Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 23-09-2011, n. 34718 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 9/12/10 la Corte di Appello di Roma rigettava il ricorso proposto da T.S. avverso il decreto 5/1/10 del Tribunale di Frosinone che applicava nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della PS per la durata di un anno.

La Corte rilevava come il T., portatore di numerosi precedenti penali, non avesse mai cessato di delinquere e la stessa sua asserita attività di collaboratore di giustizia dopo il suo ultimo arresto per droga si era risolta in una mera ammissione di responsabilità per fatti pregressi e nell’indicazione di nominativi marginali rispetto ai principali trafficanti di droga.

Ricorreva per cassazione la difesa del prevenuto, deducendo violazione di legge per mancata osservanza dell’obbligo di motivazione: i reati commessi dal T. erano risalenti negli anni e più recente – a parte gli arresti per droga (12/5/08) e riciclaggio (14/7/08) – si annoverava solo una denuncia per minaccia, lesioni personali e ingiuria, non significativa ai fini della pericolosità sociale e della pretesa assenza di un reddito lecito;

la Corte invece non aveva considerato il sia pur modesto reddito complessivo familiare del soggetto e la sua recente collaborazione con la giustizia (dopo l’arresto per il riciclaggio e non per la droga), che non solo non era irrilevante, ma attestava il suo intento di cambiare vita. Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, contenente solo censure di fatto.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Esso, sostanzialmente deducendo vizio di motivazione (non previsto per i ricorsi per cassazione in materia di prevenzione: L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11), tende a provocare una nuova valutazione nel merito dei dati utilizzati dal giudice della prevenzione con corretto giudizio, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Il provvedimento impugnato, infatti, ha correttamente valutato gli elementi a sua disposizione, con motivazione congrua, adeguata e priva di errori di diritto: l’attuale pericolosità del soggetto è legittimamente desunta dalla sua costante inclinazione a delinquere (qual è dimostrata, anche, dalle ultime vicende giudiziarie) e dall’assenza di un lecito reddito personale. Giustificata, a fronte di ciò, la cautela del giudicante nel valutare nel senso di una cessata pericolosità sociale i segnalati accenni collaborativi. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Visto l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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