Ciò con la conseguenza che ai fini dell’ammissibilità della spesa occorre fare riferimento al momento in cui è avvenuto il pagamento e non già alla data della fatturazione.

A sostegno di tale testi, la difesa del ricorrente menziona anche l’allegato al Reg. CE 1685/00, punto 2 – richiamato anche dalla D.G.R.V. n. 4152/00 – che reca un espresso riferimento alla quietanza di pagamento, prevedendo che "di norma, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate".

Nella fattispecie, essendo il pagamento effettivamente avvenuto solo dopo la presentazione della domanda, l’AVEPA ha illegittimamente valutato non ammissibili le spese per le opere approvate.

2.2. La censura è infondata e va disattesa.

Come correttamente rilevato dalla difesa dell’amministrazione resistente, principio generale in materia è quello secondo il quale gli interventi di finanza agevolata sono rivolti a progetti di investimento che le imprese hanno intenzione di intraprendere, ad esclusione delle iniziative già avviate.

2.3 Tale principio è desumibile, infatti, sia dagli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02) della Commissione, paragrafo 3.6, che specifica che in "tutti i regimi di aiuti, ad eccezione di quelli di natura compensativa, deve (..) essere vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all’autorità competente" sia dalle disposizioni contenute nel Piano di Sviluppo Rurale 2000- 2006 approvato con D.G.R. n. 3079 del 29 settembre 2000, il quale, nel prevedere che la realizzazione delle iniziative può avere luogo anche prima del provvedimento di concessione dei benefici, subordina tale possibilità alla circostanza che l’iniziativa medesima sia, comunque, avviata successivamente alla presentazione della domanda diretta ad ottenere le relative provvidenze.

2.4 Del pari significative appaiono le altre previsioni richiamate dalla difesa dell’amministrazione resistente che, ai fini della determinazione della data in cui deve ritenersi avvenuta la spesa, fanno riferimento a quella "del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente" (all. A alla D.G.R. n. 3623 del 17 gennaio 2000, modificato con D.G.R. n. 1444 dell’8 giugno 2001) e che, in relazione al collaudo delle opere, dispongono che "non sono ammesse le spese sostenute precedentemente all’approvazione delle domande di contributo" (Manuale delle procedure controlli e sanzioni di AGEA).

2.5 Coerente a tale principio è anche il bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti approvato con la D.G.R. n. 4152 del 22 dicembre 2000, nella quale si afferma che "in analogia con le disposizioni contemplate dal reg. CE 1685/00, in materia di ammissibilità delle spese per fondi strutturali, viene prevista anche l’acquisizione delle fatture, regolarmente quietanzate, per i pagamenti effettuati dai beneficiari finali".

2.6 Nella fattispecie oggetto di giudizio, le fatture presentate a rendicontazione, puntualmente indicate nel provvedimento gravato, recano tutte una data precedente a quella di presentazione della domanda con la conseguenza che, costituendo le agevolazioni non già un premio per chi ha investito bensì un incentivo ad effettuare l’investimento, legittimamente l’amministrazione ha disposto la decadenza del contributo, essendo del tutto irrilevante il momento in cui il pagamento è effettivamente avvenuto.

2.7 A ciò si aggiunga che il titolo della spesa è da individuare nel contratto di compravendita stipulato dal ricorrente per l’acquisto delle barbatelle; l’effetto traslativo, nella fattispecie, è da correlare all’accordo delle parti, senza che assuma, a tal fine, rilievo il versamento del prezzo.

3. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa del ricorrente ha dedotto il vizio di eccesso di potere per mancanza dei presupposti e violazione e falsa applicazione della l.r. n. 40 del 2003, in quanto il provvedimento gravato reca un espresso riferimento anche alla lett. c, all. A della l.r. n. 40 del 2003, non applicabile alla fattispecie in quanto successiva alla presentazione della domanda.

3.1. Il Collegio evidenzia, infatti, che il provvedimento gravato pone a proprio fondamento la circostanza che la superficie realizzata sulla base delle barbatelle ammissibili (in quanto relative a fatture emesse in data successiva a quella di presentazione della domanda) risulta pari al 47,02 % della superficie ammessa al pagamento (62.582 mq), con la conseguenza che, in applicazione della D.G.R. n. 4152/2000 e di quanto disposto dall’art. 15 bis del Reg. CE 1227/2000, essendo la superficie computabile ai fini del contributo inferiore all’80% di quella ammessa, la decadenza del contributo è totale ed il beneficiario è tenuto a restituire il 120% dell’importo.

3.2 Vero è che il provvedimento impugnato menziona anche la l.r. n. 40 del 2003, non applicabile alla fattispecie in quanto entrata i vigore in epoca successiva alla presentazione della domanda di l’erogazione dei contributi pubblici, previsti a sostegno dell’attività viticola.

3.3 Il richiamo al suddetto testo legislativo, tuttavia, non inficia il provvedimento gravato, in quanto meramente indicativo della continuità rispetto alla disciplina già in precedenza vigente, applicabile alla fattispecie.

3.4 Ciò si desume chiaramente dalla previsioni richiamate nei capi precedenti della presente pronuncia, ai quali si rinvia, e, in specie, dalla stessa D.G.R. n. 3623 del 17 novembre 2000 (all. 19 delle produzioni documentali dell’amministrazione resistente) – espressamente richiamata dalla D.G.R. n. 4152 del 22 dicembre 2000, con la quale è stato approvato il bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto in relazione al piano di ristrutturazione e riconversione viticola (cfr. pag 21, capoverso 10 dell’all. 16 delle produzioni documentali di parte resistente) – avente ad oggetto: "Bando di apertura termini di presentazione delle domande e procedure generali di attuazione P.S.R. del Veneto, Decisione (CE) n. 2904 del 29 settembre 2000. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3079 del 29 settembre 2000". Tale deliberazione, infatti, nell’allegato A) paragrafo 05- Ammissibilità delle spese- prevede che "in ogni caso non saranno riconosciute ammissibili spese relative a lavori o attività iniziate prima della presentazione della domanda" e che ai fini dell’ammissibilità "la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente".

3.5 Dalla documentazione versata in atti emerge, dunque, che in forza della disciplina già vigente al tempo di presentazione della domanda l’ammissibilità dei finanziamenti era limitata alle sole spese effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda medesima.

In conclusione, per le argomentazioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Condanna R.S. alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’amministrazione resistente, liquidandole complessivamente in Euro 3.000,00 di cui Euro 300,00 per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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