Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 23-09-2011, n. 34717

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 11/1/11 la Corte di Appello di Bari, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di P.A. volta all’anticipazione della decorrenza della pena di anni 30 di reclusione complessivamente determinata ex art. 78 c.p. con provvedimento di cumulo del 29/4/08 (sommatoria di cumuli parziali per via dei diversi periodi di carcerazione patiti sia in sede preventiva che esecutiva e della commissione dei relativi reati in epoche diverse, anteriormente, contestualmente e successivamente ai periodi stessi, con data iniziale di espiazione 1/1/92).

La richiesta era stata formulata a seguito del riconoscimento della continuazione, con provvedimento dello stesso giudice dell’esecuzione del 21/4/09, tra i reati di cui a tre delle (sette) sentenze in esecuzione. Ne sarebbe dovuta conseguire, secondo l’istante, l’anticipazione della data iniziale al 3/2/89, data in cui il P. era stato tratto in arresto per i detti tre reati unificati. Invece il successivo provvedimento della Procura aveva confermato la data iniziale, rissata nel precedente cumulo nell’ 1/1/92. Nel rigettare la richiesta il giudice dell’esecuzione osservava come nel caso in esame andasse salvaguardato il principio in materia di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4 per cui ".. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". E ciò anche nell’ipotesi in cui i reati interessati siano riconosciuti in continuazione.

Ricorreva per cassazione la difesa del P., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: in principalità osservava che per il reato unitariamente considerato in continuazione, ultimo commesso, P. era stato arrestato il 3/2/89 e in secondo luogo che pure l’ultimo dei tre reati riconosciuti in continuazione era stato commesso prima dell’1/1/92 (il 10/11/90). Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo i principi affermati nel provvedimento impugnato, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso, generico e manifestamente infondato, è inammissibile. La Corte di Appello ha fatto puntuale applicazione dei principi: dopo aver dato atto – in un caso come il presente, di applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 c.p. a reati commessi in tempi diversi e con diversi periodi di carcerazione – del corretto operato del PG nel procedere alla formazione di cumuli separati, ricomprendendo in ciascuno di essi solo le condanne i cui reati erano stati commessi in epoca anteriore alle varie carcerazioni (escludendo un’unitaria e globale detrazione del presofferto), ha propriamente ricordato la giurisprudenza di legittimità in argomento, che esclude la possibilità di beneficiare del credito di pena in relazione a carcerazioni sofferte prima della commissione dei reati anche in caso di applicazione della continuazione (rv. 237353, 212215, 216418): gli eventuali pregressi di pena o di custodia cautelare per ciascun reato sono valutati in modo autonomo rispetto al trattamento determinato dal riconoscimento del vincolo continuativo.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

visto l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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