Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-01-2012, n. 1362 Assicurazione contro i danni contro gli incendi Contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Gela il 13 settembre 2001 dichiarava il difetto di legittimazione attiva di F.G., nella qualità di fruitore di un contratto di assicurazione contro incendio e furto stipulato dalla RAS e dalla cooperativa COFIAL e relativo ad un immobile di sua proprietà.

Su gravame del F. la sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Caltanissetta il 31 gennaio 2006, che procedeva alla riforma solo in merito alla compensazione nella misura del 50% delle spese di lite.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il F., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la RAS, ora Allianz s.p.a., che ha depositato memoria.

Motivi della decisione

In via preliminare va rilevato che il ricorso non necessita dei quesiti, essendo la sentenza impugnata anteriore al 2 marzo 2006. 1.-Con il primo motivo ( violazione e falsa applicazione dell’art. 1891 c.c., 81 c.p.c., art. 1932 c.c., art. 2907 c.c., art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in buona sostanza, il ricorrente denuncia la nullità della pattuizione di cui all’art. 3.9 delle condizioni di contratto per contrasto a norme imperative e comunque falsa applicazione dell’art. 1891 c.c..

In punto di fatto, la COFIAL e la RAS stipularono un contratto di assicurazione per furto ed incendio sull’immobile di proprietà del F..

Sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno qualificato il contratto come contratto a favore di terzo, per cui ai sensi dell’art. 3.9 del contratto tutte le ragioni nascenti dallo stesso potevano essere azionate solo dai contraenti e non dal terzo.

Tenuto conto della formulazione e della redazione del motivo, il Collegio osserva quanto segue.

Il contratto stipulato rientra nello schema normativo di cui all’art. 1891 c.c. e come tale ben può derogare alla disciplina legale, in quanto l’art. 1891 c.c., comma 2, non è compreso tra le disposizioni che l’art. 1932, dichiara espressamente inderogabili (Cass. n. 709/95) con l’effetto che le eventuali clausole limitative e le eccezioni in esso contenute ben possono essere opposte al beneficiario in quanto il suo diritto non è svincolato dalle pattuizioni contrattuali (Cass. n. 22809/09 e, quindi, la clausola in questione non è affatto vessatoria o nulla ex art. 1469 bis c.c., comma 2).

Ciò posto in rilievo risulta irrilevante perchè non conferente, il richiamo che fa il ricorrente all’art. 81 c.p.c. che attiene alla rappresentanza processuale e all’art. 24 Cost..

2.-Con il secondo motivo (nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa pronuncia; violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., art. 1362 c.c., comma 2, art. 1370 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi su tutte le altre questioni sollevate.

Ma, è evidente – va detto – che una volta esclusa la legittimazione attiva,ogni altro accertamento è da ritenersi ultroneo ed impossibile.

3.-Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e che concerne le spese, il ricorrente afferma che il giudice dell’appello l’abbia condannato ex art. 92 c.p.c..

In realtà il giudice a quo, ha riconosciuto nel F. la convinzione della sussistenza del suo diritto ad ottenere il risarcimento e, quindi, ha compensato per la metà le spese di primo grado, riducendole nell’ammontare ivi determinato e ha compensato al 50% le spese di secondo grado ponendole per la restante a suo carico perchè soccombente (p. 7 sentenza impugnata).

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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