Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-01-2012, n. 1354 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 19 dicembre 2005 la Corte di appello di Firenze, su gravame principale di C.E. ed incidentale della Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. confermava la sentenza del Tribunale di Siena n. 32 del 2001.

Con tale sentenza il Tribunale di Siena, adito con citazione dal C., che aveva convenuto in giudizio G.N. e la R.A.S, esponendo che il (OMISSIS), mentre viaggiava sulla propria autovettura, veniva investito in (OMISSIS) da altra autovettura, assicurata per la r.c.a con la RAS, di proprietà e condotta dal G., dichiarava la responsabilità esclusiva nella causazione dell’incidente del G. che condannava in solido a risarcire al C. il danno liquidato, al netto della provvisionale già corrisposta, in lire 98.413.820, oltre spese di lite. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione C.E., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la sola Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.. Le parti costituite hanno depositato rispettive memorie.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che il ricorso non necessita dei quesiti di diritto, trattandosi di impugnazione contro sentenza emessa anteriormente al 2 marzo 2006. 1.-Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4; motivazione insufficiente e contraddittoria sul tema del reddito prodotto – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) il ricorrente si duole dell’errata applicazione dell’art. 4 su indicato. Di vero, e premesso che la ratio della norma va individuata nella volontà del legislatore di determinare la perdita del reddito da parte del professionista a criteri possibilmente e agevolmente individuabili, ossia ai redditi dichiarati nei tre anni precedenti al sinistro e, quindi, percepiti e denunciati, il giudice dell’appello sulla base della dichiarazione fiscale relativa ai redditi del 1994 e non già alla dichiarazione del Commissario giudiziale della Errebi del 23 ottobre 1995, relativa alla soma di lire 64.016.000 richiesta dal C. per le sue prestazioni professionali, ha negato al professionista detta somma, affermando che non si trattava di reddito percepito nel 1994.

Questo stralcio del reddito si pone in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (v. p.7 ricorso) (Cass. n. 1936/94; Cass. n. 15025/00) e che va ribadito, secondo il quale, gli incrementi patrimoniali detraibili con ragionevole previsione del lavoro svolto, pur se non ancora introitati al tempo del sinistro o nei tempi precedenti e come indicati dall’interessato, vanno considerati.

Nel caso di specie, la richiesta del C. era del 12 dicembre 1994 e, quindi, fatta prima che si verificasse l’incidente del (OMISSIS).

Pertanto, il motivo va accolto e la sentenza impugnata va cassata sul punto.

2.- Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4; motivazione insufficiente e contraddittoria sul tema del danno per invalidità permanente – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) il ricorrente si duole che il risarcimento del danno dato il grado elevato della invalidità permanente (22%) sia stato liquidato in via equitativa e non già con applicazione del coefficiente di capitalizzazione relativo all’età e con deduzione del 35% per scarto tra vita fisica e vita lavorativa, dovendosi considerare anche il danno fiscale. La censura va disattesa, in quanto, facendo corretta applicazione dei principi ermeneutici espressi da questa Corte e che richiama, (Cass. n. 6291/03; Cass. n. 15823/05; Cass. n. 16896/10) nonchè in considerazione del lavoro del C. (ragioniere commercialista libero professionista) e dell’entità dei postumi permanenti, dell’età del C. al momento del sinistro (56 anni) il giudice dell’appello ha ritenuto che quel danno avesse incidenza negativa sul reddito futuro, ma non in modo tale da corrispondere al corrispondere al gradi di invalidità come accertato.

Si tratta di giudizio in fatto documentalmente motivato.

3.-Il terzo motivo (motivazione erronea, insufficiente, contraddittoria sul tema della prova del danno odontoiatrico e conseguente richiesta risarcitoria – art. 360 c.p.c., n. 5) va disatteso.

Infatti, il giudice dell’appello ha ritenuto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, che riporta certificazioni e stralci della CTU, che nel caso in esame mancava completamente la prova del nesso di causalità tra i danni odontoiatrici denunciati ed il sinistro.

Si tratta di valutazione in fatto, esclusivamente riservata al giudice del merito, che affronta una quaestio facti, qual è l’esistenza o meno di un nesso eziologico di fronte al quale ha ritenuto semplicemente mancante la prova. Di vero, non solo il certificato del 10 maggio 1995 nulla dice circa tale nesso eziologico, perchè si limita a riferire di forte dolore alla emiarcata mandibolare sinistra "stante alle sue dichiarazioni" in seguito ad un incidente stradale, ma la stessa CTU si richiama agli accertamenti eseguiti da specialista odontoiatra di fiducia dell’attore, il cui certificato del 6 marzo 1997 allegato alla CTU nulla ha detto in ordine al nesso di causalità e nulla, aggiunge il giudice dell’appello, potrebbe dire la nuova CTU richiesta dal C., considerato il tempo trascorso e la totale assenza di idonea documentazione medica prossima all’epoca del sinistro relativa ai danni in esame.

Conclusivamente, quindi, va accolto il primo motivo del ricorso e, nei limiti del motivo accolto, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di cassazione;

rigetto nel resto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, nei limiti del motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di cassazione; rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012

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