Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 23-09-2011, n. 34720

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 26/7/10 il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava inammissibile la richiesta di incidente probatorio (perizia contabile) avanzata dalla difesa di C.V. sia per la mancata notifica della richiesta medesima alle altre parti sia per essere stata la stessa depositata dopo la conclusione delle indagini.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge per la abnormità del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui escludeva la possibilità di chiedere l’incidente probatorio dopo la conclusione delle indagini: premesso che l’indagato era venuto a conoscenza del procedimento a suo carico solo con la notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., la tesi del Gip collideva con i principi costituzionali della parità delle parti e del diritto di difesa ( art. 111 Cost. e art. 24 Cost., comma 2) e con la stessa giurisprudenza costituzionale in materia (sent. 10/3/94 n. 77).

Irragionevole, pertanto, una volta affermato che l’incidente probatorio possa essere chiesto non solo (ex artt. 392 e 393 c.p.p.) in pendenza dei termini per le indagini preliminari ma anche in sede di udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio (giusta la giurisprudenza richiamata), che non lo possa essere nella fase intermedia. Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ricordando come il provvedimento del Gip che accoglie o respinge l’incidente probatorio sia sottratto ad ogni impugnazione, chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso (peraltro neppure ricorrendo la dedotta abnormità del provvedimento impugnato).

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Per un verso, come correttamente osservato dal PG (ma vedi anche Cass., 4, sent. n. 42520 del 7/10/09, rv. 245780, Antonelli e altri), contro il provvedimento in esame non è previsto alcun mezzo di impugnazione (laddove, in materia, vige il principio di tassatività), nè il provvedimento stesso può essere definito abnorme (è da qualificarsi tale quel provvedimento che sia in contrasto con l’intero sistema processuale e risulti pronunciato al di fuori dei poteri dell’organo decidente, determinando un’irrisolvibile stasi del procedimento), e, per altro verso, il ricorso non tiene conto del primo rilievo del decidente e, cioè, che la richiesta di incidente probatorio non era stata notificata alle altre parti, come prescrive l’art. 395 c.p.p.. Irrilevanti, pertanto, le deduzioni del ricorrente circa la pretesa incostituzionalità della scelta legislativa. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

visto l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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