Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 23-09-2011, n. 34721

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 13/12/10 il Gip del Tribunale di Tolmezzo, giudice dell’esecuzione, in sede di opposizione a proprio precedente provvedimento emesso de plano, applicava in favore di P.M. G. il beneficio dell’indulto sulla complessiva pena in esecuzione di mesi 11 e giorni 3 di reclusione ed Euro 300 di multa, determinando il residuo da espiare in mesi 2 e giorni 17 di reclusione.

Ricorreva per cassazione con atto 12/1/11 (dep. il 14/1/11) nuovo difensore nominato d’ufficio (il 23/12/10, giusta comunicazione via fax del 4/1/11), abilitato al patrocinio in cassazione, che, deducendo violazione di legge, insisteva per l’applicazione in favore del P. del beneficio dell’indulto nell’intera misura chiesta dal precedente difensore (anch’egli nominato d’ufficio ma non abilitato al patrocinio in cassazione e rinunciante per incompatibilità con altro precedente, pure nominato d’ufficio), pari a 11 mesi e 3 giorni di reclusione e 500 Euro di multa (essendovi altro residuo di pena di 200 Euro oltre ai 300 condonati), senza alcuna ulteriore pendenza.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevato che il ricorso (che comunque pareva tardivo) si limitava a riproporre la richiesta di merito senza indicare le ragioni di diritto che avrebbero inficiato il provvedimento impugnato, chiedeva che ne fosse dichiarata l’inammissibilità.

Il ricorso va accolto: implicitamente richiamando gli atti dei predecessori e dando per presupposta la conoscenza dei dati (che peraltro riassume), esso deduce violazione di legge lì dove il provvedimento impugnato, nel dichiarare di prendere atto dei rilievi contenuti nell’opposizione al precedente, reso de plano, dichiarava estinta per indulto la pena inflitta con le due sentenze ancora in esecuzione, pari a mesi 11 e giorni 3 di reclusione, precisando che il beneficio non "copriva" il residuo di mesi 2 e giorni 17 ancora da scontare.

Orbene, il provvedimento impugnato, nella sua eccessiva sinteticità (con conseguente scarsa comprensibilità) contiene un’apparente contraddizione (che il ricorso impugna sub specie della violazione di legge) che solo il giudice dell’esecuzione può chiarire, non essendo dato comprendere, una volta che si afferma condonata l’intera pena in esecuzione (mesi 11 e giorni 17), donde residuino i mesi 2 e giorni 17 non "coperti" dal condono e perchè non lo siano.

Si impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Tolmezzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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