Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-10-2011, n. 5524 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a.Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 298 del 2009, proposto da L. S., maresciallo della Guardia di Finanza, avverso il giudizio di non idoneità all’avanzamento per anzianità al grado superiore con riferimento all’aliquota determinata al 31 dicembre 2007, espresso il 29 aprile 2009 dalla Commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, nonché avverso ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso (in ispecie, avverso la sanzione disciplinare del rimprovero inflittagli dal Comandante della Compagnia di Bolzano il 12 febbraio 2009 e i giudizi espressi nelle schede valutative), provvedeva come segue:

(i) dichiarava irricevibile il ricorso, nella parte in cui era teso all’impugnazione della sanzione disciplinare e dei giudizi contenute nelle c.d. valutazioni caratteristiche, per tardività;

(ii) accoglieva il ricorso proposto avverso il giudizio di non idoneità, segnatamente le censure di violazione del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in relazione alla l. 10 maggio 1983, n. 212, e di difetto d’istruttoria, per avere la Commissione d’avanzamento espresso il proprio giudizio sulla base di fatti verificatisi successivamente al periodo oggetto di scrutinio (22 luglio 2005 – 31 dicembre 2007), con particolare riguardo a un episodio di rilevanza disciplinare avvenuto il 2 febbraio 2009, per il quale al ricorrente con provvedimento del 12 febbraio 2009 era stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero.

Il T.r.g.a. annullava dunque l’impugnato giudizio di non idoneità e condannava l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di causa.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Amministrazione soccombente, censurando l’erronea applicazione della normativa disciplinante l’avanzamento per anzianità al grado superiore dei sottufficiali della Guardia di Finanza, di cui ai sopra citati provvedimenti legislativi, in quanto detta disciplina non limitava l’ambito cognitivo della Commissione d’avanzamento alla considerazione dei soli elementi riferibili allo stretto periodo di riferimento, ma, in applicazione del principio di attualità del giudizio di idoneità, lo estendeva anche ad elementi relativi al periodo intercorrente tra la formazione dell’aliquota e lo scrutinio, "atteso che il valutando ha continuato, nell’arco di tempo in questione, a rivestire sempre il medesimo grado" (v. così, testualmente, il ricorso in appello), sicché la Commissione legittimamente aveva preso in considerazione anche la sanzione disciplinare del 12 febbraio 2009. L’Amministrazione appellante censurava inoltre l’erronea omessa considerazione, nell’impugnata sentenza, che il giudizio di non idoneità non si fondava solo sulla sanzione disciplinare, ma anche sui giudizi conseguiti dal ricorrente nelle c.d. valutazioni caratteristiche periodiche relative al periodo di scrutinio, attestati sulla qualifica minimale "nella media". Chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, il rigetto del ricorso in primo grado.

3. Costituendosi, l’appellato contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto, a sua volta proponendo appello incidentale avverso la declaratoria d’irricevibilità dell’impugnativa del provvedimento disciplinare e dei giudizi contenuti nelle c.d. valutazioni caratteristiche, trattandosi di atti presupposti del gravato giudizio di non idoneità.

4. All’odierna udienza camerale, fissata per la trattazione dell’istanza di sospensiva, le parti venivano avvisate della possibilità della pronuncia di una sentenza in forma semplificata e la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Premesso che l’appello incidentale è manifestamente infondato, attesa l’immediata valenza lesiva sia del provvedimento disciplinare, sia dei giudizi espressi nei confronti dell’odierno appellato nelle c.d. valutazioni caratteristiche, divenuti definitivi in quanto non tempestivamente impugnati, con conseguente corretta declaratoria d’irricevibilità del ricorso nella parte in cui investiva detti provvedimenti, si osserva che l’appello principale dell’Amministrazione è fondato e merita accoglimento.

Giova rilevare, in linea di fatto, che il gravato giudizio di non idoneità – espresso in data 29 aprile 2009, dopo che la valutazione era stata sospesa per cause impeditive, trovandosi l’odierno appellato in seguito a un infortunio, a far tempo dal 23 giugno 2008, dapprima ricoverato in luogo di cura, poi in licenza straordinaria di convalescenza e quindi in aspettativa – era motivato sia con riferimento alla "sanzione disciplinare inflitta dalla quale emerge che il valutando, in qualità di capo pattuglia, ha tenuto in servizio un comportamento negligente così palesando significative connotazioni negative riguardanti il senso del dovere e della responsabilità", sia con riguardo alla "documentazione caratteristica, attestata… sulla qualifica minimale, ai fini dell’accertamento circa il possesso, da parte dell’ispettore, di tutte le qualità necessarie per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore al quale sono connesse maggiori responsabilità di comando e di controllo" (v. così, testualmente, il verbale del giudizio di non idoneità).

In linea di diritto, non è condivisibile l’assunto del T.r.g.a., secondo cui la sanzione disciplinare (come sopra esposto, ormai irrevocabile) non poteva essere presa in considerazione nell’ambito del giudizio di idoneità all’avanzamento al grado superiore, in quanto successiva al periodo di scrutinio. Infatti, secondo recente orientamento del Consiglio di Stato, condiviso da questo Collegio, dall’art. 56 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 – il quale prevede la sospensione della valutazione del sottufficiale per determinati fatti, tra cui anche i procedimenti disciplinari, sopravvenuti all’iscrizione nell’aliquota dell’avanzamento e anche alla pubblicazione del relativo quadro -, può desumersi il principio (argomentando a fortiori), che ai fini della progressione in carriera si deve tener conto delle sanzioni irrogate a conclusione di detti procedimenti, la cui sopravvenienza determina la sospensione della valutazione; ciò, al fine di garantire la progressione in carriera dei soli militari meritevoli dell’avanzamento, nonché tenendo conto della scissione temporale che esiste tra il procedimento di valutazione, l’iscrizione nel quadro di avanzamento e i provvedimenti che in concreto dispongono il conseguimento del grado superiore (v., in tal senso, C.d.S., Sez. IV, 19 novembre 2009, n. 7271).

Si aggiunga che il gravato giudizio di non idoneità non si fonda solo sulla circostanza sopravvenuta dell’irrogazione della sanzione disciplinare, ma – come emerge dalla sopra citata motivazione del giudizio della Commissione di avanzamento – anche sulle risultanze delle valutazioni periodiche dell’odierno appellato, che riportano la qualifica minimale "nella media", la quale, combinata alla sanzione, determinava il responso di non idoneità, sicché il giudizio medesimo deve ritenersi congruamente motivato e sorretto da idonei elementi istruttori, sottraendosi per il resto, sotto il profilo della valutazione di merito, al sindacato del giudice amministrativo (v. sul punto, ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 29 agosto 2001 n. 4568).

Quanto, poi, alla documentazione prodotta dall’odierno appellato a suffragio della propria idoneità all’avanzamento al grado superiore, si tratta di documentazione in gran parte sopravvenuta alla conclusione delle operazioni della Commissione (v., in particolare, l’attestato di benemerenza del 10 dicembre 2009, la scheda valutativa del 20 gennaio 2010 e l’encomio semplice del 9 febbraio 2010), e dunque necessariamente esulante dall’ambito cognitivo del procedimento d’avanzamento sfociato nel gravato giudizio di non idoneità.

Per le esposte ragioni, in reiezione dell’appello incidentale, in accoglimento dell’appello principale e in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso in primo grado, con assorbimento di ogni altra questione.

6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello incidentale, accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso in primo grado; dichiara le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *