T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 12-10-2011, n. 1655 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1Con il ricorso oggi in esame la parte ricorrente premette:

– di avere ottenuto dalla Corte di Appello di Salerno decreto contenente la condanna del Ministero della Giustizia a pagare in suo favore, a titolo di equa riparazione del danno morale, la somma ivi indicata, oltre interessi legali sino al soddisfo e spese legali;

– che il decreto è stato notificato all’Amministrazione in forma esecutiva e che successivamente il medesimo Ministero è stato diffidato a pagare la suddetta somma, assegnando a tal fine un ulteriore termine;

– che a tutt’oggi l’Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.

Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione intimata.

2Il ricorso è fondato, e va accolto.

Osserva la Sezione che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi dell’art. 112 lett. c) cod. proc. amm.,, per l’accoglimento del ricorso.

Quanto al requisito dell’avvenuto passaggio in giudicato, il comma 6, dell’art. 3, della legge 24/03/2001 n. 89, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell’indennizzo sia immediatamente esecutivo ed impugnabile per cassazione e, sotto tale profilo, dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività dello stesso che, secondo il Collegio, può essere equiparato al giudicato, con conseguente suscettibilità di ottemperanza di fronte al Giudice Amministrativo.

Quanto alla mancata proposizione del ricorso in Cassazione è in atti la prova rappresentata dall’apposita attestazione del Cancelliere.

3La domanda merita quindi accoglimento ricorrendo, come già detto, tutti i presupposti necessari ed, in particolare, trattandosi di decreto oramai definitivo che sotto tale profilo esso può essere equiparato al giudicato.

Pertanto, deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento della sorte ivi indicata, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, nonché delle spese legali comprensiva di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA.

L’Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Salerno o il funzionario del suo Ufficio che lo stesso riterrà di delegare, che dopo la scadenza del termine precedente darà corso a tutto quanto necessario per il pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara – in esecuzione del giudicato sopra indicato – l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza in epigrafe.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Salerno con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato.

Determina fin d’ora in Euro 600 (seicento) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 300 (trecento), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *