Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 23-09-2011, n. 34689 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 29/6/10 emessa a seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Gorizia assolveva A.I., perchè il fatto non sussiste, dai reati ascrittigli ((OMISSIS)) di illecito rientro nel territorio dello Stato (capo A) dello straniero irregolare dopo la sua espulsione (Verona, 26/1/10) e di false generalità rese a un p.u. (capo B). Ciò per la violazione dell’art. 3 CEDU: l’ A. – di nazionalità afgana, analfabeta e parlante solo la lingua pharsi – non era stato messo in grado di chiedere, prima del processo, l’asilo politico in Italia e di fornire le corrette generalità (molto simile al vero nome, infatti, il fonema trascritto nel verbale della Pg di Verona).

Ricorreva per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Trieste, deducendo vizio di motivazione: l’ A. risultava conoscere abbastanza bene la lingua inglese (in cui erano redatte le disposizioni non ottemperate) e l’obbligo a suo carico non era quello di tornare in Afghanistan ma quello di lasciare il territorio italiano; le diverse dizioni del suo nome verbalizzate nei vari atti che lo riguardavano portavano a ritenere che le stesse corrispondessero a quelle di volta in volta rilasciate dall’interessato. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva la conversione del ricorso in appello. Nessuno compariva per l’imputato.

La richiesta del PG è corretta. Il ricorso immediato per cassazione ( art. 569 c.p.p.) non può essere proposto quando, come nella specie, è dedotto vizio di motivazione ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "e"). In tal caso il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. Va disposto in conseguenza.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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