Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-10-2011, n. 5531 Aggiudicazione dei lavori Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con il provvedimento impugnato in prime cure il Comune di Omignano non ha approvato l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di sistemazione idrogeologico – ambientale del vallone Fiumara S. Lucia, disposta in data 24.1.2011, in favore della R. Edil Restauri s.r.l., per una presunta irregolarità contributiva alla data del 13.12.2010;

Ritenuto che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla R. Edil Restauri, mettendo l’accento, ai fini che qui rilevano, sulla mancata valutazione, da parte della stazione appaltante, in ordine alla gravità dell’inadempimento contributivo in esame;

Ritenuto che l’appello proposto dalla C. s.r.l. merita accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni;

a)secondo un condivisibile indirizzo interpretativo, alla luce della disciplina introdotta dal d. m. del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 e dalla successiva circolare applicativa n. 5 del 2008, e in omaggio ad un coerente indirizzo giurisprudenziale, la presenza di un d.u.r.c. negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell’accertamento previdenziale (cfr., ex plurimis, Consiglio Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3912);

b)merita adesione, altresì, l’indirizzo ermeneutico secondo cui la regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura mentre non assume rilievo l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, decisione 12 marzo 2009, n., 1458; 15 settembre 2010, m. 6907);

c)alla stregua di detti principi, deve ritenersi legittima nella specie la decisione con la quale la stazione appaltante ha deciso di non disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente originaria con riguardo alla quale era stata accertata, durante la gara, una situazione di irregolarità mediante d.u.r.c. negativo del 13 dicembre 2010 con riguardo ad un importo di 516,090 euro, che eccede la soglia stabilita dall’art. 8 del citato d.m. 24 ottobre 2007;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di prime cure.

Codanna la R. Edil restauri s.r.l. al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese relative al presente giudizio che liquida nella misura di euro 5.000//00 (cinquemila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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