Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 23-09-2011, n. 34676

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, sez. 6 penale, con ordinanza 14-4-2011, in accoglimento di istanza proposta nell’interesse di C. G., revocava la misura della custodia in carcere nei confronti del predetto, disposta in relazione alla provvisoria contestazione del reato di tentato riciclaggio in concorso con altri.

La revoca era determinata dal fatto nuovo rappresentato dall’intervenuta assoluzione, con sentenza del Gip di Roma, di alcuni coimputati, con la formula perchè il fatto non sussiste.

Ricorre il PM presso il Tribunale di Roma per chiedere l’annullamento dell’ordinanza deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo dell’automatico recepimento da parte del tribunale del riesame della decisione del Gip, peraltro impugnata dal PM, senza neppure affermarne, e meno ancora motivarne, la condivisione, per di più dopo che il tribunale del riesame aveva vagliato con esito positivo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non sottoposti ad ulteriore valutazione.

Motivi della decisione

L’impugnazione va qualificata come appello.

Infatti, se, a norma dell’art. 311 c.p.p., comma 2, l’imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per Cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la norma tuttavia, come da costante indirizzo giurisprudenziale di questa corte, non si presta ad essere interpretata nel senso di ammettere il ricorso per saltum anche contro i provvedimenti che intervengono a seguito di richiesta di modifica della misura. Nessun altra disposizione di settore consente d’altra parte il ricorso diretto avverso tali provvedimenti, mentre la norma generale, l’art. 569 c.p.p., si riferisce esplicitamente alle sole sentenze.

A fronte dell’inammissibilità del ricorso in quanto tale, nulla impedisce tuttavia di qualificare, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, l’impugnazione come appello e di trasmettere gli atti al Tribunale individuato ex art. 309 c.p.p., comma 7, competente per l’appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 22642/2010, Sez. 1, n. 31244/2009, Sez. 3, n. 2469/2007).

P.Q.M.

La corte, qualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Roma per quanto di competenza.

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