T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 12-10-2011, n. 4675 Ammissione al concorso Domanda di partecipazione e documenti Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il gravame in epigrafe notificato il 16 luglio 2010.depositato il successivo 30 luglio il signor A.L.L. premesso che ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’ assunzione con contratto a tempo indeterminato di 2 unità di personale con profilo di tecnologo- III livello professionale- indetto dalla Stazione Zoologica A.D. con bando n. 13/2009 pubblicato nella G.U n. 87 del 10 novembre 2009, impugna i provvedimenti nella stessa epigrafe indicati censurandoli con quattro articolati motivi:

Con il primo motivo il ricorrente, collocato nella impugnata graduatoria al terzo posto con punti 81,5 dopo i due controinteressati M. F. e A.A., risultati alla stregua della gravata graduatoria, vincitori del concorso, rispettivamente con punti 82,4 e 88, assume che M. F. avrebbe, nella busta contenente la domanda di partecipazione al concorso, inserito i propri titoli non in plico chiuso così come previsto dall’art. 8 del bando.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta una non corretta valutazione dei propri titoli per i quali sarebbero stati a lui inesattamente attribuiti punti 9,5 per omessa valutazione di n. 3 corsi svolti all’estero di durata inferiore a 30 giorni e di ulteriori 5 corsi nazionali ed altri che se valutati in suo favore gli avrebbero fatto guadagnare una posizione poziore rispetto a M. con conseguente suo diritto alla nomina

Con il terzo motivo l’istante segnala che nella gravata graduatoria sarebbero stati inseriti candidati non in possesso del titolo di dottore di ricerca né di contratti e/o assegni di ricerca di durata triennale ma solo di formazione per canali di formazione equivalenti che previsti dal bando n. 13/2009 senza essere adeguatamente specificati renderebbero in parte qua lo stesso bando illegittimo..

Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente lamenta il diniego di accesso agli atti oppostogli in violazione dell’art. 22 della L. 241/1990.

Con atto notificato il 23.03.2011 depositato l’1.4.2011 proponevano ricorso incidentale e condizionato i due candidati F.M. e Andrea Affuso collocati nella predetta graduatoria in posizione pozione rispetto al ricorrente. Detto ricorso incidentale è articolato su un solo motivo a struttura complessa.

In corso del presente giudizio la Commissione esaminatrice del concorso procedeva ad un riesame delle posizioni del ricorrente e dei controiteressati pervenendo con verbali n. 4 e 5 in particolare alla modifica in melius dei punteggi attribuiti al controinteressato M. e confermando peraltro l’ordine della graduatoria originariamente approvata. La resistente Stazione depositava i verbali 4 e n. 5 recanti le nuove determinazioni della Commissione esaminatrice. I suddetti verbali nn. 4 e 5 erano impugnati dal ricorrente principale con motivi aggiunti articolati su n. 2 argomentate censure alle quali replicavano con distinte memorie la Stazione resistente e i due controinteressati dianzi indicati.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2011 il ricorso era trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Per ragioni di economia e di pregiudizialità logica va esaminato con priorità il ricorso principale posto che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la illegittima ammissione al concorso de quo del dr. F.M. utilmente classificato nella gravata graduatoria. Non è invero contestabile che all’eventuale accoglimento di tale censura seguirebbe l’avanzamento nella graduatoria del ricorrente con acquisizione da parte sua della posizione di secondo graduato e della pretesa alla sua nomina con conseguente inammissibilità delle impugnative incidentali e dei motivi aggiunti.

Venendo quindi all’esame del primo motivo incentrato, ripetesi, sulla illegittima ammissione del M. al concorso de quo è bene subito rilevare che il ricorrente fonda l’assunto sul disposto dell’art. 8 del bando di concorso secondo cui "Ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 7, nella stessa busta contenente la domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà inserire un plico chiuso comprendente la seguente documentazione:

1) curriculum vitae et studiorum…..

2) titoli di cui al curriculum….

3) elenco in quattro copie di tutti i documenti e titoli di cui al precedente punto 2);

4) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero massimo di cinque, le pubblicazioni e/0 i rapporti tecnici…..

Orbene sulla circostanza che il M. avrebbe racchiuso, nella busta contenente la sua domanda, i documenti rappresentativi dei propri titoli in modo sciolto e libero senza racchiuderli, come prescritto dal riportato art. 8 del bando, in plico chiuso, il ricorrente fonda il primo motivo adducendo che il M. avrebbe dovuto essere escluso dal concorso. L’assunto merita di essere condiviso. E’ pacifica in fatto la circostanza segnalata dal ricorrente. Lo conferma, tra l’altro, implicitamente la critica che tutte le controparti del ricorrente hanno sviluppato in termini di contestazione della rilevanza invalidante della segnalata anomalia. Ciò detto conviene brevemente accennare alla ratio della riferita prescrizione non senza aver preliminarmente puntualizzato che sul piano della ermeneutica del precetto all’esame non sarebbe corretto ritenere inutiliter datum uno specifico adempimento inserito nella struttura del precetto medesimo. In disparte la considerazione che le clausole di dubbia significazione e portata devono ( art. 1367 c.c.), per il principio di conservazione dei valori giuridici, "interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno", va osservato che il controverso adempimento si spiega agevolmente con la considerazione che esso è posto a presidio e garanzia della imparzialità dell’azione amministrativa e vale ad assicura che la commissione esaminatrice nella procedure concorsuali in genere, in particolare in quelle previste per esame e titoli, non debordi, in sede di determinazione del valore da attribuire ai singoli titoli, dai principi di logicità e imparzialità ( art. 97 Cost.), esercitando il relativo potere in modo distorto e deformato. Venendo all’esame della fattispecie concreta si comprende quindi la ragione per la quale l’Amministrazione ha consentito l’ inserimento dei titoli nella stessa busta contenente la domanda di partecipazione al concorso (la relativa statuizione risponde ad una esigenza organizzatoria di economia e di efficienza) ed ha per converso prescritto di racchiudere sì nella stessa busta i titoli ma in plico separato. La separatezza, nella stessa busta delle due entità, domanda e titoli, è evidentemente preordinata al fine di assicurare che la Commissione giudicatrice operi la graduazione dei punteggi al buio senza la previa conoscenza da parte sua della paternità dei titoli prodotti dai singoli candidati in modo tale quindi da escludere in radice il sospetto che la graduazione sia predeterminata in favore di taluni candidati.Cosi ricostruita la sua ratio, l’adempimento prescritto dal precetto all’esame deve ritenersi intrinseco alla logica stessa dei concorsi che si svolgono anche per titoli e coessenziale al relativo meccanismo selettivo, una sorta di precondizione cioè imposta dalla funzione, propria di tale meccanismo, di mezzo di scelta del candidato più meritevole

Trattasi del resto di principio generale nel sistema, costantemente applicato, a cui risultano informate tutte le procedure concorsuali e selettive di soggetti in base a determinati titoli. Di ciò evidentemente era ben consapevole l’Amministrazione in sede di predisposizione del bando del concorso de quo, al punto da far ritenere superfluo inserire la mancata osservanza della prevista formalità nel novero delle cause di esclusione dal concorso: la connotazione di fattore intrinsecamente qualificante della procedura selettiva per titoli che si è dimostrato essere proprio dell’adempimento prescritto dall’art. 8 del bando ha ragionevolmente portato la p.a alla conclusione che la mancata osservanza del predetto adempimento da parte di un candidato costituisce un irrimediabile attentato alla segretezza e alla imparzialità dell’agire amministrativo rendendo inutile comprendere la ipotesi della sua inosservanza nel novero delle cause di esclusione dal concorso. Alla stregua delle considerazioni svolte deve dunque concludersi che il dr F.M. avendo violato nella specie la disposizione dell’art. 8 bando non poteva essere ammesso al concorso de quo e al contrario doveva essere escluso dalla partecipazione allo stesso.

Si pone a questo punto il problema della determinazione della portata invalidante della anomalia accertata e dei limiti dell’annullamento della gravata graduatoria. Occorre in altri termini stabilire se la relativa invalidità investa l’intero concorso comportandone l’annullamento totale con conseguente sua rinnovazione oppure sia solo parziale, limitata cioè alla declaratoria della illegittima ammissione al concorso del candidato M.. Il Collegio ritiene corretta la soluzione dell’annullamento parziale. Ciò non solo e non tanto in applicazione del principio "utile per inutile non vitiatur" ma anche e soprattutto per il differente punto di incidenza della accertata invalidità. Mentre infatti la violazione da parte del candidato M. della mancata chiusura in plico chiuso dei titoli da lui prodotti rileva come circostanza astrattamente perturbatrice della volontà della Commissione giudicatrice (creando il sospetto che la Commissione, in sede di prefissione dei criteri di valutazione dei titoli, possa determinarsi non imparzialmente, con favor per il possessore dei titoli conosciuti prima del dovuto) nessun effetto invalidante può annettersi alla stessa anomalia sulla sorte del concorso. In mancanza di espressa deduzione e dimostrazione, da parte degli interessati, di specifici profili patologici dei suddetti criteri di valutazione in dipendenza causale della originaria anomalia, deve escludersi che nella fattispecie concreta vi sia stata una effettiva proiezione negativa della riferita anomalia sulla correttezza di detti criteri di valutazione.

Alla luce di tutto quanto precede deve dunque concludersi, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte, che la graduatoria impugnata deve ritenersi illegittimamente formulata dalla pubblica Amministrazione.

Ne deriva che detta graduatoria deve essere annullata nella parte in cui contempla il dr. F.M., con depennamento di quest’ultimo dalla stessa graduatoria e rideterminazione in essa della nuova posizione del ricorrente, con i conseguenti provvedimenti a lui favorevoli.

Va disattesa la richiesta di risarcimento danni per infondatezza della relativa pretesa, non sorretta da adeguato supporto probatorio in ordine sia alla consistenza del danno sia alla ricorrenza degli elementi costitutivi della invocata fattispecie.

L’accoglimento del ricorso principale nei termini di cui sopra comporta la inammissibilità del ricorso incidentale proposto dai controinteressati e del ricorso per motivi aggiunti proposto dal ricorrente principale.

Stimasi equitativo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi decide:

Accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla in parte qua la graduatoria impugnata secondo quanto precisato in narrativa;

Respinge perché infondata la pretesa azionata col citato ricorso principale di risarcimento danni;

Dichiara inammissibili il ricorso incidentale ed il ricorso per motivi aggiunti.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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