Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-01-2012, n. 1361 Titoli di credito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di una lunga e complessa controversia tra A. F., funzionario della Bnl (Banca Nazionale del Lavoro) e la società Monte Titoli s.p.a. (avente ad oggetto anche sequestri conservativi e giudiziari di titoli in contestazione tra le parti), in accoglimento dell’appello principale proposto dalla Bnl e in riforma di quanto statuito dalla sentenza in data 30.12.2002 del Tribunale di Milano, la Corte d’Appello di Milano, con la decisione in esame depositata il 17.12.2005, così statuiva: "accerta e dichiara che titoli della stessa specie e quantità di quelli qui di seguito indicati: n. 525 Alleanza Risparmio; n. 6.020 Assicurazioni Generali; n. 1.200 Bnl Risp. Portatore; n. 10.000 Cir Ord.; n. 1.000 Ifi Priv; n. 30 Warrants Alleanza 93/96; c.n. 6.600.000 Cir 6% 94/99, convertibili; c.n. 381.000, Obbl. Mediobanca 4% 93/99, convertibili in Alleanza, sono stati prelevati in data 18 marzo 1997 dalla Monte Titoli s.p.a. dal Conto clientela di pertinenza della Bnl e trasferiti dalla stessa Monte Titoli sul conto titoli n. (OMISSIS), intrattenuto dall’ A. presso la Deutsche Bank;

accerta e dichiara che sui titoli tuttora vincolati presso la Monte Titoli s.p.a. nel conto denominato Autorità Giudiziaria – A. F. il rag. A. non vanta alcun diritto; accerta e dichiara che i titoli stessi devono essere ritenuti di pertinenza e disponibilità della Bnl medesima e che devono essere a questa restituiti dalla Monte Titoli s.p.a., una volta maturandi dalla data 18 marzo 1997, ivi compresi i titoli/somme liquide nei quali si sono modificati quelli originari; respinge l’appello incidentale".

Più specificamente la Corte di merito osservava che nella vicenda in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non era configurabile un’azione di ripetizione da indebito bensì "una complessa azione di accertamento" e che, in sintesi, "il depositante non aveva alcun rapporto diretto con la Monte Titoli" e che il deposito in questione "sia pure non riferibile a beni individuati era preordinato a creare una fungibilità tra titoli dello stesso genere" e pertanto era da definirsi "regolare", per cui "in ultima analisi non è stato previsto un diritto alla restituzione dei titoli originali e questo autorizza a ritenere che il depositante perdesse la proprietà individuale dei titoli una volte inseriti nel sistema".

Ricorre per cassazione con un unico motivo, assistito da quesito di diritto, l’ A.; resistono con autonomi controricorsi la Bnl e la Monte Titoli s.p.a..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione della L. n. 289 del 1986, art. 7, in relazione all’art. 1378 c.c. e art. 2038 c.c.;

si afferma che la domanda di accertamento in questione, così come ritenuto dai giudici di secondo grado, doveva essere dichiarata inammissibile, in quanto "la domanda come proposta da Bnl era mirata alla declaratoria dell’esistenza di un diritto di proprietà in capo a Bnl di beni che erano effettivamente riconosciuti come di A.". In proposito, viene formulato il seguente quesito di diritto: "dica Codesta Suprema Corte se la apposizione di un vincolo sui titoli ai sensi dell’art. 1378 c.c., e, conseguentemente, se l’obbligo restitutorio scaturente dal venir meno del vincolo debba adempiersi esclusivamente mediante la consegna dei titoli sottoposti a vincolo".

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Deve innanzitutto rilevarsi la non adeguatezza del formulato quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in virtù di quanto statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, S.U. n. 26020/2008), secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis c.p.c., si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie.

Il quesito in esame prospetta una questione di carattere generale senza attinenza al caso di specie.

Inoltre, e proprio in relazione alla ormai pacifica configurazione dell’azione proposta come di natura accertativa, la Corte di merito ha ritenuto applicabile la L. n. 289 del 1986, art. 4, anzichè l’art. 7 di detta legge (così come dedotto dall’odierno ricorrente) sulla base di accertamenti in fatto non ulteriormente valutabili e censurabilì nella presente sede di legittimità; la ratio decidendi dell’impugnata decisione è infatti rinvenibile nel passaggio argomentativo in cui si afferma che "alla luce di tutta la documentazione acquisita in atti non è dubbio che i titoli trasferiti sul conto dell’ A. presso la Deutsche Bank fossero della stessa specie e quantità di quelli sui quali era stato eseguito il sequestro prima conservativo e poi giudiziario…..ciò si evince, inequivocabilmente, dal raffronto tra le rendicontazioni prodotte dalla Monte Titoli e le contabili con le quali fu disposto ed eseguito il trasferimento dei titoli presso la Deutsche Bank".

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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