Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 23-09-2011, n. 34719 Imputato detenuto o internato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 2/12/10 il Tribunale di Torino, giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente sollevato nell’interesse di K.L. avverso la sentenza emessa il 30/5/07 dallo stesso Tribunale nei confronti del K., inteso alla declaratoria di non esecutività della stessa per omessa notificazione dell’estratto contumaciale alla parte e mancata traduzione degli atti processuali in lingua comprensibile all’imputato; e volto in subordine alle rimessione nel termine per impugnare, il mancato compimento delle formalità di legge avendo gravemente inficiato la possibilità dell’imputato di conoscere la sentenza e di far valere le proprie ragioni in appello. Il Tribunale osservava come l’eccezione relativa alla mancata traduzione degli atti doveva esser fatta valere nel processo, a sua volta ritualmente definito con sentenza esecutiva, l’estratto contumaciale essendo stato notificato nelle forme della compiuta giacenza; inoltre l’imputato era ben a conoscenza del processo a suo carico, durante il quale era stato assistito da difensore nominato di fiducia, che, tra l’altro, nulla aveva eccepito sulla mancata conoscenza della lingua (che peraltro non vi era ragione di ritenere che l’imputato non conoscesse).

Ricorreva per cassazione la difesa del K., deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pretesa indeducibilità davanti al giudice dell’esecuzione della nullità verificatasi nel processo (ormai esaurito); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pretesa idoneità della notificazione per compiuta giacenza (l’impossibilità della notifica al domicilio avrebbe dovuto comportare quella al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4; non erano state eseguite tutte le debite ricerche ex artt. 157 e 159 c.p.p.; la norma sulla compiuta giacenza dopo dieci giorni era stata dichiarata incostituzionale con conseguente nullità della modalità corrispondente); 3) vizio di motivazione in ordine alla negata rimessione in termini, il K. avendo appreso della condanna solo quando, il 26/6/10, aveva ricevuto comunicazione circa il possibile rigetto dell’istanza di rinnovazione del proprio permesso di soggiorno. Concludeva in conformità (24/12/10).

Nel suo parere il PG presso la S.C. (14/4/11), ritenendo il ricorso manifestamente infondato, ne chiedeva la dichiarazione di inammissibilità.

Con memoria 17/6/11 la difesa insisteva nelle proprie deduzioni (in ordine al primo motivo di ricorso, in particolare, precisava che la nullità deducibile solo davanti al giudice dell’esecuzione era la mancata traduzione dell’estratto contumaciale in lingua nota all’imputato).

Il ricorso, infondato in ogni motivo, va rigettato.

Va dato atto in primo luogo della puntualizzazione contenuta nella memoria, per cui la doglianza, sollevata nell’incidente di esecuzione, deve intendersi relativa solo alla mancata traduzione, in lingua nota all’imputato, dell’estratto contumaciale. E’ così riconosciuta l’esattezza del principio, già ricordato dal giudice dell’esecuzione, per cui le corrispondenti doglianze riferite ad eventuali nullità del genere verificatesi nel processo andavano dedotte in quella sede.

Ciò posto, anche così puntualizzata, la censura è infondata. La giurisprudenza citata dal ricorrente è minoritaria nella giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata prevalentemente, anche di recente, per il principio opposto (v.

Cass., 1, sent. n. 24514 del 31/3/10, rv. 247760, Hassan: "La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all’imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta"; ma anche Cass., 1, n. 1687 del 31/4/10, rv. 247073, Culi: "Non sussiste obbligo di traduzione in lingua nota allo straniero alloglotta che non comprenda la lingua italiana dell’estratto contumaciale di sentenza"; e ancora, da ultimo, Cass., sez. 2, n. 11311 del 17/12/10, dep. 22/3/11, rv.

249948, Ticu e altri: "La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all’imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta").

Tanto premesso sulla lingua di redazione dell’estratto contumaciale, va rilevato che nel caso in esame la sua notificazione non è avvenuta a mezzo posta, ma a mezzo dell’ufficiale giudiziario. Ne consegue che è un fuor di luogo il richiamo contenuto nel secondo motivo di ricorso (e nel corrispondente punto della memoria difensiva) alla pronuncia della Corte costituzionale sulla compiuta giacenza nei dieci giorni previsti dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 (sent. n. 346 del 23/9/98). Infondate per la stessa ragione tutte le censure che attengono alla regolarità della notificazione medesima, nel caso essendo stati rispettati tutti gli adempimenti previsti nell’art. 157 c.p.p. (i soli pertinenti, non essendosi trattato di notifica impossibile o di imputato irreperibile).

Infondato pure il motivo riguardante la negata rimessione nel termine per impugnare: corretta l’osservazione del giudice di merito per cui la qualità fiduciaria del difensore dell’imputato (presente in persona del suo sostituto ex art. 102 c.p.p. all’udienza del 30/5/07 in cui fu emessa la sentenza) esclude di per sè la dedotta possibilità che, in concreto, l’interessato non abbia avuto conoscenza della condanna subita (citata, nel caso analogo del latitante munito di difensore di fiducia, Cass., 6, n. 66 del 2/12/09, dep. 7/1/10, rv. 245343, Condello).

Al rigetto del ricorso segue ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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