Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-01-2012, n. 1356 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Con atto ritualmente notificato E.G. proponeva appello avverso la sentenza n. 238/2002 emessa dal Giudice di Pace di Gragnano e depositata in data 19.2.2002, con la quale rigettava la domanda della medesima proposta nei confronti di P.G. e dell’Edera Assicurazioni s.p.a.. Deduceva in proposito, quale unico motivo, l’errata affermazione del primo giudice circa la carenza di prova della proprietà del veicolo investitore in capo ad essa P.. Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni come richiesti in primo grado. Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, in composizione monocratica, confermava quanto statuito in primo grado, con decisione depositata in data 14.2.2006.

Ricorre per cassazione E.G. con un unico articolato motivo; non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 1367, 2043, 2054, 2697 c.c., artt. 101, 102, 106, 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 156, 157, 159, 269, 311, 329, 354 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 24, 111 Cost., L. n. 990 del 1969, artt. 18, 23; violazione del divieto di reformatio in peius della decisione di primo grado;

nullità della sentenza e del procedimento; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5). Si afferma in particolare che censurabile è la decisione in esame ove ha affermato che l’atto di integrazione del contraddittorio notificato a P. G. nel giudizio di primo grado è del tutto inammissibile.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su una censura riguardante l’integrazione del contraddittorio a fronte della ratio decidendi dell’impugnata decisione basata sull’applicabilità, nella vicenda in esame, di quanto disposto dall’art. 345 c.p.c. (nuovo testo).

Il Tribunale, infatti, dopo aver ritenuto preliminare la questione della produzione in appello di documento irritualmente prodotto in primo grado ed aver affermato che "merita, dunque, adesione l’assunto secondo cui la distinzione tra documenti e mezzi di prova è determinata dal particolare meccanismo che la richiesta di prova per documenti comporta", giunge ad affermare che "le argomentazioni sinora svolte forniscono le coordinate per una lettura dell’art. 345, comma 3, che, nel rigido rispetto del dato normativo, tenga conto, al fine di evitare discrasie ed antinomie ordinamentali, che la L. n. 353 del 1990, sovvertendo la precedente disciplina della novella del 1950, ha aggiunto al preesistente divieto di domande nuove anche quello di nuove eccezioni e nuovi mezzi istruttori sicchè, come è stato da tutti riconosciuto, il pervenire alla pressochè totale abolizione dello ius novorum ha fatto assumere all’appello il carattere della revisio prioris istantiae, per essere stati eliminati quegli elementi spuri che permettevano la configurazione del giudizio di gravame come una prosecuzione ed un completamento di quello di primo grado….. in considerazione di tali principi in relazione alle preclusioni che, nel giudizio d’appello, incontra la produzione dei documenti, l’appello va anche sotto tale profilo rigettato perchè il documento (estratto cronologico del Pra) risulta essere stato prodotto dalla parte soltanto nel presente giudizio di appello all’atto della sua costituzione in giudizio".

Tale zatio, come detto, esula da quanto dedotto in ricorso.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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